Nuova puntata della telenovela che vede contrapposti da una parte gli utenti della strada e dall’altra le amministrazioni locali, accusate (e spesso non a torto) di utilizzare in maniera difforme da quanto previsto dalla legge le postazioni di rilevazione della velocità, in particolare modo per far cassa piuttosto che per contrastare atteggiamenti pericolosi alla guida.
Stavolta è stato il Tribunale di Rovigo ad esprimersi, in merito ai recenti sistemi di controllo posti a bordo delle vetture della Polizia, detti anche scout speed, capaci di registrare la velocità dei veicoli da qualsiasi direzione arrivino.
Non si tratta quindi, delle classiche postazioni fisse, autovelox o tutor, riguardo la cui presenza la normativa (Codice della Strada, articolo 142, comma 6-bis) prescrive che debbano essere preventivamente annunciati da cartelli o dispositivi luminosi agli utenti della strada, quando di postazioni appunto mobili, non previste all’atto della stesura del Codice e quindi potenzialmente esclusi dalla normativa vigente, anche alla luce del decreto ministeriale del 2007 che depennava dall’elenco degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità, tutti gli autovelox installati a bordo di autoveicoli e utilizzati in maniera dinamica, su vetture che procedono lungo la strada e che “beccano“ chi procede nello stesso senso o in quello contrario.
E proprio rifacendosi a questo principio che il Tribunale di Rovigo, con la sentenza 1023 del 2016, si è espresso su un ricorso d’appello presentato dal Comune relativo ad un verbale di accertamento, annullato dal giudice in primo grado ed ora invece ritenuto legittimo: nella sentenza, infatti, si legge “che nella dizione “dinamico” debba ritenersi compreso ogni strumento di rilevazione non statico, sia che la rilevazione avvenga da terga “ad inseguimento” o che essa avvenga frontalmente“.
Una sentenza a favore dell’Ente pubblico, quindi, che contrasta con l’orientamento favorevole espresso ad un guidatore da altro Tribunale (Firenze) in un analogo procedimento.
Peraltro, ricordiamo, nel caso degli scout speed non è neppure obbligatoria la contestazione immediata della violazione: l’automobilista può non essere fermato, ma riceverà la multa a casa, entro il termine massimo di 90 giorni dal rilevamento dell’infrazione.
Contro una multa presa da rilevamento con scout speed, è sempre possibile appellarsi alla mancata taratura dello strumento, obbligo imposto dalla Corte Costituzione al quale poche amministrazioni si sono conformate.