• 3 Settembre 2026 11:36

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Parcheggio su strisce blu, niente multa se si sfora di pochi minuti

Set 3, 2026

La tolleranza “elastica” introdotta nell’aggiornamento del Cds ha offerto la possibilità agli automobilisti di arrivare anche pochi minuti dopo la scadenza del ticket emesso per la sosta sulle strisce blu. Con la riforma del Codice della Strada, introdotta dalla legge n. 177 del 2024, il sistema ha previsto un margine senza sanzione, calcolato con flessibilità secondo una percentuale rispetto al tempo di sosta effettivamente pagato.

Nel 2026 si rischia una multa in caso di superamento dell’orario del ticket? La novità normativa, introdotta in materia di strisce blu e stalli a pagamento, si concentra su chi ha regolarmente pagato la sosta, ma resta parcheggiato oltre il tempo prestabilito nel biglietto. Addio alla vecchia tolleranza fissa per il ticket scaduto pari a 15 minuti per coloro che avevano acquistato almeno un’ora di parcheggio. Oggi la legge prevede una logica di proporzionalità divisa per fasce.

La nuova disciplina

La prima fascia si concentra sulla verifica della violazione e se avviene entro il 10% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa non si applicherà alcuna sanzione. Chi ha pagato 60 minuti avrà una tolleranza pari al 10%, ossia 6 minuti. Se il vostro tagliando scade alle 12:00 e l’accertamento avverrà entro le 12:06, non è prevista alcuna multa.

Nel caso in cui il ritardo sia superiore al 10%, ma non superi il 50% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa si entra nella seconda fascia. In caso di violazione si applica una sanzione ridotta del 50%. La legge permette il recupero della tariffa non corrisposta. In sostanza alla sanzione può essere aggiunto un importo collegato alla tariffa dovuta per il periodo tariffato. Quindi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, e anche il riottenimento della tariffa dovuta per l’utilizzo dello spazio di sosta.

La terza fascia avviene quando il superamento del tempo pagato è superiore al 50%. Non c’è altra possibilità che saldare la sanzione ordinaria prevista per l’infrazione al Codice della Strada, oltre al meccanismo di recupero della tariffa non corrisposta. Di base la normativa ha valutato che un leggero sforamento può rientrare nel principio di tolleranza, ma un prolungamento sostanzioso della sosta rispetto al tempo prestabilito porta a effetti economici più pesanti.

Cosa dice la legge

L’art. 7 del Codice della Strada disciplina le soglie del 10% e del 50%, come pure il recupero della tariffa non corrisposta. Naturalmente stiamo prendendo in esame chi il versamento lo effettua, non coloro che non pagano affatto la sosta sulle strisce blu. Chi non ha comprato il ticket, per ovvi motivi, non può avere diritto a un periodo di tolleranza. La legge prevede la sanzione applicabile alla violazione, con la maggiorazione necessaria per consentire il recupero dell’intera tariffa non pagata.

Il pagamento su strisce blu può avvenire attraverso parcometri, app, voucher o altre modalità stabilite a livello locale. La sanzione è prevista dal comma 14 dell’art. 7 del Cds e va da 42 a 173 euro, ferma restando l’applicazione delle riduzioni e delle maggiorazioni fissate dalla legge nei singoli casi. Vi ricordiamo che la tolleranza percentuale non riguarda la sosta dove è vietata, l’occupazione di stalli riservati o la sosta nelle aree riservate al carico e scarico. In quei casi parliamo di violazioni diverse, alle quali si applicano specifiche disposizioni.

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