Può una sola telecamera rilevare nello stesso istante un eccesso di velocità, il passaggio con il semaforo rosso e la mancanza dell’assicurazione? Nonostante alcune facoltà attribuite ai sistemi automatici siano già in vigore, altre modifiche appartengono alla bozza del nuovo Codice della Strada sulla quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto il confronto con associazioni, enti e operatori.
Il Mit ha inviato i materiali della consultazione a oltre cento soggetti e ha indicato, tra gli obiettivi, la riduzione da 90 a 30 giorni del termine per notificare gli accertamenti da remoto. Fino all’approvazione dei decreti legislativi continua ad applicarsi il Codice della Strada in vigore.
I controlli multipli sono già ammessi
A oggi i dispositivi automatici possono già accertare contemporaneamente due o più infrazioni, a condizione che l’apparecchio sia approvato oppure omologato per ognuna delle funzioni utilizzate. Nella pratica, un dispositivo progettato e certificato per misurare la velocità e documentare le infrazioni semaforiche può rilevare entrambe le condotte durante lo stesso passaggio.
L’automobilista che accelera per attraversare l’incrocio dopo l’accensione del rosso rischia così due verbali: uno per il superamento del limite e l’altro per la violazione semaforica.
Le somme si aggiungono perché vengono contestati illeciti diversi. Considerando le fasce minime oggi indicate dal Codice della Strada, un superamento del limite compreso fra 10 e 40 km/h parte da 173 euro, mentre il passaggio con il rosso parte da 167 euro. Il conto iniziale raggiunge quindi 340 euro, prima delle riduzioni eventualmente applicabili, delle spese di accertamento e degli effetti sulla patente.
La portata dell’articolo 201 va oltre le apparecchiature multifunzione. Le immagini raccolte da un dispositivo approvato o omologato possono essere utilizzate dagli organi di polizia per verificare, attraverso le banche dati, la presenza dei requisiti richiesti per la circolazione.
Una targa fotografata da un sistema semaforico, per esempio, può essere confrontata con gli archivi assicurativi. Se il veicolo risulta privo di copertura Rc auto, l’organo procedente invita il proprietario o l’obbligato in solido a produrre il certificato, così da escludere errori o disallineamenti delle banche dati. Se la mancanza viene confermata, alla violazione originaria può aggiungersi quella prevista dall’articolo 193, che contempla una sanzione da 866 a 3.464 euro e il sequestro del mezzo. Anche la revisione scaduta e le irregolarità relative ai requisiti tecnici del veicolo emergono da verifiche collegate alla lettura della targa.
Tutte le telecamere diventano autovelox?
In ogni caso una telecamera di videosorveglianza non può essere trasformata in un misuratore di velocità attraverso una decisione del Comune. Per contestare un eccesso di velocità serve un apparecchio dotato dei requisiti tecnici richiesti per quella funzione, sottoposto alle verifiche previste e utilizzato secondo le condizioni fissate dalla normativa.
Dal 2024 gli impianti di videosorveglianza installati su autostrade e strade extraurbane principali possono servire per accertare alcune condotte pericolose vicino a gallerie, svincoli, aperture dello spartitraffico e caselli. Fra le violazioni rientrano l’inversione di marcia, la retromarcia, l’uso irregolare della corsia di emergenza e la circolazione di veicoli non ammessi. La legge richiede la visione delle immagini da parte della polizia, la certificazione di data e orario e la conservazione del filmato; l’eccesso di velocità resta fuori da questa procedura.
La doppia contestazione per rosso e velocità va separata dal caso in cui lo stesso veicolo incontri più autovelox lungo un itinerario. Il Codice della Strada prevede già una forma di attenuazione per gli eccessi di velocità ripetuti.
Se diverse violazioni vengono commesse entro un’ora su tratti ricadenti nella competenza dello stesso ente, si applica la sanzione prevista per l’infrazione più grave aumentata di un terzo. Non si sommano quindi sempre e senza correttivi tutti i verbali prodotti dai dispositivi incontrati lungo il percorso.
Una protezione analoga opera per alcuni accessi ripetuti in una zona a traffico limitato. Quando più violazioni della stessa disposizione vengono rilevate da remoto nella medesima Ztl, area pedonale o strada soggetta allo stesso divieto, l’articolo 198 stabilisce una sola sanzione per ogni giorno di calendario.
Il cartello prima dell’autovelox
L’articolo 142 del Codice della Strada dispone oggi che le postazioni debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso cartelli o dispositivi luminosi. La bozza di riforma sposta la disciplina verso decreti ministeriali ed elimina l’obbligo formulato in modo diretto. Una modifica autorizzerebbe da sola gli autovelox nascosti: distanze, cartelli e condizioni d’impiego dipenderebbero dal contenuto delle regole attuative. Cambierebbe però il livello della garanzia, che passerebbe da una norma primaria a provvedimenti amministrativi modificabili con un iter più snello.
Oggi la mancata presegnalazione o la scarsa visibilità della postazione possono sostenere una contestazione fondata sulla violazione dell’articolo 142. Domani la verifica dovrebbe concentrarsi sulle prescrizioni del decreto applicabile al tipo di strada, al dispositivo e alla modalità di rilevamento. La scelta si collega allo sviluppo delle smart road e delle reti di sensori distribuiti lungo interi percorsi.
Il verbale da autovelox e i 30 giorni
A fronte di poteri di accertamento più estesi, la bozza introduce una tutela sui tempi. Per le violazioni rilevate da remoto tra autovelox, varchi Ztl, sistemi semaforici e telecamere abilitate, il termine di notificazione scenderebbe da 90 a 30 giorni.
Il Codice della Strada concede 90 giorni dall’accertamento quando manca la contestazione immediata. Se il destinatario viene identificato in un momento diverso per ragioni documentate, il termine può decorrere dalla data in cui l’amministrazione dispone delle informazioni necessarie. L’articolo 201 prevede anche che l’obbligo di pagare si estingua nei confronti del soggetto al quale il verbale non sia stato notificato entro il termine prescritto.
Il taglio a 30 giorni avrebbe una funzione preventiva. Chi circola con la revisione scaduta, per esempio, verrebbe informato prima e potrebbe regolarizzare il veicolo senza accumulare nuove contestazioni. Una comunicazione ravvicinata avrebbe un vantaggio difensivo: immagini, ricevute, turni di lavoro, documenti di viaggio e testimonianze risultano più facili da recuperare dopo poche settimane che a distanza di tre mesi.
Il progetto interviene anche sul ricorso amministrativo. Oggi il destinatario dispone di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica e può presentare l’atto al comando dal quale dipende l’accertatore oppure inviarlo alla Prefettura. Secondo il testo di lavoro, il ricorso dovrebbe passare obbligatoriamente dall’ufficio o dal comando di polizia responsabile dell’accertamento. Sul piano istruttorio, l’ufficio di polizia avrebbe 60 giorni per trasmettere il fascicolo al prefetto, corredato dalle proprie deduzioni. Quest’ultimo dovrebbe decidere entro 120 giorni dalla ricezione e notificare l’ordinanza-ingiunzione entro i 150 giorni seguenti.