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Come va usato il GPS sui veicoli aziendali

Feb 15, 2017
Come va usato il GPS sui veicoli aziendali

Istituito dal Jobs Act, tra gli altri suoi compiti l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha quello di svolgere funzioni ispettive in precedenza esercitate da ministero, Inps e Inail.

Tale Ispettorato, con la circolare n. 2 dello scorso novembre, ha preso posizione rispetto al nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori per quanto riguarda all’installazione di dispositivi di localizzazione satellitare (GPS) sulle autovetture aziendali.

Il sistema di posizionamento globale, (in inglese Global Positioning System, da cui la sigla), tramite una rete dedicata di satelliti in orbita, fornisce informazioni sulle sue coordinate geografiche ed orario ad un terminale mobile o ricevitore GPS, in ogni condizione meteorologica, ovunque sulla Terra o nelle sue immediate vicinanze.

La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l’elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore.

Con questo intervento l’Ispettorato corregge il parere espresso dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio 2016, che aveva ritenuto che l’auto fornita in uso ai dipendenti per essere utilizzata per incombenze lavorative fosse strumento di lavoro. In conseguenza di ciò, qualora sul veicolo fosse installato anche un sistema GPS, fin dal momento di consegna dell’auto o in un momento successivo, si trattava un bene unitariamente configurabile.

Pertanto, trattandosi di un unico “strumento di lavoro” non era necessario, per l’installazione del GPS, ottenere l’accordo da parte del sindacato o l’autorizzazione amministrativa, sulla base delle disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 151/2015.

A tale interpretazione si erano allineate alcune Direzioni territoriali del lavoro, che avevano condiviso il principio che non fosse necessaria l’autorizzare per l’installazione di GPS sui veicoli a uso lavorativo.

Invece, con la sua circolare, l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che il GPS montato sull’auto aziendale assegnata ad un dipendente di norma non è uno strumento di lavoro.

L’ente, infatti, ritiene “in linea di massima, e in termini generali“, che i sistemi di geolocalizzazione siano un elemento “aggiunto“ agli strumenti di lavoro. La motivazione per cui vengono installati non è collegata alla esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

E proprio in base a questa considerazione possono configurarsi come strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. Quindi, per questo potenziale utilizzo, in via generale possono essere installati solo dopo aver ricevuto un’autorizzazione sindacale o amministrativa.

Ciò non toglie che, in “casi del tutto particolari“ i dispositivi GPS possano “trasformarsi“ in veri strumenti di lavoro: questo avviene quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza il loro utilizzo, quando l’installazione sia richiesta da specifiche normative legali o regolamentari come nel caso di trasporto di valori superiori a 1,5 milioni di euro.

Comunque, l’interpretazione dell’Ispettorato nazionale riferita all’articolo 4 dello statuto dei lavoratori appare restrittiva: in base allo Statuto, infatti, non è richiesta la preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa se gli strumenti sono “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa“, così come avviene per gli “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze“, anche se essi consentono il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Bisognerebbe piuttosto chiarire che cosa si intenda per e quali siano gli strumenti di lavoro: secondo la posizione assunta dall’Ispettorato, sarebbero strumenti di lavoro “apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione“. Se si sottolinea in questa interpretazione il concetto di “indispensabilità” dello strumento, si ridimensiona il numero dei beni che possono considerarsi idonei allo svolgimento del lavoro.

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