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Gomme invernali o catene: dal 15 novembre scatta l’obbligo. Tutto ciò che c’è da sapere

Nov 7, 2016
Gomme invernali o catene: dal 15 novembre scatta l'obbligo. Tutto ciò che c'è da sapere

Dal 15 novembre al 15 aprile, con differenti modalità di regione in regione (qui trovate tutte le ordinanze), entra in vigore l’obbligo di dotazioni invernali a bordo dell’auto. Facciamo chiarezza su cosa prevede la normativa, per poter viaggiare in condizioni di sicurezza e per non incorrere in multe o sanzioni.

Primo punto da chiarire, oggetto di frequenti incomprensioni o ambiguità: la legge prevede l’obbligo di “dotazioni” invernali, senza ruolo prioritario per pneumatici o catene da neve (o “ragni” per cerchi non catenabili). Pneumatici invernali e catene da neve sono quindi dotazioni equivalenti. Non lo sono invece le “calze da neve”, considerate dispositivi supplementari.


Nonostante la normativa preveda le catene (con omologazione Uni 11313 o ON V5117) come dotazione adeguata, è comunque consigliabile d’inverno (soprattutto in particolari zone) di montare gli pneumatici invernali, poiché le catene risultano necessarie solo in caso di abbondanti nevicate.

Chi volesse circolare con le gomme invernali anche d’estate, può. La normativa vigente infatti rende lecito l’utilizzo di pneumatici invernali anche nella stagione estiva, a patto che questi rispettino tutte le misure e i parametri riportati sul libretto di circolazione dell’auto. È comunque sconsigliato farlo per questioni di tenuta alle alte temperature.

Come riconoscere uno pneumatico invernale? La sigla inconfondibile è M+S (o MS, M/S, M-S, M&S, tutti acronimi equivalenti di “Mud & Snow”). Al contrario tutte le varie diciture come “da neve”, “invernali”, “termiche”, “all season”, “all weather”, “quattro stagioni“ sono ad uso commerciale o colloquiale, ma ai fini di un controllo delle forze dell’ordine conta soltanto, come detto, la dicitura M+S. I migliori pneumatici invernali sono quelli che riportano sulla spalla un simbolo di una montagna a tre punte con un fiocco di neve, che indica che hanno superato un apposito test su neve.

Le “calze” da neve


Ovviamente gli pneumatici invernali devono rispettare le misure indicate sul libretto di circolazione di ogni auto, con un’eccezione: è possibile montare gomme con un indice di velocità inferiore a quello indicato, ma con l’obbligo di cambiarle d’estate e di esporre il limite in modo visibile nell’auto. Dal 2014 il Ministero dei Trasporti ha concesso un mese di tolleranza per effettuare il cambio: è quindi possibile circolare con le gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello del libretto dal 15 ottobre al 15 maggio.

È bene inoltre ricordare che, sebbene la legge in vigore non specifichi se sia necessario montare tutte e quattro le gomme invernali, sarebbe indicato farlo poiché se l’auto fosse dotata di pneumatici invernali solo sulle ruote di trazione, l’auto potrebbe comportarsi in modo pericoloso. Se infatti l’auto fosse a trazione anteriore, in curva potrebbe perdere completamente aderenza al posteriore, viceversa con la trazione posteriore si potrebbe perdere la direzionalità.

E le gomme chiodate? Previste dal lontano 1966, possono ancora essere utilizzate ma solo in certe zone, a certe velocità e in certi periodi, previa apposita e rigorosa omologazione. Sono vietate in autostrada e chi dovesse danneggiare il manto stradale, produrre troppo rumore o creare pericoli per gli altri incorrerebbe in pesanti sanzioni.

Cosa si rischia nel caso la dotazione dell’auto non sia adeguata? Nel caso in cui le forze dell’ordine accertassero la mancanza di pneumatici invernali e l’assenza delle catene a bordo, l’infrazione comminata varia in funzione della strada su cui viene contestata: in contesto urbano si parte da 41 euro, fuori dai centri abitati da 84 euro. In autostrada invece si parte da 80 fino ad un massimo di 318 euro, con decurtazione di tre punti dalla patente.

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