• 29 Aprile 2024 13:15

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Autovelox fissi e mobili: ecco le nuove regole sui controlli

Mar 22, 2024

Ha preso forma il decreto sulle nuove regole per l’utilizzo degli autovelox, in linea con la riforma del Codice della Strada del 2010 ovvero la legge 120 del 29 luglio 2010. Dal punto di vista tecnico manca la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dopo il via libera della Conferenza unificata, il tavolo di confronto e coordinamento tra Governo, Regioni e Comuni.

Il provvedimento, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Ministero dell’Interno, è formato da sei articoli e due allegati, uno riguardante la posizione delle postazioni di controllo e l’altro le modalità d’uso dei dispositivi. Non c’è alcun riferimento sull’omologazione o sull’approvazione delle apparecchiature: si tratta di una questione che genera discussioni da molti anni e sulla quale non esiste ancora un orientamento univoco nella giurisprudenza. Da parte loro, i Comuni insistono da tempo sulla risoluzione della vicenda.

Dove saranno collocati gli autovelox

Sulla base delle nuove regole sui vari tipi di autovelox, sulle strade diverse dalle autostrade, la collocazione dei dispositivi per il rilevamento della velocità deve avvenire “nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza provinciale permanente“. I Comuni non hanno più autonomia decisionale in merito, ma devono agire in coordinamento con gli altri enti territoriali. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo al contempo il controllo sul rispetto dei limiti di velocità, senza effettuare rilevamenti multipli sullo stesso tratto di strada o nello stesso periodo.

Gli autovelox sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali possono essere installati solo nel caso in cui si verificano alcune condizioni: un elevato tasso di incidenti legati alla velocità negli ultimi cinque anni; la dimostrata impossibilità o difficoltà nella contestazione immediata; la rilevazione di velocità medie dei veicoli superiori ai limiti consentiti. I Comuni e le Province hanno 12 mesi per rimuovere gli autovelox non conformi alle nuove disposizioni.

La questione dei costi da sostenere

Le nuove regole sugli autovelox stabiliscono che le spese di accertamento devono essere dettagliate e documentabili in modo analitico. Saranno considerate solo le spese relative all’identificazione del trasgressore tramite banche dati pubbliche, le cui tariffe sono generalmente molto basse o addirittura nulle. Non sono considerate le spese relative all’utilizzo delle apparecchiature né i costi successivi come assistenza legale o recupero crediti. In sostanza, saranno comprese solo le spese postali.

Le apparecchiature possono essere ottenute mediante leasing, noleggio a canone fisso, comodato d’uso da altre amministrazioni pubbliche o enti concessionari di strade. Il compenso per il fornitore è correlato al costo dei dispositivi o al tempo di utilizzo. Non è dunque legato alla quantità di sanzioni accertate o riscosse.

Gli autovelox mobili sulle strade urbane

A eccezione di circostanze particolari, gli autovelox possono essere impiegati solo quando il limite di velocità non sia inferiore a 50 chilometri orari sulle arterie urbane principali, pari a 50 chilometri orari nelle zone urbane residenziali e locali, 30 chilometri orari sulle piste ciclabili urbane e non inferiore a 30 chilometri orari lungo i percorsi pedonali. Deve essere mantenuta una distanza minima tra differenti dispositivi autovelox situati sulla stessa strada.

Tra due autovelox consecutivi è necessaria una distanza di almeno 1.000 metri sulle arterie urbane principali e 500 metri sulle strade residenziali e locali. Allo stesso tempo, la distanza tra il segnale del limite di velocità e il dispositivo autovelox non può essere inferiore a 200 metri sulle arterie urbane principali e a 75 metri su tutte le altre strade.

Gli autovelox mobili sulle strade extraurbane

In alcun caso è consentito l’utilizzo dei dispositivi autovelox dove il limite di velocità risulti eccessivamente basso. Tranne in circostanze specifiche, questi dispositivi possono essere operativi solo in tratti stradali in cui il limite di velocità non sia inferiore di più di 20 chilometri orari rispetto a quello massimo stabilito dal Codice della Strada per quel determinato tipo di arteria.

Si conferma inoltre il requisito già previsto dalla normativa che stabilisce che tra il segnale che indica il limite di velocità e il dispositivo autovelox deve esserci una distanza minima di 1 chilometro. Per quanto riguarda la distanza tra due dispositivi differenti, sulle autostrade è richiesta una separazione di almeno 4 chilometri, mentre sulle strade extraurbane principali sono necessari 3 chilometri e su tutte le altre strade 1 chilometro.

Gli autovelox fissi sulle strade urbane

Quando possibile, gli enti dovrebbero privilegiare l’installazione di dossi rallentatori rispetto agli autovelox. L’utilizzo degli autovelox è ammesso solo se il limite di velocità non scende al di sotto dei 50 chilometri orari sulle strade urbane di scorrimento e delle urbane di quartiere e locali, né al di sotto dei 30 chilometri orari sulle urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali. Salvo eccezioni, non è consentito l’impiego degli autovelox sulle strade in cui il limite di velocità è inferiore di più di 20 chilometri orari rispetto a quello massimo stabilito dal Codice della Strada per quel tipo di arteria.

La distanza minima tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox deve essere di almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e di almeno 75 metri sulle altre strade. La distanza minima tra due autovelox è di almeno 500 metri nelle zone urbane e nei confini con l’ambito extraurbano. Gli autovelox saranno attivi solamente sulle strade urbane di scorrimento su tratti di almeno 500 metri, e tra due tratti controllati deve esserci una distanza di almeno 1 chilometro.

Gli autovelox fissi sulle strade extraurbane

Gli autovelox possono essere impiegati solo su autostrade, strade extraurbane principali, secondarie e locali, a condizione che il limite di velocità non sia inferiore di oltre 20 chilometri orari rispetto a quello stabilito dal Codice della Strada per il tipo di arteria. Sulle strade extraurbane ciclabili, il limite minimo di velocità non deve essere inferiore a 30 chilometri orari. L’utilizzo degli autovelox per monitorare la velocità media è consentito solo su autostrade, strade extraurbane principali e secondarie.

La distanza tra i portali di ingresso e uscita dovrà essere di almeno un chilometro. Inoltre, la distanza tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox dovrà essere di almeno un chilometro.

Chi deve gestire le postazioni

Le apparecchiature destinate al controllo della velocità dovranno essere costantemente sotto il controllo e la gestione delle forze di polizia che hanno il compito di validare le violazioni rilevate. Ad altri soggetti privati potranno essere assegnate solo attività di supporto minori, come la stampa della documentazione fotografica, la raccolta di dati sulle violazioni, la stampa e l’invio dei verbali, nonché l’elaborazione di informazioni relative a notifiche, pagamenti e ricorsi.

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