• 22 Maggio 2026 12:57

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Pedone investito, quando la colpa non è dell’automobilista

Mag 22, 2026

Quando un’auto investe un pedone, la normativa in vigore non parte da una posizione neutra. Il primo riferimento è l’articolo 2054 del Codice civile, secondo cui il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In pratica l’automobilista è inizialmente presunto responsabile e deve dimostrare di avere guidato con prudenza, attenzione e capacità di controllo del mezzo.

Detto in altri termini, il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma il comportamento del pedone ha la sua rilevanza. Può ridurre il risarcimento, determinare un concorso di colpa e arrivare a escludere del tutto la responsabilità dell’automobilista.

Pedone protetto, cosa deve fare l’automobilista

Il Codice della Strada tutela il pedone, ma stabilisce che deve utilizzare marciapiedi, banchine, viali e altri spazi predisposti. In mancanza, deve procedere sul margine della carreggiata con la necessaria prudenza. Lo stesso articolo, il 190, prevede che i pedoni debbano servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei sovrapassaggi quando questi si trovano entro cento metri. La normativa vieta anche l’attraversamento diagonale delle intersezioni, la sosta o l’indugio sulla carreggiata salvo necessità e impone ai pedoni che attraversano in zone prive di strisce di dare la precedenza ai veicoli.

Poi c’è l’articolo 191 del Codice della Strada che impone agli automobilisti di dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti o si trovano nelle immediate prossimità, rallentando gradualmente e fermandosi quando necessario. La norma è stata rafforzata nel tempo per anticipare la tutela: non bisogna aspettare che il pedone sia già al centro della carreggiata per reagire. Sulle strade senza attraversamenti pedonali, il conducente deve consentire al pedone che ha già iniziato l’attraversamento di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Deve quindi prestare particolare attenzione a bambini, anziani, persone con disabilità visibili o persone con ridotta capacità motoria, prevenendo comportamenti scorretti o maldestri quando siano prevedibili.

Quando il pedone ha diritto al pieno risarcimento

Il risarcimento del pedone è pieno quando la responsabilità del conducente risulta determinante e il comportamento di chi attraversa non ha contribuito al sinistro. È il caso del pedone sulle strisce investito da un’auto che non rallenta e non si ferma. In una situazione del genere, per l’automobilista difendersi è complicato, perché l’articolo 191 gli impone un obbligo di precedenza, rallentamento e arresto. La responsabilità del conducente emerge anche quando il pedone non si trova sulle strisce.

Se il guidatore procede troppo velocemente o non rispetta la distanza laterale, la condotta del pedone non basta a liberarlo. L’articolo 2054 del Codice civile gli chiede di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il pedone fuori dalle strisce non perde automaticamente il diritto al risarcimento. Lo perde o lo vede ridurre solo se la sua condotta ha avuto un peso nella dinamica.

La situazione più frequente non è l’innocenza totale dell’uno o dell’altro, ma il concorso di colpa. Succede quando il conducente ha violato i propri obblighi di prudenza e il pedone, a sua volta, ha tenuto un comportamento imprudente. In questi casi il risarcimento viene ridotto in proporzione alla quota di responsabilità attribuita al pedone.

Un esempio aiuta più di una formula. Se una persona attraversa fuori dalle strisce guardando lo smartphone, ma l’auto arriva a velocità eccessiva in un tratto urbano con buona visibilità, il giudice può ritenere entrambi responsabili. Il pedone ha sbagliato perché ha attraversato male e senza attenzione. L’automobilista ha sbagliato perché non ha adeguato la guida e non ha evitato un pericolo percepibile. Il risultato è un risarcimento ridotto, ma non azzerato. La percentuale di responsabilità dipende da velocità, illuminazione, distanza dalle strisce, condizioni del traffico, presenza di ostacoli visivi, tempo di reazione disponibile, testimonianze, rilievi delle autorità, immagini di videosorveglianza e ricostruzioni cinematiche.

Fuori dalle strisce non sempre è colpa del pedone

Attraversare fuori dalle strisce è uno dei casi più delicati. Il Codice della Strada impone di usare gli attraversamenti quando si trovano entro cento metri e fuori da questi spazi il pedone deve dare la precedenza ai conducenti. Non significa che chi attraversa fuori dalle strisce sia sempre responsabile dell’investimento, ma la posizione si indebolisce. Il discorso cambia se il pedone era già sulla carreggiata da alcuni secondi e l’automobilista avrebbe potuto vederlo. L’articolo 191 stabilisce infatti che sulle strade prive di attraversamenti il conducente deve permettere al pedone che ha già iniziato l’attraversamento di raggiungere il lato opposto in sicurezza.

Il pedone rischia quando il suo comportamento rompe ogni prevedibilità. Attraversare con il semaforo rosso, lanciarsi in strada senza guardare, comparire da dietro un autobus fermo, attraversare davanti a un tram o a un mezzo in sosta, procedere in diagonale in un’intersezione, usare lo smartphone senza controllare il traffico o correre tra le auto parcheggiate sono condotte che spostano la responsabilità. Il Codice della Strada vieta ai pedoni di attraversare passando davanti ad autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate perché quella manovra riduce la visibilità reciproca tra chi guida e chi cammina.

Anche l’uso dello smartphone non è un dettaglio. La legge non vieta al pedone di guardare il telefono mentre attraversa, ma il comportamento può essere valutato come imprudente se incide sull’attenzione e sulla capacità di percepire il pericolo. In un processo civile o penale conta se quella distrazione ha contribuito materialmente all’incidente.

Quando l’automobilista può essere scagionato

L’automobilista può essere escluso da responsabilità se dimostra che l’incidente è stato causato da un comportamento del pedone imprevedibile, anomalo e inevitabile. I casi tipici sono quelli del pedone che sbuca improvvisamente da un punto cieco, corre in carreggiata senza alcun preavviso, attraversa tra veicoli parcheggiati che impediscono la visuale oppure entra nella traiettoria dell’auto a una distanza talmente ravvicinata da rendere inutile qualsiasi frenata.

In situazioni di questo tipo, il conducente può sostenere che il sinistro sia dipeso solo dalla condotta di chi attraversava. La giurisprudenza tende a essere severa. In varie ricostruzioni viene ribadito che la prova liberatoria del guidatore richiede la dimostrazione di una condotta del pedone tale da risultare non prevedibile e non evitabile con l’ordinaria diligenza richiesta alla guida.

Se l’investimento avviene sulle strisce, la posizione dell’automobilista diventa più fragile. L’articolo 191 impone di dare precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti o si trovano nelle immediate prossimità, rallentando gradualmente e fermandosi. Questo obbligo non si esaurisce nel fermarsi quando il pedone è già davanti al cofano. Il conducente deve avvicinarsi alle strisce con una condotta prudente perché l’attraversamento pedonale segnala una zona di rischio prevedibile. Se una persona si trova nelle immediate vicinanze delle strisce e manifesta l’intenzione di attraversare, l’auto deve rallentare e se necessario fermarsi.

Anche qui ci sono casi limite. Se il pedone entra improvvisamente sulle strisce correndo, senza lasciare al conducente alcun margine tecnico di reazione, la responsabilità viene ridiscussa, ma la prova richiesta al guidatore resta pesante perché sulle strisce la prevedibilità della presenza pedonale è massima.

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