• 30 Settembre 2024 13:36

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Sanità, cosa prevede il dl sulle liste d’attesa

Giu 4, 2024

AGI – Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri reca “misure urgenti per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie“. Ecco che cosa prevede nel dettaglio.

 

Articolo 1 – Presso Agenas è istituita la Piattaforma nazionale per le liste d’attesa di cui si avvale il ministero della Salute: l’obiettivo è “disporre per la prima volta di un monitoraggio puntuale e reale dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie”. La piattaforma nazionale è finalizzata a dialogare con le piattaforme regionali delle liste di attesa. Questo nuovo sistema di monitoraggio mira a superare quello attuale che non consente di conoscere l’offerta di prestazioni rispetto alla domanda.

 

Articolo 2 – Per rafforzare le attività di monitoraggio e controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria istituito nel 2005 nasce un Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria alle dirette dipendenze del ministero della Salute. Questo organismo verifica il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste. È autorizzato ad accedere presso tutte le tipologie di strutture sanitarie per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione su segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria utenti. L’Organismo può acquisire documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri a cui le aziende sanitarie e le Regioni interessate hanno l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro 15 giorni.

 

Articolo 3 – Per la prima volta sussiste l’obbligo di un Cup unico regionale o infraregionale con tutte le prestazioni disponibili del pubblico e del privato convenzionato. A oggi nei Cup regionali il privato convenzionato o non è presente o lo è soltanto in minima parte: per questo si prevede espressamente la nullità del contratto con il privato accreditato che non provveda a inserire le prestazioni nei Cup pubblici; per chi è autorizzato ma non ancora accreditato, il collegamento con i Cup pubblici diventa requisito per il rilascio dell’accreditamento istituzionale. Se le prestazioni non vengono erogate nei tempi previsti dalle vigenti classi di priorità, le aziende garantiscono al cittadino la prestazione attraverso il ricorso all’intramoenia o al privato accreditato.

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