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I giudici liberano un migrante irregolare, il Viminale impugnerà la decisione

Set 30, 2023

AGI – Il Viminale impugnerà la decisione del Tribunale di Catania che ha accolto il ricorso di un cittadino tunisino, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e portato nel nuovo centro di Pozzallo, e ne ha disposto la liberazione. Trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo, ha affermato il Tribunale alla luce della giurisprudenza e della normativa nazionale e dell’art. 10 della Costituzione.

I fatti. Il 29 settembre 2023 presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo Centro per il trattenimento dei richiedenti asilo di Pozzallo alla luce delle disposizioni del Decreto miniteriale del 14 settembre 2023 che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cosiddetti sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano personalmente una garanzia finanziaria di 4.938 euro. In questa sede la giudice non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana.

“Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva Ue 2013, come già denunciato dall’Asgi e da diverse associazioni ed esponenti della società civile”, afferma l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione.

Le ragioni del verdetto

In primo luogo la Giudice Iolanda Apostolico ha ricordato che la normativa interna in vigore da una settimana (è stata pubblicata in Gazzetta il 21 settmbre, n.221), sulla garanzia finanziaria per evitare il trattenimento, è incompatibile con quella dell’Unione europea e va disapplicata dal giudice nazionale, perchè non prevede una valutazione su base individuale della situazione di chi chiede protezione internazionale in Italia e proviene da un Paese cd. sicuro, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21).

Il provvedimento di trattenimento del questore – ricorda la giudice – deve essere corredato da idonea motivazione ed è necessario valutare le esigenze di protezione manifestate, in base anche alla necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive. Al contrario, la garanzia finanziaria imposta dal D.M. 14 settembre 2023 al richiedente asilo proveniente da un Paese ‘sicuro’ non può essere considerata misura alternativa al trattenimento, ma un requisito amministrativo imposto per il solo fatto che chiede protezione internazionale, violando le norme sull’accoglienza.

La giudice ricorda che un trattenimento può essere giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata a seguito di una procedura accelerata al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dalle norme comunitarie.

Pertanto il presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, che nel caso esaminato non è stata adottata, circa la procedura da seguire. Infine, secondo il Tribunale di Catania le norme sulla detenzione dei richiedenti asilo provenienti da Paesi cd .sicuri sono in contrasto con l’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana che garantisce comunque il diritto d’ingresso del richiedente asilo (come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674).

Nell’ordinanza del Tribunale di Catania si afferma, dunque, che “alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”.

“Si tratta di una decisione che, in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile, conferma la prevalenza della Costituzione e della normativa europea sui tentativi di strumentalizzare l’arrivo di persone in cerca di protezione in Italia”, è il commento dell’Asgi. “L’attuale Governo, in un solo anno – aggiunge l’associazione – è intervenuto con nove atti normativi sul diritto dell’immigrazione e dell’asilo, trasponendo all’interno dell’Ordinamento giuridico la confusione politica, l’incapacità amministrativa di affrontare il fenomeno migratorio e pulsioni autoritarie degne delle più buie epoche storiche. È un pessimo modo di legiferare che deriva da uno sbagliato approccio politico e da una irrazionale risposta ad un fenomeno ordinario della nostra società. Il Governo fa finta di ignorare che ciò che manca in Italia è una nuova politica sugli ingressi regolari, non certamente la necessità di comprimere ancora i diritti delle persone”. 

Il Viminale impugnerà il provvedimento

Il ministero dell’Interno impugnerà il provvedimento del Tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento di un migrante irregolare, si apprende da fonti del Viminale, il quale intende sottoporre al vaglio di un altro giudice la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento.

La procedura accelerata di frontiera – spiegano le stesse fonti – è uno degli aspetti che, “già contenuto nella direttiva europea 2013/33/Ue, trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del costruendo nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e che il governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro”.

Peraltro, relativamente a due dei provvedimenti di non convalida del trattenimento, “si tratta di due cittadini tunisini destinatari di provvedimenti di espulsioni già eseguiti (cio’ nonostante rientrati nel territorio italiano) che nel corso dell’udienza per la convalida hanno invocato in un caso la protezione per la necessità di ‘fuggire perchè perseguitato per caratteristiche fisiche che i cercatori d’oro del suo Paese, secondo credenze locali, ritengono favorevoli delle loro attività’ (particolari linee della mano), nell’altro ‘per dissidi con i familiari della sua ragazza i quali volevano ucciderlo ritenendolo responsabile del decesso di quest’ultima’ “.

La Lega all’attacco: “Tunisino libero, Salvini in tribunale”

“Tunisino liberato a tempo di record. Stupisce che la giustizia italiana di fronte al solito ricorso di un immigrato ritrovi velocità e scatto che gli italiani invocano da anni. Lo dichiarano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

“È vergognoso che Salvini per aver esercitato le proprie funzioni da ministro dell’Interno sia in tribunale insieme a Richard Gere. Anzi no, lui è a Hollywood. Questo è il film della sinistra che rende ridicolo il nostro Paese”, aggiungono i due capigruppo. 

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