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Non è un sito pirata, anche se i film violano il copyright

Nov 30, 2016

Il portale internet Kisstube.tv era uno dei 152 accusati di pirateria e sequestrati nel corso dell’operazione Odissea, ma a distanza di tre settimane si scopre che è stato commesso un errore.

Il Tribunale ordinario di Roma, sezione speciale del riesame, ha riconosciuto che l’attività di linking di contenuti pirata o embedding da YouTube non costituisce reato e quindi non può permettere il sequestro di un sito.

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L’avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, immediatamente dopo l’azione di sequestro aveva presentato ricorso per conto del portale. Nel decreto del GIP si manifestava la violazione di un principio che la Corte di Giustizia UE ha ribadito in almeno due sentenze – casi Bestwater e Svensson. Ovvero che la pubblicazione di link o l’integrazione (embedding) di contenuti provenienti da YouTube, sebbene pirata, è lecita.

In effetti la responsabilità dovrebbe essere di colui che ha caricato sulla piattaforma statunitense i contenuti illegali. L’avvocato Sarzana si è detto comunque soddisfatto poiché per la prima volta in Italia è stato riconosciuto che “la diffusione su un sito web – mediante il cosiddetto embedding – di un’opera protetta non è qualificabile come ‘messa a disposizione del pubblico‘ e, pertanto, non costituisce violazione del diritto d’autore nella misura in cui l’opera non è diretta ad un nuovo pubblico o divulgata con una modalità tecnica diversa da quella adottata per la comunicazione originale”.

Da rilevare che il gestore di Kisstube.tv è uno sviluppatore del settore dell’embedding video, autore di contenuti per la squadra di calcio FC Juventus, AS Roma, per Save The Children, per il Ministero dei Beni Culturali, per Telethon e per il produttore Illy. Insomma, un professionista a cui il Tribunale della Libertà ha riconosciuto piena legittimità

“[…] il decreto di sequestro non contiene alcuna valutazione in ordine alla condizione legittimante costituita dal fumus commissi delicti, limitandosi il giudice di fase ad indicare il reato per cui si procede a carico di ignoti, senza tuttavia compiere alcuna valutazione sugli elementi in base al quale si possa ritenere integrato, a livello di fumus, l’illecito ipotizzato”, si legge nel documento del Tribunale.

“Alla mancanza di ogni motivazione sul fumus del reato consegue l’annullamento del decreto impugnato e la restituzione, a cura del P.M., di quanto in sequestro all’avente diritto”.

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