Scaricare un file è legale?
Scaricare un file è legale?
Ai sensi dell’art. 2575 c.c., formano oggetto del diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione; è facile intuire come in questa categoria rientrino anche film, musica, foto, software e files in generale scaricati da Internet.
Per questo tipo di opere, attività come la duplicazione, la pubblicazione, la messa in commercio e altri comportamenti analoghi sono protette dalla legge sul diritto d’autore che prescrive le condotte da evitare e indica le relative sanzioni in caso di violazione. Con particolare riferimento alle operazioni di download, analizzando con attenzione la citata normativa, si evince chiaramente come siano ipotizzabili diverse condotte illecite, punite, a seconda della gravità, con modalità differenti.
Come regola generale è necessario prendere in considerazione il dettato dell’articolo 171 (comma a bis) secondo cui chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere un’opera protetta da diritto d’autore o parte di essa è punito con una multa (che può variare da un minimo e euro 51 a un massimo di euro 2.065).
Oltre a questa disposizione di carattere generale esistono, come anticipato, casi specifici. Il primo caso ipotizzabile è quello di un utente che, per un uso strettamente personale, decide di scaricare un file coperto da copyright (come ad esempio il download di un film).
In questa situazione, in base all’articolo 174 ter della legge, pur non configurandosi alcuna fattispecie delittuosa, il comportamento risulterà comunque illecito, in quanto è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa (trattasi di una piccola somma di denaro che può aumentare in caso di recidiva o per ingente quantità di copie possedute), oltre alla possibilità d’infliggere le pene accessorie della confisca del materiale illecito e della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di carattere nazionale.
Maggiori criticità derivano dall’ipotesi in cui un soggetto, dopo aver effettuato il download di un qualsivoglia files coperto da copyright, decida di condividerlo (ad esempio attraverso un software di file sharing come emule), riprodurlo online o venderlo.
Chi ci guadagna rischia di più
È evidente come in questo caso risulti maggiore il danno subito dal titolare del diritto d’autore, in quanto l’opera può potenzialmente entrare nella disponibilità di più soggetti, i quali a loro volta possono condividerlo e diminuire le sue speranze di guadagno: in tal caso, se l’azione è avvenuta con scopo di lucro, la sanzione sarà di carattere penale e molto più severa: possibile reclusione da 6 mesi a 3 anni più una multa molto salata. Quando invece l’azione avviene in assenza dello scopo di lucro si applicherà la generale disciplina citata in precedenza (art 171).
Il limite di demarcazione è rappresentato dunque dallo scopo di lucro, che la giurisprudenza prevalente identifica come un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale dell’autore dell’illecito: deve dunque esserci un vantaggio di carattere economico in capo all’autore dell’illecito che può, a scopo esemplificativo, essere rappresentato o dal corrispettivo ricevuto per la vendita del file o dall’aver risparmiato una somma di denaro necessaria per acquistare un software.