Con l’entrata in vigore delle norme definitive sull’alcolock, nel sistema sanzionatorio italiano entra una misura tecnologica strutturale pensata per impedire fisicamente la reiterazione di un comportamento illecito. Siamo infatti davanti a un dispositivo capace di bloccare l’avviamento del motore in caso di tasso alcolemico superiore allo zero. In pratica appena viene rilevata anche una minima traccia.
La finalità di questo sistema è ridurre gli episodi di guida in stato di ebbrezza. Si tratta di una soluzione che combina prevenzione tecnologica e rendere il conducente parte attiva di un percorso di responsabilizzazione senza escluderlo dalla mobilità. Nella visione del legislatore, l’alcolock si configura come un supporto che permette di continuare a guidare in condizioni di sicurezza e di contenere il rischio legato a scelte impulsive o comportamenti consolidati.
Le norme definitive sull’alcolock
Il perno giuridico della riforma è il comma 9-ter dell’articolo 186 del Codice della Strada, modificato a fine 2024, che attribuisce al Prefetto il potere di imporre, nei confronti dei conducenti condannati in via definitiva per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, l’apposizione sulla patente dei codici unionali 68 e 69. Il primo sancisce l’obbligo assoluto di alcol zero, il secondo limita la guida ai soli veicoli dotati di alcolock.
La durata della prescrizione è graduata in funzione della gravità dell’infrazione. Chi è stato condannato per un valore compreso tra 0,8 e 1,5 g/l deve convivere con l’obbligo per due anni mentre per chi supera 1,5 g/l il vincolo sale a tre anni, sempre a partire dal termine del periodo di sospensione della patente.
L’articolo 125 comma 3-ter del Codice della Strada chiarisce che i codici 68 e 69 possono essere apposti anche ai titolari di patenti delle categorie internazionali M e N, cioè veicoli destinati al trasporto di persone e merci. In termini pratici anche autobus, autocarri e furgoni aziendali rientrano nel perimetro della misura.
Una volta riottenuta la patente, il conducente potrà mettersi al volante soltanto se il veicolo utilizzato è equipaggiato con un alcolock funzionante e installato. Poiché il sistema richiede di soffiare nel boccaglio prima di ogni avviamento, il guidatore intenzionato a utilizzare quel mezzo è obbligato a dimostrare alcol zero, indipendentemente dal fatto che sia il trasgressore originario o un terzo soggetto.
Come deve essere fatto e funzionare
Il quadro tecnico del nuovo dispositivo è stato definito dal decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 luglio 2025 “Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo alcolock”.
Il documento stabilisce che il dispositivo possa essere montato su veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, siano essi omologati o meno, a condizione che il fabbricante dell’alcolock abbia predisposto le istruzioni per quel modello di veicolo, nel rispetto del Regolamento UE 2021/1243 e della norma tecnica EN 50436.
Dal punto di vista costruttivo l’alcolock deve essere un etilometro certificato, dotato di marchio CE, in grado di misurare la concentrazione di alcol nell’aria espirata e di comandare l’immobilizzazione del veicolo quando viene rilevato un valore superiore a 0 mg/l. Non sono ammesse soglie di tolleranza: qualsiasi presenza di alcol impedisce l’avviamento.
Elemento centrale del sistema è la protezione contro le manomissioni. Ogni dispositivo deve essere sigillato al momento dell’installazione con un adesivo autodistruttivo che si deteriora in caso di tentativo di rimozione o alterazione. La presenza del sigillo integro rappresenta, durante i controlli su strada, uno degli indici di regolarità.
Il fabbricante non può limitarsi a produrre l’apparecchio. La normativa gli impone di fornire manuali di installazione, uso e manutenzione, di individuare le officine autorizzate al montaggio e di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il tipo di dispositivo, la documentazione tecnica, un fac-simile di certificato di taratura e l’elenco dei modelli di veicoli compatibili.
La taratura periodica è un aspetto tutt’altro che secondario. In caso di controlli il conducente deve poter esibire il certificato in corso di validità e deve verificare che l’intervallo di taratura indicato dal costruttore non sia scaduto. Sul piano sanzionatorio un alcolock non tarato equivale a un alcolock assente.
Officine autorizzate all’installazione e costi
Il decreto ministeriale mette nero su bianco che solo le officine di meccatronica autorizzate e indicate dal fabbricante del dispositivo possano effettuare l’installazione. L’elenco degli installatori e quello dei veicoli compatibili devono essere pubblicati sul Portale dell’Automobilista, insieme alla documentazione tecnica trasmessa dai produttori.
Nel momento in cui scriviamo, sul Portale risultano ammessi soltanto due dispositivi: il Breatech Alcolock B1000 e lo Zaldy Alcolock, ciascuno corredato dal proprio elenco di officine abilitate e dai modelli di veicoli installabili.
L’installazione e la rimozione dell’alcolock non richiedono collaudo nelle officine della Motorizzazione civile e non comportano l’aggiornamento del Documento unico di circolazione.
Il costo stimato per l’installazione si aggira intorno ai 2.000 euro, a cui vanno sommati i costi di manutenzione, le tarature periodiche e i boccagli monouso. È una spesa a carico del conducente senza alcuna forma di contributo pubblico.
Le criticità strutturali secondo Federcarrozzieri
Secondo Federcarrozzieri, il sistema dell’alcolock, così come è stati approvato, presenta alcune criticità strutturali. Il parco auto italiano ha un’età media di circa 13 anni, il che rende tecnicamente complessa se non impossibile l’installazione su molti veicoli più datati. A cui si aggiunge il numero limitato di officine abilitate, selezionate dai produttori che – a detta della federazione – rischia di comprimere la concorrenza e di far lievitare i prezzi.
Sul piano sanzionatorio, il legislatore ha scelto la linea dura. Chi guida senza rispettare l’obbligo di installazione o utilizza un dispositivo manomesso, non funzionante o privo di sigilli incorre in sanzioni specifiche previste dai commi 3-quater dell’art. 125 e 9-quater dell’art. 186 del Codice della Strada, che si sommano alle conseguenze già previste per la violazione originaria.
Più esattamente chi viene fermato alla guida di un veicolo che avrebbe dovuto essere equipaggiato con l’alcolock ma ne è sprovvisto è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 158 e 638 euro, accompagnata dalla sospensione della patente di guida fino a sei mesi. Nel caso di alterazione del dispositivo o un impiego elusivo del sistema, come l’effettuazione del test a un’altra persona, il quadro sanzionatorio si inasprisce e conduce alla revoca della patente con l’obbligo di ripercorrere il percorso di accertamento dell’idoneità psicofisica e di riabilitazione.