• 3 Giugno 2026 16:38

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Multa annullata perché mancano i cartelli: verdetto ribaltato

Giu 3, 2026

Per chiunque avesse preso una multa e non avesse riscontrato gli opportuni cartelli di avviso c’è una fantastica notizia. Un automobilista è stato immortalato da un apparecchio del Mossano a una velocità di 130 km/h e sembrava condannato a un maxi esborso. La persona alla guida si era immesso sulla provinciale da una strada laterale e non aveva visto alcun cartello.

Chi era al volante non ha moderato la velocità in un tratto dove la velocità consentita era di 70 km/h. In seguito ha ricevuto a casa una sanzione di ben 550 euro; cifra che non verrà mai pagata perché è stata annullata dal giudice a seguito del ricorso. Per il primo giudice, quello di pace, la multa andava pagata senza dubbio alcuno, ma il Tribunale di Rovereto, in appello, ha stravolto la prima decisione, annullando il verbale.

I motivi dell’annullamento

Per punire l’infrazione erano necessari i segnali stradali previsti dalla normativa. Il rilevamento dell’autovelox era avvenuto la sera di un giorno di febbraio di due anni fa e, una volta ricevuta la multa, l’automobilista aveva deciso di impugnarla davanti al giudice di pace che riteneva che l’apparecchio era idoneo ad attribuire la multa perché era approvato e approvazione vale per omologazione. Il giudice aveva sentenziato:

“Una volta accertato che la procedura di approvazione garantisce la stessa identica affidabilità del dispositivo della procedura di omologazione, in quanto entrambe fondate su prove tecniche di laboratorio in stretta osservanza delle prescrizioni pertinenti e che l’unica differenza consiste nel fatto che dette prescrizioni non sono previste nel regolamento del Codice della strada nel caso dell’approvazione e sono invece in esso previste, nel caso di omologazione, non vi è alcuna ragione di invalidare i verbali di contestazioni sulla base dell’accertamento con dispositivi che possono essere solo approvati e non omologati”.

Ricorso accolto

L’automobilista, a giusta ragione, aveva sottolineato l’assenza della segnaletica stradale. Quando si era immesso sulla provinciale della Destra Adige dalla strada laterale denominata Maso Foianeghe non vi era alcun modo di immaginare un autovelox. Nella sentenza è stato annunciato che poche decine di metri prima della postazione dell’apparecchio di misurazione della velocità, vi è una strada laterale che accede alla provinciale. Secondo la difesa del Comune non si tratterebbe di una intersezione ma di una strada privata, non pubblica. Il Comune di Rovereto non ne era a conoscenza della chiusura di quel tratto perché la natura pubblica della strada rendeva evidente la presenza di una intersezione e l’obbligo di ripetizione del segnale di limite di velocità e del rispetto della regola del chilometro rispetto al segnale ripetuto, entrambe nella specie non rispettate.

L’omessa ripetizione del limite di velocità va a inficiare la legittimità dell’accertamento compiuto con l’autovelox, perché il dispositivo non poteva essere collocato in quel punto. La sentenza si conclude con le seguenti parole:

“Tutti i motivi tecnici e strutturali, relativi all’attendibilità circa la misurazione della velocità, risultano infondati mentre è fondato il motivo relativo alla segnaletica, sul quale la sentenza di primo grado ha reso una motivazione solo apparente. Pertanto, l’appello deve essere accolto per tale limitato profilo, con conseguente annullamento del verbale”.

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