AGI – Elementi “obiettivi e sintomatici” sono sufficienti per dimostrare la guida in stato di ebbrezza, per cui non e’ piu’ necessario l’alcoltest. E’ quanto ha stabilito la Cassazione – con una pronuncia riportata stamani da ‘Il Messaggero’ – nella quale si pongono in evidenza in particolare le valutazioni della polizia stradale, in relazione, ad esempio, all’odore di alcol o all’incapacità di rispondere alle domande.
“In assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico – scrive la Corte nella sua sentenza, come riporta il quotidiano – il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1,50”, “per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore di alcol, nonché dall’assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria”.