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“Escort, Berlusconi pagò le bugie di Tarantini”: a Bari al via il processo

Feb 2, 2019

“Il più delle volte al pagamento delle prestazioni” sessuali delle escort reclutate da Gianpaolo Tarantini “provvedeva lo stesso Berlusconi: e ciò non era propriamente indifferente per la reputazione interna ed internazionale di un presidente del Consiglio”. È per questo che Silvio Berlusconi avrebbe pagato Tarantini per mentire ai pm baresi che indagavano sulle escort. È uno dei passaggi del provvedimento con il quale il gup del Tribunale di Bari Rosa Anna Depalo, nel novembre 2018, ha rinviato a giudizio l’ex premier per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria sulla vicenda escort.

Il processo inizierà lunedì prossimo, 4 febbraio, e sarà celebrato nell’ex sezione distaccata del Tribunale di Modugno (Bari). Secondo la Procura Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio dei Ministri, avrebbe fornito all’imprenditore barese, per il tramite di Valter Lavitola (la cui posizione è stata stralciata e trasmessa a Napoli), avvocati, un lavoro e centinaia di migliaia di euro in denaro, perché mentisse ai pm che indagavano sulle escort portate nelle residenze estive dell’ex premier fra il 2008 e il 2009 e sui suoi interessi in Finmeccanica.

Nel procedimento contro Berlusconi, difeso dagli avvocati Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto, si è costituita parte civile in udienza preliminare la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal provvedimento emerge poi che secondo la difesa di Berlusconi, l’ex premier “non aveva interesse” a indurre Tarantini a mentire, perché “Tarantini aveva reso dichiarazioni devastanti per l’immagine pubblica di Berlusconi, oltre che controproducenti rispetto ai suoi interessi anche economici. Pertanto nessun ulteriore pregiudizio avrebbe potuto provocare sull’imputato la divulgazione del fatto che egli fosse ben consapevole di interagire con prostitute e, di conseguenza, il suo interesse a tenere riservata la circostanza era pari a zero”.

“Ma in proposito – spiega il giudice – non può non rilevarsi che oggetto del mendacio non era tanto la qualifica soggettiva delle giovani reclutate da Tarantini, quanto la circostanza che il più delle volte al pagamento delle prestazioni provvedeva lo stesso Berlusconi”. Inoltre, “in quanto mero fruitore di dette prestazioni, – continua il gup – Berlusconi non avrebbe mai potuto essere coinvolto nel reato di agevolazione e sfruttamento della prostituzione. Sicché la sua conoscenza del fatto che tali prestazioni fossero prezzolate era del tutto irrilevante ai fini dell’indagine a carico di Tarantini”.

Rigettando, infine, l’eccezione preliminare della difesa sulla competenza del Tribunale per i Ministri o non del giudice ordinario, il gup di Bari rileva che “la prospettazione probatoria è tale da lasciar intravedere solamente un nesso di occasionalità temporale tra la condotta stigmatizzata e le funzioni di presidente del Consiglio esercitate dall’imputato all’epoca dei fatti”

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