• 7 Agosto 2026 15:45

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Assicurazione bici elettriche, quando la polizza non è obbligatoria

Ago 7, 2026

Chi possiede una bici elettrica deve pagare un’assicurazione come accade per auto, moto e monopattini? Nella maggior parte dei casi la risposta è no, ma chiamare e-bike qualsiasi mezzo a due ruote dotato di batteria porta a conclusioni sbagliate. Una bicicletta a pedalata assistita conforme ai requisiti del Codice della Strada conserva la classificazione di velocipede. Di conseguenza non richiede la sottoscrizione di una polizza Rc obbligatoria e né immatricolazione, targa o patente.

Il quadro cambia quando il motore funziona senza l’apporto del ciclista, l’assistenza prosegue oltre 25 km/h oppure la potenza nominale supera i limiti ammessi. A quel punto il veicolo può essere considerato un ciclomotore con tutti gli obblighi che ne derivano.

Quali bici elettriche possono circolare senza assicurazione

A stabilire il confine è l’articolo 50 del Codice della Strada. Secondo la norma, una comune e-bike rimane una bicicletta quando rispetta quattro condizioni:

il motore è soltanto ausiliario;
la potenza nominale continua non supera 0,25 kW, pari a 250 watt;
l’assistenza diminuisce progressivamente e si interrompe al raggiungimento di 25 km/h;
il motore smette di fornire spinta quando il ciclista cessa di pedalare.

Per le biciclette adibite al trasporto di merci, se il mezzo rispetti le caratteristiche costruttive previste per le cargo bike il limite può arrivare a 0,5 kW, cioè 500 watt. È ammesso anche un pulsante destinato ad avviare il motore con i pedali fermi. In questa modalità, denominata walk assist, la velocità non può superare 6 km/h.

Il limite di 25 km/h riguarda la spinta del motore. In discesa o attraverso la sola forza muscolare, il ciclista può superare quella soglia, nel rispetto dei limiti e delle regole della strada percorsa.

Quando la bici elettrica deve essere assicurata

Secondo l’articolo 50 del Codice della Strada, una bici a pedalata assistita che non rispetta anche uno solo dei requisiti previsti viene considerata un ciclomotore ai fini dell’articolo 97. La polizza diventa obbligatoria quando il mezzo, in base alle sue caratteristiche e alla classificazione, ricade tra i veicoli a motore soggetti alla Rc. Di norma accade nei seguenti casi:

il motore continua a spingere oltre 25 km/h;
il veicolo avanza senza pedalare a una velocità superiore a 6 km/h;
la potenza nominale continua supera 250 watt su una normale e-bike;
il mezzo è una speed pedelec con assistenza fino a 45 km/h;
la bicicletta è stata modificata attraverso centraline, sensori o software che eliminano i limiti;
il veicolo nasce come ciclomotore elettrico, anche se esteticamente assomiglia a una bicicletta.

Per circolare su strada, un ciclomotore deve essere omologato, immatricolato e dotato di certificato di circolazione e targa. Servono anche assicurazione, casco conforme e patente adeguata. Se il mezzo non dispone dell’omologazione richiesta, l’assicurazione risolve soltanto una parte del problema e potrebbe rifiutare la copertura quando le dichiarate non corrispondono a quelle reali.

E-bike con acceleratore: il limite italiano è 6 km/h

Sul mercato online si trovano biciclette munite di acceleratore a pollice o manopola. Alcuni modelli possono muoversi senza alcuna pedalata, raggiungendo 20, 25 o perfino 45 km/h. Per il Codice della Strada una bici conforme può utilizzare il motore a pedali fermi soltanto entro 6 km/h. La funzione serve per accompagnare il mezzo a mano o facilitare la partenza.

Se l’acceleratore spinge il veicolo oltre questa velocità senza il contributo muscolare, il prodotto non mantiene la classificazione di velocipede.

Le speed pedelec segue le regole dei ciclomotori

Le speed pedelec offrono assistenza fino a 45 km/h e possono raggiungere potenze superiori a quelle delle e-bike tradizionali. Telaio, pedali e batteria le fanno apparire simili a bici sportive, ma la normativa le colloca in un’altra categoria. La circolazione richiede omologazione, targa, assicurazione, casco e patente. Anche gli specchietti, l’impianto frenante, le luci e gli altri componenti devono rispettare i requisiti tecnici della categoria di appartenenza.

Una speed pedelec non può essere usata come una normale bici limitandosi a impostare una modalità di assistenza ridotta. Fa fede la classificazione costruttiva del veicolo e non la velocità scelta durante un singolo tragitto. La stessa regola vale per i ciclomotori elettrici muniti di pedali puramente simbolici.

Il Codice delle assicurazioni e la sentenza europea

Il Codice delle assicurazioni considera veicolo, ai fini della Rc obbligatoria, un mezzo azionato solo da una forza meccanica che circola sul suolo e possiede almeno una di queste caratteristiche:

velocità di progetto superiore a 25 km/h;
peso netto superiore a 25 chilogrammi e velocità di progetto superiore a 14 km/h.

C’è poi un caso sorto in Belgio dopo un incidente del 14 ottobre 2017. Un ciclista su una bicicletta elettrica venne investito da un’automobile assicurata e morì in seguito alle conseguenze del sinistro. La controversia non riguardava una multa per mancata assicurazione. I giudici dovevano stabilire se il ciclista fosse alla guida di un “autoveicolo” oppure rientrasse tra gli utenti vulnerabili tutelati dalla disciplina belga.

La bicicletta disponeva di pedalata assistita e di una funzione capace di accelerare fino a 20 km/h senza pedalare, attivabile soltanto dopo un iniziale intervento muscolare. Secondo la Corte di Giustizia, un mezzo con queste caratteristiche non rientrava nella nozione di veicolo prevista dalla direttiva 2009/103 allora applicabile.

La ricostruzione sottolinea che la bicicletta non era mossa solo dalla forza meccanica e non poteva essere assimilata, per potenzialità e capacità di provocare danni, a motocicli, automobili e autocarri. La decisione non autorizza però l’uso indiscriminato in Italia di e-bike con acceleratore fino a 20 km/h. Il nostro articolo 50 ammette la marcia a pedali fermi solo entro 6 km/h.

Perché i monopattini devono essere assicurati e le e-bike no

Il legislatore ha scelto di disciplinare i monopattini. Dal 17 maggio 2026 i proprietari devono dotarli del contrassegno identificativo, mentre dal 16 luglio 2026 è scattato l’obbligo di assicurazione RC. Un monopattino deve essere assicurato anche quando peso e velocità risultano inferiori alle soglie generali. Per le e-bike regolari manca una disposizione analoga.

L’assenza della Rc obbligatoria non cancella però la responsabilità civile. Senza una polizza volontaria, il pagamento ricade sul patrimonio personale del conducente. Lesioni gravi, invalidità o lunghi periodi di inabilità possono generare richieste economiche molto alte.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada non interviene solo perché la bici che ha provocato l’incidente era priva di assicurazione. Una e-bike conforme, non essendo soggetta alla Rc obbligatoria, resta fuori dal sistema previsto per i veicoli a motore non assicurati.

La posizione cambia se il ciclista viene investito da un’automobile. In quel caso il risarcimento ricade sulla compagnia del veicolo responsabile. Se l’auto è priva di copertura o non viene identificata, possono entrare in gioco le regole del Fondo.

Una copertura di responsabilità civile tutela dai danni provocati involontariamente a terzi. Non tutte le formule coprono però qualunque mezzo elettrico. Alcuni contratti limitano la garanzia alle biciclette conformi al Codice della Strada ed escludono le modifiche e negano l’indennizzo quando il motore supera i parametri dichiarati.

Una polizza RC non copre automaticamente le ferite subite dal ciclista. Per ottenere un indennizzo in caso di caduta autonoma serve una garanzia infortuni. Neppure il furto rientra nella normale responsabilità civile. Per proteggere bici, batteria e accessori bisogna allora aggiungere una copertura dedicata, verificando serrature richieste, limiti di indennizzo e riduzione del valore applicata con il passare degli anni.

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