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Ruba una BMW, ladro bloccato in auto da remoto

Dic 6, 2016

Un ladro d’auto è stato bloccato all’interno di una BMW che aveva appena rubato, grazie al blocco delle portiere da remoto da parte della casa automobilistica. In questo modo la polizia ha potuto rintracciare il veicolo e arrestare il malvivente.

La vicenda ha del grottesco ma è avvenuta sul serio, a Seattle. Alcune ore prima il ladro, insieme a dei complici, si aggirava per la città alla ricerca di auto da rubare. In un garage ha trovato una BMW 550I aperta, con le chiavi all’interno.

bmw chiavebmw chiave

Il malvivente ha così acceso l’auto e se n’è andato, ma poco prima delle 5:00 del mattino il proprietario ha scoperto il furto e ha chiamato il 911. La polizia ha chiamato subito BMW, che è stata in grado di rintracciare il veicolo e bloccare le portiere da remoto. Quando i poliziotti si sono recati sul luogo indicato hanno trovato l’auto parcheggiata in un vicolo, ancora accesa, con un uomo addormentato al posto di guida.

I dipendenti di BMW avevano bloccato le porte dell’auto da remoto, intrappolando il sospetto in auto. Dopo essere stato svegliato l’uomo ha cercato, senza successo, di fuggire. Il ladro, di 38 anni, è stato arrestato. L’uomo aveva con sé un po’ di metanfetamine e per questo è stato condotto nella prigione della contea di King per furto di auto e possesso di droga.

Leggendo questa notizia viene spontaneo chiedersi: ma non è sequestro di persona? In Italia sarebbe possibile una cosa del genere? Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Giuseppe Croari, del Foro di Bologna, esperto di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Ecco la sua risposta:

Ai sensi dell’art. 605 del codice penale, integra il reato di sequestro di persona “chiunque priva taluno della libertà personale”. A ben guardare, in effetti, la libertà personale si configura come un diritto inviolabile dell’uomo, sancito dall’art. 13, comma I, della Costituzione.

Tuttavia, è opportuno precisare, che lo stesso art. 13 appena menzionato ammette, ai commi II e III, alcune deroghe a tale principio: in particolare, provvedimenti con cui la libertà personale di un soggetto viene limitata possono essere adottati sia dall’Autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge (art. 13, comma II, Cost.), che dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza (art. 13, comma III, Cost.).

Nello specifico, è proprio con riferimento a questo secondo aspetto, che occorre fare alcune precisazioni. Possono verificarsi, infatti, particolari situazioni (es: durante o subito dopo la commissione di un delitto, come un furto o una rapina) in cui si profila urgentemente l’esigenza di adottare un provvedimento restrittivo della libertà personale: in questi casi, non è pensabile attendere i tempi di intervento dell’autorità giudiziaria, altrimenti il buon esito della misura risulterebbe irrimediabilmente compromesso.

Ecco quindi che il legislatore ha previsto la possibilità anche per l’Autorità di Pubblica Sicurezza, fra cui si ricomprende anche la Polizia, di adottare queste misure. Beninteso, tale previsione non vale ad esautorare l’autorità giudiziaria, la quale mantiene comunque i suoi poteri, dovendo verificare, entro 48 ore dalla sua emissione, i presupposti su cui si fonda il provvedimento di limitazione emesso dalla Polizia e decidere se convalidarlo o meno.

Pertanto, un’azione come quella verificatasi in America, dove la Polizia ha chiuso in macchina un ladro utilizzando il blocco delle porte da remoto risulta astrattamente configurabile anche nel nostro ordinamento.

In merito a tale aspetto, tuttavia, alcune perplessità potrebbero sorgere relativamente al fatto che la macchina è stata chiusa senza avere conoscenza di chi vi fosse dentro, correndo il rischio che dentro vi fosse qualche innocente in situazioni critiche, che potesse aver bisogno di aiuto come prebbe essere in un esempio limite una donna che sta per partorire.

In tali casi, più che quella di sequestro di persona, potrebbero essere integrate le fattispecie di lesioni colpose (o, nei casi estremi, di omicidio), ma non il reato di cui all’art. 605 c.p., essendo punibile solo a titolo di dolo.

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