• 16 Luglio 2026 14:35

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Decreto autovelox, omologazione al via: cosa cambia e quali dubbi restano

Lug 16, 2026

Dopo oltre trent’anni di attesa, l’Italia dispone di una disciplina tecnica dedicata all’omologazione degli autovelox: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entrato in vigore domenica 12 luglio 2026. Il provvedimento stabilisce caratteristiche, requisiti e procedure per l’omologazione dei prototipi, la taratura e le verifiche di funzionalità degli strumenti impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Il nuovo quadro normativo riduce una parte dell’incertezza che ha accompagnato per decenni l’impiego dei misuratori elettronici, ma non chiude tutti i contenziosi. Le regole sono più definite, ma le sanzioni elevate in passato continuano a porre questioni interpretative che potrebbero tornare davanti ai giudici.

Neanche la posizione dei dispositivi già installati è uniforme. Alcuni prototipi sono considerati omologati dal decreto, altri possono ottenere il riconoscimento attraverso una procedura semplificata mentre gli apparecchi più datati richiedono documentazione integrativa e nuovi accertamenti tecnici.

Perché il decreto era atteso dal 1993

La vicenda nasce con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, avvenuta il primo gennaio 1993. L’articolo 142 stabilisce che le risultanze delle apparecchiature omologate sono fonti di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità. Il problema è rimasto irrisolto per oltre tre decenni. In assenza di una procedura tecnica costruita per l’omologazione, il Ministero ha autorizzato l’impiego dei diversi modelli attraverso decreti definiti, nella maggior parte dei casi, di approvazione.

Nella prassi amministrativa, approvazione e omologazione sono state a lungo trattate come percorsi sostanzialmente equivalenti. Entrambe comportavano verifiche sul prototipo e sulla conformità dello strumento, ma il Codice della Strada continuava a utilizzare il termine omologate.

La distinzione ha acquistato un peso nelle aule giudiziarie. Di fronte alla contestazione di una multa, non bastava più chiedersi se il dispositivo fosse tecnicamente affidabile: occorreva accertare anche se il titolo amministrativo posseduto corrispondesse esattamente a quello richiesto dalla legge.

La svolta della Cassazione del 2024

Il passaggio decisivo è arrivato con l’ordinanza 10505 del 18 aprile 2024. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che la preventiva approvazione possa essere considerata equivalente all’omologazione richiesta dall’articolo 142 del Codice della Strada.

Secondo la Suprema Corte è illegittimo l’accertamento della velocità eseguito con un autovelox approvato ma non omologato. Quella pronuncia ha cambiato il terreno dello scontro tra automobilisti e amministrazioni. Numerosi ricorsi hanno iniziato a concentrarsi non soltanto sulla taratura, sulla segnalazione preventiva o sulla corretta installazione della postazione, ma anche sulla natura del decreto ministeriale riferito al modello utilizzato.

Il Ministero e l’Avvocatura dello Stato hanno continuato a sostenere una lettura diversa, basata sulla sostanziale sovrapponibilità tecnica delle due procedure. La Cassazione ha però privilegiato il dato letterale: quando il legislatore richiede l’omologazione, un atto denominato e strutturato come semplice approvazione non può essere trasformato dal giudice nel provvedimento mancante.

Il contenzioso non nasceva dunque dall’inaffidabilità automatica di tutti gli strumenti approvati. Al centro della questione si trovava la legittimità giuridica dell’accertamento, cioè la possibilità di utilizzare quella misurazione come prova per applicare una sanzione amministrativa.

Che cosa disciplina il decreto autovelox

Il decreto dell’8 giugno 2026 costruisce una procedura organica per tutto il ciclo di vita dei misuratori. Le disposizioni riguardano l’omologazione del prototipo, la produzione degli esemplari di serie, la certificazione di conformità, la taratura iniziale, i controlli periodici e le verifiche di funzionalità.

L’Allegato A contiene la parte tecnica più ampia. Al suo interno sono definiti i requisiti metrologici, le prove di laboratorio, i margini di errore ammessi e le modalità con cui devono essere valutate le componenti hardware e software che incidono sulla misurazione.

L’Allegato B svolge invece una funzione transitoria. Sono elencati i decreti di approvazione relativi a prototipi che, in base alle nuove disposizioni, sono considerati già conformi ai requisiti richiesti e quindi omologati.

Il riconoscimento riguarda il prototipo, non ogni singolo esemplare isolatamente considerato. Ciascun apparecchio installato deve comunque corrispondere al modello autorizzato, essere identificabile, risultare censito e rispettare gli obblighi di taratura e verifica. Prima della commercializzazione, il titolare dell’omologazione deve rilasciare un certificato di conformità per ogni dispositivo prodotto. Nel documento devono comparire la matricola, gli estremi del decreto di omologazione, la data di produzione e i dati necessari a collegare l’esemplare al prototipo riconosciuto.

Le tre categorie di dispositivi già esistenti

Per gli autovelox autorizzati prima dell’entrata in vigore del decreto sono previsti percorsi differenti. La prima categoria comprende i prototipi individuati nell’Allegato B. I relativi decreti di approvazione vengono ricondotti al nuovo regime e gli apparecchi corrispondenti possono continuare a essere utilizzati purché siano rispettati anche gli altri obblighi previsti dalla normativa.

Il secondo gruppo riguarda dispositivi approvati secondo il decreto ministeriale 282 del 13 giugno 2017, ma non inseriti nell’elenco dell’Allegato B. In presenza dei requisiti tecnici richiesti, i titolari possono presentare la documentazione necessaria per ottenere l’omologazione. Il Ministero dispone di un termine di 60 giorni per pronunciarsi sulla richiesta.

Nella terza fascia rientrano i modelli approvati prima della disciplina del 2017. Per questi strumenti occorre integrare il fascicolo originario, dimostrare la rispondenza ai nuovi standard e completare il procedimento prima di tornare a utilizzarli per l’accertamento automatico delle infrazioni.

Il nodo dell’omologazione automatica

La parte più discussa del decreto riguarda i dispositivi elencati nell’Allegato B. In base al regime transitorio, i prototipi già approvati e ritenuti conformi alle prescrizioni tecniche “si intendono omologati”. Per il Ministero, questa soluzione evita di sottoporre nuovamente a un procedimento completo modelli già esaminati secondo criteri tecnici compatibili con quelli introdotti nel 2026. La continuità amministrativa consente inoltre di non spegnere la maggioranza degli strumenti presenti sulle strade.

Dal lato opposto, resta aperto un interrogativo giuridico: un decreto ministeriale può attribuire oggi valore di omologazione a provvedimenti che, al momento della loro adozione, erano formalmente qualificati come approvazioni? La risposta non è scontata. Il decreto non si limita a disciplinare le domande future, ma riconosce un nuovo effetto giuridico a una serie di procedimenti conclusi sotto il regime precedente.

Il punto debole della disposizione potrebbe essere individuato proprio nella gerarchia delle fonti. La Cassazione ha interpretato una norma primaria, l’articolo 142 del Codice della strada, affermando che approvazione e omologazione non sono equivalenti. Il nuovo provvedimento è invece una fonte regolamentare ministeriale. Da qui potrebbe nascere un’altra stagione di ricorsi. I giudici saranno chiamati a stabilire se l’Allegato B costituisca una legittima omologazione sopravvenuta, fondata su una nuova valutazione tecnica e normativa, oppure una conversione retroattiva non consentita di atti amministrativi diversi.

Le multe elevate dal 12 luglio 2026

Per le violazioni accertate dopo l’entrata in vigore, il primo controllo riguarda l’inclusione del prototipo nell’Allegato B o l’esistenza di un nuovo decreto di omologazione. Il cittadino può consultare la lista pubblica del MIT e confrontare i dati con quelli riportati nel verbale. L’assenza del dispositivo dall’elenco ministeriale costituisce un elemento da verificare con attenzione, perché il censimento è diventato parte del sistema di trasparenza costruito dal Ministero.

La presenza nella banca dati non sana però ogni possibile irregolarità. Occorre esaminare il decreto associato, il modello, la versione, la taratura, le verifiche periodiche e le modalità con cui è stata effettuata la rilevazione. Una multa non può essere annullata con una semplice affermazione generica secondo cui “l’autovelox non è omologato”.

Nel ricorso bisogna individuare il vizio, produrre gli elementi disponibili e chiedere all’amministrazione di dimostrare la regolarità dello strumento utilizzato. Dall’altra parte, il Comune non dovrebbe limitarsi a depositare una dichiarazione standard. La documentazione deve permettere di collegare l’apparecchio concreto al prototipo omologato e alla taratura valida nel giorno dell’infrazione.

Che cosa succede ai verbali precedenti

Il problema più delicato riguarda le violazioni rilevate prima del 12 luglio 2026 con dispositivi soltanto approvati. Il decreto non contiene una regola generale che convalidi retroattivamente tutte le sanzioni già emesse. Né potrebbe essere automaticamente interpretato come una cancellazione delle pronunce maturate sulla base del quadro precedente.

Per il principio generale di irretroattività, la legittimità dell’accertamento dovrebbe essere valutata secondo le norme e i titoli esistenti nel momento in cui la violazione è stata rilevata. L’omologazione sopravvenuta di un prototipo non modifica necessariamente la condizione giuridica dello strumento alla data del vecchio verbale.

Questa è la tesi più favorevole agli automobilisti: se al momento dell’infrazione esisteva soltanto un’approvazione e la Cassazione escludeva l’equipollenza, il successivo inserimento del modello nell’Allegato B non dovrebbe sanare il difetto originario.

Le amministrazioni potrebbero replicare che il nuovo decreto non introduce una sanatoria, ma riconosce formalmente la conformità tecnica già posseduta dai prototipi. Secondo questa impostazione, l’Allegato B avrebbe natura ricognitiva, almeno per gli apparecchi sottoposti alle verifiche del decreto del 2017.

La differenza tra effetto costitutivo ed effetto ricognitivo sarà probabilmente uno dei temi centrali delle future cause. Se l’omologazione nasce soltanto il 12 luglio 2026, il passato resta scoperto. Qualora invece il decreto attestasse un requisito già esistente, le amministrazioni avrebbero più argomenti per difendere i vecchi verbali.

La formulazione del provvedimento non sembra però da sola sufficiente a cancellare il principio stabilito dalla Cassazione. Per le multe già impugnate, la decisione continuerà a dipendere dall’interpretazione del giudice competente e dalla documentazione depositata dalle parti.

Le sanzioni già pagate non vengono automaticamente restituite

Chi ha già pagato una multa ha normalmente definito il procedimento, salvo situazioni eccezionali. Il decreto non prevede rimborsi generalizzati e né dispone la revisione d’ufficio di tutti i verbali emessi con dispositivi successivamente ricompresi nell’Allegato B.

Anche le decisioni giudiziarie divenute definitive restano ferme. La nuova disciplina non riapre i termini di impugnazione e non consente di contestare oggi una sanzione per la quale siano già scaduti i termini ordinari.

Diversa è la posizione di chi ha ricevuto da poco il verbale o ha già proposto ricorso. In quel caso il decreto può diventare un nuovo elemento del giudizio, ma non sostituisce l’esame della situazione esistente alla data dell’accertamento.

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