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Così cambia la «democrazia partecipativa»

Dic 1, 2016

Da una parte un governo indirettamente rafforzato tramite lo strumento del voto a data certa per i suoi provvedimenti e tramite lo stesso superamento del bicameralismo paritario. Dall’altra il rafforzamento degli istituti di garanzia (innalzamento del quorum per eleggere il presidente della Repubblica e elezione di 2 su 5 giudici della Consulta da parte del Senato delle Autonomie) e degli strumenti di democrazia diretta. Questi i presupposti da cui partito il legislatore nel delineare le consistenti modifiche in materia referendaria introdotte dalla riforma del Senato e del Titolo V su cui voteremo domenica: a fronte di un maggior numero di firme da raccogliere si abbassa il quorum per i referendum abrogativi e si introducono due forme di referendum finora sconosciute al nostro ordinamento, il referendum propositivo e quello d’indirizzo.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo… Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalit di attuazione. Cos l’articolo 71 della Costituzione, che gi prevede i progetti di legge di iniziativa popolare, stato arricchito con i referendum propositivi e di indirizzo. Per rendere operativi i nuovi istituti di democrazia diretta – se domenica vincer il S – serviranno due passaggi: una legge costituzionale, da approvare quindi secondo l’iter rafforzato previsto dall’articolo 138 della Costituzione, per stabilire i “confini” e gli effetti sull’ordinamento; e poi una legge ordinaria per stabilire le modalit. Ma sar possibile anche da noi un referendum come quello fatto in Gran Bretagna per chiedere l’uscita dall’Europa? O, come chiede il M5S, per abbandonare l’euro? In realt no, a meno di non cambiare appositamente la Costituzione. Perch all’articolo 75 gi stabilito, in materia di referendum abrogativi, che non ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

vero che l’euro non fu introdotto tramite un trattato ad hoc, come quello che istitu l’Unione europea, ma tramite un “contratto” siglato dai capi di governo, ma anche vero che tutti i trattati Ue successivi assumono al loro interno l’euro come un dato di fatto. Quindi la nostra appartenenza all’euro rientra nella sfera giuridica del trattati internazionali. Ora, abbiamo visto che sar una legge costituzionale a stabilire i “confini” entro cui potranno muoversi i proponenti dei referendum consultivi e di indirizzo. E dal momento che l’articolo 75 della Costituzione non stato cambiato nella parte in cui si stabilisce quali materie non possono essere sottoposte a referendum, la legge di attuazione per quelli propositivi e di indirizzo non potr che confermare i “paletti” esistenti. Tuttavia nel caso del referendum propositivo non sar sufficiente rimandare alle limitazioni fissate nell’articolo 75. Nella legge attuativa andr anche specificato che le leggi proposte dovranno avere una copertura finanziaria: insomma, non si potr proporre il reddito di cittadinanza per tutti ignorando la questione dei fondi. Non a caso nel documento dei 42 “saggi” nominati dal governo di Enrico Letta veniva specificato che, oltre all’articolo 75, andava aggiunta la frase e sempre che non incida (la proposta, ndr) n sulle spese n sulle entrate pubbliche. Si preferito poi, per non appesantire ulteriormente l’iter della riforma Boschi, demandare il tutto alla futura legge costituzionale. In ogni caso – se a vincere sar il Si – un tema di cui il Parlamento dovr tenere conto per non rischiare di dare un potere eccessivamente “dirompente” ai nuovi referendum. Che comunque vanno nella positiva direzione di aumentare la partecipazione democratica.

Anche le leggi di iniziativa popolare, che gi esistono nel nostro ordinamento, subiscono delle modifiche con la riforma Boschi: da un lato il numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori aumenta (da 50mila a 150mila), dall’altro si stabilisce che i regolamenti delle due Camere dovranno assicurare che tali leggi vengano discusse e votate. Si tratta di una modifica importante, dal momento che dal 1979 ad oggi, su 262 proposte di iniziativa popolare presentate 151 non sono neppure state esaminate e si contano sulle dita di una mano quelle che sono diventate legge, anche se alcune sono state assorbite in Ddl parlamentari. A cambiare, infine, anche il quadro normativo per i referendum che tutti conosciamo, quelli abrogativi: in sostanza viene introdotta un’iniziativa referendaria rafforzata, ossia se un referendum abrogativo chiesto non da 500mila ma da 800mila elettori il quorum per rendere valido il voto non pi la met pi uno degli aventi diritto bens la met pi uno di chi ha votato alle ultime elezioni politiche. In questo modo i fautori del “no” difficilmente potranno sperare nelle astensioni.

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