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Personalizzare la targa: cosa si può davvero fare

Apr 15, 2024

La personalizzazione della targa di un veicolo offre la possibilità di scegliere combinazioni di lettere e numeri per dare un tocco di distinzione al proprio mezzo. Le disposizioni vigenti, messe nero su bianco nel Codice della Strada, stabiliscono che le targhe debbano essere di colore bianco con caratteri neri ben leggibili. Di norma una targa deve contenere sette caratteri, con i tre centrali che devono essere numerici.

Nonostante il Codice della Strada permetta teoricamente di selezionare le lettere e i numeri durante il processo di immatricolazione, nella pratica questa opzione è limitata. Le restrizioni possono derivare da varie cause, come la disponibilità di sequenze alfanumeriche o regolamenti che possono influenzare la fattibilità della personalizzazione della targa. Di conseguenza, sebbene la legge suggerisca una certa flessibilità nel personalizzare la targa del proprio veicolo, le opzioni disponibili possono essere in realtà meno ampie di quanto si potrebbe sperare.

Targa personalizzata, la normativa in vigore

Secondo il comma 8 dell’articolo 100 del Codice della Strada, l’intestatario della carta di circolazione può richiedere una sequenza alfanumerica specifica per le proprie targhe, secondo i criteri definiti dal regolamento e a fronte di una tariffa prestabilita. Il primo aspetto da considerare è che alcune lettere, come I, O, Q e U, e le iniziali X, Y e Z, sono escluse dalla personalizzazione.

Una volta assicuratosi che la sequenza desiderata non sia stata precedentemente assegnata, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri procede con l’immatricolazione del veicolo e il rilascio della carta di circolazione. La produzione e la consegna delle targhe personalizzate vengono effettuate dall’Istituto Poligrafico dello Stato entro 30 giorni dalla emissione della carta di circolazione.

Quali sono i costi per personalizzare la targa

Il processo di acquisizione di una targa personalizzata comporta un impegno di spesa che non è fisso. La tariffa media è di circa 150 euro per la gestione diretta tramite l’ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, utilizzando l’apposita modulistica disponibile. Optando per il servizio di un’agenzia di pratiche auto, il costo può aumentare fino a circa 250 euro.

Dopo aver avanzato la richiesta e superato le necessarie verifiche per assicurarsi dell’unicità della sequenza, la normativa stabilisce un termine massimo di 30 giorni per la consegna della targa, la cui produzione – come anticipato – è affidata all’Istituto Poligrafico dello Stato. Durante l’attesa della targa definitiva è permesso circolare con una targa temporanea.

Il problema dell’assenza del decreto

Dal momento dell’aggiornamento del Codice della Strada nel 2010, che ha introdotto l’opzione di personalizzare la targa, non è stato ancora rilasciato il decreto attuativo che delinei la procedura esatta per attivare questa possibilità.

Allo stesso tempo l’iniziativa della targa personale o portabile, che si riferisce a una targa che rimane associata al proprietario anziché al veicolo e che può essere trasferita tra diverse auto di proprietà della stessa persona, rimane un annuncio non ancora concretizzato.

Quali sono le nuove disposizioni previste

Secondo l’attuale schema regolamentare in attesa di approvazione, la possibilità di personalizzare la targa al momento dell’acquisto – incluso leasing, riservato dominio o usufrutto – di un veicolo nuovo (sia esso auto, moto o rimorchio) potrebbe subire grandi cambiamenti.

La targa fornita diventerebbe personale per l’intestatario e resterebbe associata per 15 anni. Durante questo periodo, in caso di operazioni amministrative che interessano la carta di circolazione, sarebbe richiesto il rinnovo della stessa targa, ristampata identica alla precedente. Per i veicoli usati che cambiano proprietario, la targa attuale dovrebbe rimanere con il venditore, mentre l’acquirente dovrebbe applicare quella del proprio veicolo precedente. In assenza di una precedente targa, o se si vuole mantenere anche il vecchio veicolo, è necessario richiederne una nuova.

La targa personalizzata seguirà il proprietario anche in uso di veicoli sostitutivi per periodi superiori a 30 giorni, esclusi i casi di prestito o noleggio senza conducente. In una situazione in cui si possiede il veicolo abbinato alla targa personale, si dovrebbe richiedere l’emissione di un’altra con relativi costi. Questo approccio segue la logica del sistema introdotto nel 2006 per i ciclomotori, dove ogni targa è legata a uno specifico veicolo e registrata nelle banche dati pubbliche.

Chi possiede più veicoli dovrebbe avere una targa per ciascuno di essi, escludendo la possibilità di un sistema alla svizzera che permetta una targa unica trasferibile tra diversi veicoli. In caso di vendita di un veicolo senza sostituzione immediata, la targa dovrebbe essere rimossa e restituita alla Motorizzazione civile entro un anno, altrimenti verrà disattivata d’ufficio e non potrà essere più utilizzata.

Le conseguenze per la mancata restituzione della targa e le eventuali sanzioni non sono chiaramente definite, ma trattenerne una disattivata potrebbe presentare rischi legali, soprattutto se utilizzata in contesti fraudolenti.

Non mancano i casi particolari

La targa personale è destinata a diventare un segno di distinzione trasferibile da un veicolo all’altro, a condizione che i mezzi rientrino nella stessa categoria di targatura. Questo significa che le targhe possono essere scambiate solo tra veicoli dello stesso tipo: autoveicoli con altri autoveicoli, motoveicoli con altri motoveicoli e rimorchi con altri rimorchi, garantendo coerenza nel sistema di immatricolazione.

Per quanto riguarda i veicoli di interesse storico e collezionistico, definiti dall’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, esiste una specifica disposizione. Questi mezzi sono esenti dalle nuove regole di trasferibilità della targa e manterranno quella assegnata, in riconoscimento del loro valore unico e della loro importanza storica.

La differenza fra targa personale e personalizzata

Nell’ambito delle targhe veicolari in Italia si distingue tra targa personale e targa personalizzata.

La prima è caratterizzata da una sequenza alfanumerica assegnata in modo casuale che rimane legata all’intestatario del veicolo. Al contrario, la targa personalizzata permette all’intestatario di scegliere una specifica combinazione di lettere e numeri per il proprio veicolo.

Nonostante il decreto legislativo 9 del 2002 abbia introdotto la possibilità di personalizzare targa nell’articolo 100, comma 8, del Codice della Strada da oltre un decennio, la mancanza di norme attuative ha reso questa opzione inaccessibile.

Se da un lato la personalizzazione potrebbe sembrare attraente per un pubblico ristretto, la realtà sembra evidenziare che l’interesse generale verso questa scelta sia piuttosto basso. Nonostante la possibilità di imporre tariffe per questo servizio, rendendolo una potenziale fonte di entrate per lo Stato, le stesse regolamentazioni impongono restrizioni stringenti sul formato della targa, che deve consistere in due lettere seguite da tre numeri e poi altre due lettere, limitando l’attrattiva di tale personalizzazione.

 

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