• 19 Aprile 2026 10:28

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RC auto, come funzionano tacito rinnovo e tolleranza di 15 giorni

Apr 19, 2026

La svolta normativa sul tacito rinnovo della RC auto risale al decreto legge 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto nel Codice delle assicurazioni private l’articolo 170 bis, secondo cui il contratto di responsabilità civile auto ha durata annuale, si risolve in automatico alla scadenza naturale e non può essere rinnovato in modo tacito.

Non solo, ma da quel momento la compagnia deve avvisare il contraente almeno 30 giorni prima della scadenza e mantenere attiva la garanzia del vecchio contratto fino al quindicesimo giorno successivo o comunque fino all’effetto della nuova polizza se decorre prima.

Restano però alcune interessanti questioni da approfondire. Abolito il tacito rinnovo, la copertura finisca alla mezzanotte del giorno di scadenza? I 15 giorni di tolleranza equivalgano a un rinnovo gratuito? Si può circolare anche oltre il termine previsto dalla legge?

Perché è stato abolito il tacito rinnovo

Fino al 2012 il sistema era molto più rigido per l’assicurato. In presenza di una clausola di rinnovo automatico, chi non voleva proseguire con la stessa compagnia doveva attivarsi per tempo, inviare la disdetta e rispettare i termini contrattuali. La riforma è nata per rendere il mercato più mobile: il contratto RC auto non si rinnova più da solo e una volta arrivato alla sua scadenza naturale si estingue senza bisogno di una comunicazione formale da parte dell’assicurato.

Ecco quindi che se l’automobilista decide di cambiare compagnia, non occorre più inviare disdette preventive per evitare il rinnovo del contratto base RC auto. Può semplicemente lasciare scadere la polizza e stipularne un’altra. Sul piano concorrenziale il cambio della compagnia di assicurazione è diventato più facile e rapido. Sul piano pratico resta un obbligo da non aggirare: il veicolo non può circolare senza copertura obbligatoria, salvo la breve finestra protetta dal periodo di tolleranza previsto dalla legge.

L’altro cambiamento importante riguarda l’attestato di rischio, che oggi non funziona più come un tempo. Proprio grazie all’attestato di rischio l’assicurato può cambiare compagnia conservando la propria storia assicurativa e la classe di merito mentre la gestione del documento è ormai integrata in sistemi digitali condivisi.

Con la raccomandazione del 6 febbraio 2026, l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha richiamato le imprese ai loro obblighi quando l’attestato non risultava disponibile nella banca dati dedicata. In pratica, il passaggio da una compagnia all’altra non dovrebbe più dipendere da un documento cartaceo da rincorrere all’ultimo minuto.

I 15 giorni di tolleranza equivalgono a rinnovo?

I 15 giorni di tolleranza non sono una proroga contrattuale e non equivalgono a un nuovo contratto. Sono il periodo entro cui la compagnia deve mantenere operante la garanzia del contratto appena scaduto così da evitare un vuoto di copertura immediato tra la fine della vecchia polizza e l’eventuale effetto di quella nuova. Secondo l’articolo 170 bis del Codice delle Assicurazioni, l’impresa deve “mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.

Questa formulazione ha due conseguenze. La prima è che se la polizza scade oggi la garanzia RC auto continua a operare ancora per 15 giorni successivi, a meno che prima non entri in vigore una nuova copertura. La seconda è che il periodo non è elastico: allo scadere del quindicesimo giorno la protezione finisce. Da quel momento in poi se non esiste una nuova polizza, il veicolo è scoperto e la circolazione è illegale.

La norma è stata pensata per mettere al riparo il sistema da ritardi, dimenticanze, tempi tecnici di sostituzione della polizza e disallineamenti amministrativi. Il legislatore ha voluto impedire che il passaggio da un contratto all’altro producesse, anche per distrazione, una fascia grigia di circolazione senza copertura.

Quando la tolleranza smette di proteggere

Se una polizza RC auto annuale arriva a scadenza naturale, il veicolo continua a essere coperto per non oltre 15 giorni successivi. La copertura extra cessa prima se una nuova polizza entra in vigore in data anteriore. L’articolo 170 bis collega l’operatività del vecchio contratto “fino all’effetto della nuova polizza”. Questo passaggio conta anche nei casi in cui l’assicurato decida di stipulare con anticipo un nuovo contratto con un’altra compagnia: nel momento in cui il nuovo contratto diventa efficace la vecchia garanzia non rileva più.

C’è poi una distinzione tra esistenza della copertura e possibilità di dimostrarla in caso di controllo o di sinistro. Oggi le verifiche avvengono anche tramite banca dati delle coperture assicurative con il Centro di Informazione italiano che utilizza i dati reperiti nel database delle coperture gestito da Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

Che cosa accade in caso di incidente nei 15 giorni successivi

Se il sinistro avviene entro il periodo di tolleranza previsto dalla legge, la copertura della vecchia polizza continua a operare, proprio perché il contratto scaduto resta efficace nei limiti temporali fissati dall’articolo 170 bis. La compagnia deve infatti mantenere operante la garanzia fino al quindicesimo giorno successivo o, se anteriore, fino all’effetto del nuovo contratto.

In assenza di una nuova polizza, il danno causato dalla circolazione di un veicolo non assicurato apre scenari più pesanti sia per il profilo sanzionatorio sia per quello patrimoniale.

L’obbligo di avviso della compagnia assicurativa

L’articolo 170 bis impone all’impresa di assicurazione di avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni. L’eventuale mancato avviso non annulla però la scadenza o prolunga la validità della polizza. La norma stabilisce contemporaneamente la durata annuale del contratto, la sua risoluzione automatica e l’obbligo di preavviso. In pratica l’assicurato non può fondare la propria tranquillità sul fatto di aver ricevuto o meno una mail o una comunicazione cartacea. L’obbligo della compagnia esiste, ma la responsabilità di controllare la data di scadenza resta a carico dell’assicurato.

In questo contesto, il divieto di tacito rinnovo valeva in origine per la sola RC auto obbligatoria, mentre sulle coperture accessorie il quadro è stato meno lineare. La legge 124 del 2017 ha esteso il principio della durata annuale e del divieto di rinnovo tacito anche alle assicurazioni dei rischi accessori alla RC auto, sia quando sono inserite nello stesso contratto sia quando vengono stipulate in un contratto distinto.

In pratica per i contratti rientranti nel perimetro della riforma non serve inviare disdetta nemmeno per coperture come furto e incendio, kasko, infortuni del conducente, assistenza stradale e simili, purché si tratti di rischi accessori collegati alla polizza RC auto nei termini indicati dalla legge.

L’abolizione del tacito significa che non può proseguire per effetto dell’inerzia del cliente. L’assicurato può decidere di restare con la stessa impresa, accettare un nuovo preventivo e stipulare un nuovo contratto alle condizioni offerte senza alcun divieto di permanenza. È stato eliminato il meccanismo che trasformava il silenzio dell’assicurato in prosecuzione automatica del rapporto.

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