AGI – Nei cimiteri di Venezia gli animali d’affezione potranno riposare in un’urna, posizionata accanto ai loro proprietari. Lo prevedono le nuove regole predisposte dal Comune di Venezia. La misura non istituisce sepolture per animali all’interno dei cimiteri, ma stabilisce che un’urna contenente le ceneri degli animali da compagnia possa essere collocata accanto alla sepoltura delle persone. L’urna ha infatti una funzione esclusivamente accessoria e commemorativa rispetto alla sepoltura della persona e non può mai essere collocata nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti umani.
Oggi vengono illustrati i contenuti della disciplina, le modalità di presentazione delle richieste e le diverse soluzioni previste per la collocazione delle urne nei cimiteri comunali, compreso quello lagunare di San Michele.
“Con questa nuova disciplina affrontiamo un tema che riguarda un legame sempre più riconosciuto nella società e che merita di essere accompagnato da regole precise”, dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Venezia, Paolo Romor. “La possibilità di conservare le loro ceneri accanto alla sepoltura della persona consente di dare una risposta a questa sensibilità, mantenendo al tempo stesso ben chiari i principi di tutela, decoro e rispetto degli spazi cimiteriali. È una disciplina voluta dalla nostra amministrazione che mette ordine in una materia nuova, garantendo procedure certe, tracciabilità e soluzioni compatibili con le caratteristiche dei nostri cimiteri”.
Dimensioni, posizionamento e regole per le urne
Per ogni sepoltura è consentita una sola urna, che può contenere le ceneri di un massimo di due animali d’affezione. Sono tre le modalità previste: per le sepolture a terra l’urna può essere sistemata in un apposito vano nella lapide o nel copritomba; per loculi, ossari e cinerari l’urna può essere collocata all’esterno della lastra di chiusura; nelle tombe di famiglia deve trovare posto in uno spazio apposito e distinto. In tutti i casi il gestore dei servizi cimiteriali deve verificarne la compatibilità tecnica, la stabilità e la sicurezza.
Il contenitore deve essere realizzato con materiali resistenti e adatti alla conservazione nel tempo, con dimensioni non superiori a 25 centimetri per lato. Deve inoltre essere fissato in modo stabile e riportare una targhetta con la dicitura “URNA CINERARIA ANIMALE”, il codice identificativo assegnato e, facoltativamente, il nome dell’animale.
Sulla lapide non sono consentite epigrafi dedicate all’animale né fotografie che lo ritraggano da solo, mentre è espressamente ammessa una fotografia della persona sepolta insieme al proprio animale.
Gli animali ammessi
La disciplina riguarda gli animali da compagnia come cani, gatti, conigli domestici, piccoli roditori, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili domestici. Sono invece esclusi gli animali da allevamento o destinati alla produzione alimentare, la fauna selvatica o protetta e gli animali di dimensioni non compatibili con le modalità di collocazione previste.
A presentare la richiesta può essere il concessionario della sepoltura o un altro soggetto che abbia titolo sulla stessa; se il concessionario è deceduto, sono necessari gli assensi degli altri aventi titolo. L’animale deve essere appartenuto al defunto, al concessionario o a uno degli altri soggetti aventi titolo sulla sepoltura. Non è necessario che la persona sepolta abbia espresso in vita la volontà di collocare l’urna dell’animale accanto alla propria tomba: la richiesta può infatti essere presentata anche successivamente.
La nuova disciplina prosegue il percorso avviato dal Comune per aggiornare le regole cimiteriali rispetto a nuove esigenze. Nel 2025 e nel primo semestre del 2026 sono già state adottate disposizioni su altri temi, tra cui l’inumazione di urne biodegradabili, la parificazione dell’unione civile al matrimonio ai fini della legittimazione a disporre delle spoglie del defunto, la procedura per la sepoltura di feti e prodotti abortivi e le cerimonie funebri all’aperto.