Camminare nei contesti urbani italiani richiede una attenzione extra e i motivi sono spesso legati al numero impattante di incidenti che si registrano ogni anno. Nella bozza della riforma del Codice della Strada sono emerse delle norme che avranno un impatto sulla libertà di movimento, andando a regolare la disciplina sul comportamento dei pedoni prevista dall’articolo 190 del Cds.
Dal dibattito sulla riforma del Codice della Strada è evidente che ci sia un problema di sicurezza per i pedoni, vittime a volte della loro stessa superficialità. Se per una vita vi sono state delle regole non scritte in merito all’attraversamento degli incroci urbani, privi di segnaletica orizzontale, oggi c’è bisogno di provvedimenti chiari.
Cosa dice la legge
La materia è disciplinata dall’articolo 190 del Codice della Strada, che precisa che i pedoni hanno l’obbligo di utilizzare gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i soprapassaggi qualora siano presenti e distino meno di 100 metri dal punto di attraversamento. La legge specifica che se entro il raggio di 100 metri non sono presenti strisce pedonali, il pedone ha la facoltà di attraversare la carreggiata, ma unicamente in senso perpendicolare e prestando l’attenzione necessaria a evitare pericoli. In assenza di strisce, la priorità spetta ai veicoli in transito, per cui il pedone deve dare la precedenza agli automobilisti.
Chiunque si trovi a violare l’articolo 190 rischia una sanzione amministrativa con multa da 26 a 102 euro. La bozza del nuovo Codice della Strada determina un inasprimento delle prescrizioni a carico di chi circola a piedi. La grande novità sarebbe l’introduzione di un divieto più rigido per coloro che si trovano a passare per le intersezioni sprovviste di strisce pedonali, vietando al pedone di impegnare la strada all’incrocio in mancanza di segnaletica dedicata. Scatterebbe l’obbligo formale per il pedone di accertarsi, prima di attraversare, che i veicoli sopraggiungenti abbiano registrato la sua presenza e stiano effettivamente rallentando o fermandosi. Le conseguenze? Sanzioni salate per i pedoni che occupano la carreggiata con uno smartphone o altri dispositivi tra le mani, data la riduzione dell’attenzione visiva e uditiva.
La reazione delle Associazioni
In caso di incroci sprovvisti di segnaletica gli utenti della strada andrebbero incontro a un serio dilemma. La reazione del Movimento diritti dei pedoni non si è fatta attendere, anche perchè una norma così stringente rischierebbe di rendere illecito un gesto semplice e inevitabile. Secondo l’Associazione la nuova disciplina sarebbe un modo per scaricare tutta la responsabilità sul pedone, piuttosto che andare a migliorare i livelli preoccupanti dell’incidentalità urbana.
Sul tema rileva l’art. 2054 del c.c. sul danno cagionato dalla circolazione dei veicoli e il conducente risulta responsabile, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Se il pedone ha avuto un concorso di colpa nel causare il danno, magari attraversando fuori dalle strisce, si applicherà l’art. 1227 del c.c. sul concorso di colpa del creditore, e il risarcimento potrà essere ridotto o escluso. Le nuove disposizioni per ora rientrano in una bozza e non sono ancora diventate legge. Dopo un confronto con le parti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà considerare tutte le osservazioni pervenute, comprese quelle delle Associazioni, prima di procedere alla stesura di un testo definitivo.