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Caso Scieri: per la Cassazione il nonnismo non è solo militare 

Mag 4, 2021

AGI – Il fenomeno del “nonnismo” non è riferibile soltanto ad ambiti militari. Lo sottolinea la Cassazione, nella sentenza, depositata oggi, nella quale spiega perché ha stabilito la competenza del giudice ordinario (e non di quello militare) nel procedimento sulla morte dell’allievo parà Emanuele Scieri, avvenuta nella caserma ‘Gamerra’ di Pisa il 13 agosto 1999.

Le “disdicevoli ragioni” e gli “atti di sopraffazione” che contraddistinguono la pratica del “nonnismo”, affermano i giudici del ‘Palazzaccio’, “non sono in sé ricollegabili al dispiegarsi del rapporto gerarchico, così come al servizio o al rispetto della disciplina militare“.

Ciò che rileva, aggiungono, “secondo l’essenza dello stesso manifestarsi del fenomeno”, sono “le vessatorie condizioni di integrazione che vengono imposte ai nuovi arrivati in un gruppo che già vive e interagisce socialmente in un determinato luogo in cui debbano svolgersi certe attività: tale contesto – scrive la Corte – è individuabile nella caserma nel caso del ‘nonnismo’ militare, ma può anche essere costituito da un altro luogo, nel quale, sul piano delle distorte relazioni sociali proiettate all’interno di un certo gruppo, possono innescare le stesse dinamiche di sopraffazione di tipo ambientale”.

Per questo, il “genere di dominio alla base delle prove vessatorie cui viene sottoposta la recluta – rilevano gli ‘alti’ giudici – è ricollegabile non già al grado e all’esercizio dei poteri dei superiori, bensì a un”anzianità’ della presenza nel gruppo in un certo contesto ambientale, che resta, appunto, estranea alle ragioni del servizio e della disciplina militare”. 

Ipotesi reato è omicidio volontario

“L’esatta qualificazione della condotta risulta solo quella del reato di omicidio volontario, assegnato alla giurisdizione del giudice ordinario“. Spiegano i giudici della Suprema Corte.

Nella sentenza depositata oggi dalla prima sezione penale, i giudici della Cassazione osservano che, secondo l’accusa, il fatto si è verificato “nel momento in cui gli autori della condotta (destinatari di una licenza breve) e la vittima (appena rientrata dalla libera uscita), in assenza di precise relazioni funzionali dirette, per il tipo di collocazione delle rispettive figure nell’organigramma militare, non erano impegnati in attività di servizio e perciò si trovavano in caserma in abiti civili. La caserma, quindi – rileva la Suprema Corte – si presenta solo come il luogo in cui si verificava il fatto“.

Dunque, si legge ancora nella sentenza, “rimane privo di significato ogni riferimento alla violazione di doveri militari, e certamente prima ancora delle primarie regole di convivenza e di rispetto umano, a prescindere da ogni gerarchia istituzionale, insita in atti di spregiudicata e brutale violenza del genere di quelli configurati”.

La Cassazione ricorda poi come vi sia “piena concordanza” nella “descrizione delle accuse nelle diverse sedi”, relativa a una “dinamica” desunta “dagli accertamenti medico-legali” che “vedeva gli autori del fatto fiaccare la resistenza di Scieri tramite violenti colpi, mentre egli saliva, in condizioni di insostenibile stress, la scala della torre di prosciugamento dei paracadute”.

Per la Corte “è di palmare evidenza che non erano quelle le condizioni di addestramento”. E ancora: “la rappresentazione della contestazione mossa dall’Autorità giudiziaria militare, dopo aver anch’essa dato contezza del rapporto causale fra la condotta degli imputati e il precipitare di Scieri al suolo da un’altezza di 5 metri in modo da derivarne gravissime lesioni addebita agli imputati – rileva la Cassazione – la violazione dello specifico dovere di comportamento militare di chiedere gli interventi di soccorso sanitario, specificando che essi, ove tempestivi, avrebbero impedito la morte”, ma, conclude la sentenza, “nel contesto della stessa descrizione si rileva che Scieri giaceva a terra ‘agonizzante’, ossia già prossimo alla morte, lì dove veniva abbandonato dagli autori del fatto: costoro, in effetti, coerentemente con l’intera ricostruzione del tipo di condotta, semplicemente si dileguavano per sfuggire all’individuazione”.

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