Guidare un’auto intestata a un’altra persona è una situazione molto più comune di quanto si immagini. Succede quando si prende la macchina dei genitori, quando si usa l’auto del partner, quando un amico presta il proprio veicolo per qualche giorno, quando un dipendente utilizza un mezzo aziendale o quando un familiare non convivente lascia stabilmente l’auto a disposizione di un altro soggetto. La pratica non è vietata. Il problema nasce quando l’uso del veicolo non è più occasionale, ma diventa continuativo, personale ed esclusivo per un periodo superiore a 30 giorni. In quel caso il Codice della Strada impone l’aggiornamento dei dati alla Motorizzazione civile.
La norma di riferimento è l’articolo 94 del Codice della Strada che riguarda gli atti da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione oppure la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un soggetto diverso dall’intestatario. In questi casi, l’avente causa deve dichiarare la situazione entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, affinché l’utilizzo venga annotato sulla carta di circolazione e registrato nell’Archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo: da 727 a 3.629 euro. Per le violazioni dei commi 4 e 4-bis è previsto anche il ritiro immediato della carta di circolazione.
Non è vietato guidare l’auto di un altro
Non c’è alcun divieto generale di guidare l’auto intestata a un’altra persona. Se un figlio usa la macchina del padre per andare al lavoro, se un coniuge prende l’auto dell’altro, se un amico presta il veicolo per un weekend, non c’è alcuna norma che vieta questo comportamento. Il Codice della Strada non obbliga il conducente a essere anche proprietario del mezzo, né pretende che ogni utilizzo occasionale venga comunicato alla Motorizzazione civile.
La questione cambia quando il prestito diventa stabile. La legge guarda infatti alla disponibilità concreta del veicolo. Se una macchina resta nella disponibilità di una persona diversa dall’intestatario per più di trenta giorni e se quell’uso è personale, esclusivo e continuativo siamo davanti a una forma di intestazione temporanea, che deve essere comunicata. La norma serve per attribuire responsabilità, notifiche, sanzioni, controlli amministrativi e rapporti legati alla circolazione.
Non basta un uso ripetuto per far scattare automaticamente l’obbligo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che il periodo superiore a trenta giorni deve essere calcolato in giorni naturali e consecutivi e non sommando utilizzi saltuari distribuiti nel tempo. In pratica usare ogni tanto l’auto di un amico, anche più volte nell’anno, non equivale a un comodato da annotare. Diverso è il caso in cui l’auto venga lasciata stabilmente a disposizione di una persona, magari perché il proprietario vive altrove, perché il veicolo serve tutti i giorni a un familiare non convivente o perché il mezzo viene assegnato in modo permanente a un soggetto diverso dall’intestatario.
Familiari conviventi, l’esenzione più importante
La norma non colpisce il normale uso familiare dell’auto: sono infatti esentati dall’obbligo i componenti del nucleo dei conviventi. Se padre, madre, figli o altri familiari conviventi usano la stessa auto intestata a uno di loro, non serve aggiornare la carta di circolazione. Non basta però essere parenti. Un figlio che vive ancora nella stessa abitazione del genitore può utilizzare l’auto familiare senza far scattare l’annotazione. Un figlio che ha un’altra residenza e riceve stabilmente quel veicolo in uso per più di trenta giorni può invece rientrare nell’obbligo.
Facciamo un altro esempio. L’auto resta intestata al padre, ma viene usata ogni giorno dal figlio che vive in un’altra città. Finché si tratta di un prestito occasionale, nessun problema. Se invece la macchina è nella disponibilità esclusiva del figlio per mesi, la situazione va regolarizzata. Non perché guidare l’auto del padre sia vietato, ma perché per il Codice della Strada il reale utilizzatore deve risultare negli archivi quando l’uso supera i limiti previsti.
Comodato d’uso, basta un accordo verbale
Nel caso di comodato d’uso, il termine decorre dalla data di stipula del contratto e che il comodato può essere concluso sia per iscritto sia sulla base di un accordo orale perché il Codice civile non impone vincoli di forma per questo tipo di contratto. Se una persona lascia l’auto a un’altra con un accordo informale, ma di fatto il veicolo viene usato in modo stabile e continuativo per oltre trenta giorni, non è possibile difendersi dicendo che non esiste un documento firmato. Il comodato è per sua natura gratuito. Se l’uso del veicolo avviene in cambio di un corrispettivo, si entra in altri schemi, come locazione o noleggio. Se invece il veicolo viene messo a disposizione senza pagamento, per un periodo superiore alla soglia prevista, il caso tipico è proprio quello del comodato.
Auto aziendale, non bisogna sempre annotare l’utilizzatore
Il caso dell’auto aziendale merita un discorso separato. In astratto anche un veicolo intestato a un’impresa può essere concesso in comodato a una persona fisica o giuridica, con conseguente necessità di aggiornare l’Archivio nazionale dei veicoli. Non ogni auto aziendale assegnata a un dipendente richiede però l’annotazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 94 i veicoli aziendali concessi come fringe benefit perché in quel caso l’utilizzo del mezzo costituisce una forma di retribuzione in natura e non un comodato gratuito. Sono inoltre esclusi i casi di uso promiscuo del veicolo aziendale, quando il mezzo viene usato sia per esigenze lavorative sia per esigenze private e le ipotesi in cui più dipendenti si alternano sullo stesso veicolo. In queste situazioni vengono meno elementi come gratuità, esclusività, personalità o continuità dell’utilizzo.
Quanto costa la multa
L’articolo 94 del Codice della Strada prevede per i trasgressori ovvero in caso di omissione della comunicazione relativa alla disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni una sanzione amministrativa da 727 a 3.629 euro. Il comma 4-bis richiama espressamente questa sanzione.
Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che la carta di circolazione venga ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni per poi essere inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
In ogni caso un controllo stradale occasionale non basta sempre a dimostrare che l’auto sia nella disponibilità continuativa del conducente da oltre trenta giorni. Se un agente ferma una persona alla guida di un’auto intestata a un altro soggetto, non può presumere che quell’uso sia stabile, esclusivo e superiore alla soglia prevista. La prova può emergere da più circostanze: dichiarazioni rese dal conducente, documentazione a bordo, controlli ripetuti, accertamenti amministrativi, utilizzo continuativo rilevabile da verbali, notifiche o altri elementi oggettivi.