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Per il Tribunale di Reggio Calabria la ‘cupola’ della ‘ndrangheta “esiste”

Lug 31, 2021

AGI  – Il “livello segreto” della ‘ndrangheta esiste. Lo hanno sancito i giudici del Tribunale di reggio Calabria con la sentenza di primo grado emessa ieri sera, con pesanti condanne, a conclusione del processo “Ghota”.

Al vertice della cupola reggina, secondo i giudici del Tribunale, aveva un ruolo di assoluta governance l’ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo, al quale il Collegio ha inflitto una pena a venticinque anni di reclusione.

Un processo iniziato nell’agosto 2016, diviso in due tronconi – il rito ordinario e l’abbreviato già conclusosi in Appello – scaturito dalla fusione di quattro inchieste separate contro le principali cosche di ‘ndrangheta del “mandamento di Reggio Calabria”. 

Le indagini, coordinate dal Procuratore capo della Repubblica Giovanni Bombardieri. dall’Aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti Stefano Musolino Sara Amerio, Giulia Pantano e Walter Ignazitto, hanno ricostruito la struttura carsica della ‘ndrangheta reggina, che avrebbe esercitato soprattutto negli ultimi quindici anni un forte potere d’interdizione con le decisioni delle pubbliche amministrazioni locali, il Comune e l’ex Provincia.     

La tecnica d’infiltrazione, attraverso la costituzione di liste civiche in appoggio all’ex sindaco Giuseppe Scopelliti ed all’ex Presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, entrambi a capo di esecutivi di centrodestra, e la fondazione di circoli culturali e ricreativi per creare consenso da parte di Paolo Romeo e di altri condannati, serviva – secondo l’accusa della Dda condivisa dal Tribunale presieduto da Silvia Capone – a condizionare le decisioni attraverso polemiche pubbliche e fasi di stallo istituzionale usati per costringere i capi delle Amministrazioni a soddisfare le richieste che provenivano dal “livello segreto” della ndrangheta reggina.

Nelle maglie della giustizia, oltre a Paolo Romeo, ci sono finiti l’ex assessore regionale della Giunta Scopelliti, Alberto Sarra, condannato a tredici anni di reclusione, il sacerdote Giuseppe Strangio, condannato a nove anni e quattro mesi, il cognato dei boss Giorgio, Giovanni, Paolo e Orazio De Stefano, Francesco Chirico (16 anni di reclusione).

Con il rito abbreviato, in Appello, era già stato condannato l’avvocato Giorgio De Stefano a sedici anni di reclusione, che con Paolo Romeo avrebbe costituito una sorta di ‘diarchia’ di comando della ‘ndrangheta di Reggio Calabria. Tra gli assolti, nonostante la richiesta dei Pm a venti anni di reclusione, anche l’ex senatore Antonio Caridi, una lunga militanza in Forza Italia e nel Pdl, arrestato nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari nel 2016. Una vicenda processuale, quella di Caridi, che induce a riflettere per il danno subito dall’ex Senatore della Repubblica, sottoposto alla privazione della libertà personale dal 2016 al 2018 con la grave accusa di avere favorito la ‘ndrangheta, e per la tragica conclusione della sua carriera politica.

Su trenta posizioni esaminate, il Tribunale ha deciso, oltre Antonio Caridi, quattordici assoluzioni “perché il fatto non sussiste”, tra cui l’ex presidente della Provincia Giuseppe Raffa, e notissimi professionisti, tra i quali la giornalista Teresa Munari, il cardiologo Vincenzo Amodeo, il neuropsichiatra Rocco Zoccali e l’ex funzionario regionale in pensione Giovanni Pontari.

Secondo il procuratore Bombardieri, la sentenza, “che va letta anche – osserva – alla luce della precedente decisione intervenuta nella parte del processo decisa nel giudizio abbreviato, riconosce sostanzialmente – in buona parte – la correttezza della impostazione accusatoria, circa alcuni dei metodi attraverso cui la ‘ndrangheta, nella sua componente “riservata”, in un certo periodo storico è riuscita a diventare classe dirigente cittadina, giungendo ad orientare scelte e flussi finanziari pubblici”.

Per il procuratore di reggio, “Certamente il risultato è ancora provvisorio e suscettibile di ulteriori valutazioni nei gradi successivi, anche per la possibilità per l’Ufficio, una volta lette attentamente le motivazioni, di ricorrere contro quelle parti della sentenza in cui non sono state accolte le nostre richieste, ma il primo confronto giurisdizionale ci conforta, così come già avvenuto, peraltro, – sostiene – in occasione della precedente decisione in sede di giudizio abbreviato recentemente, sostanzialmente, confermata in appello”.

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