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Quel vizio dei rimedi a singhiozzo

Nov 28, 2016

L’Italia il Paese con pi partite Iva rispetto alla somma dei principali Stati dell’Unione europea. Ogni anno se ne aprono pi di mezzo milione e se ne chiudono quattrocentomila.

Quando l’amministrazione finanziaria, attraverso lo strumento del legislatore prescrive nuovi adempimenti, deve tener conto di questa realt. facile dire che per un’azienda o uno studio professionale informatizzato la rielaborazione dei dati gi presenti nel sistema una mera procedura che non richiede ulteriori immissioni di informazioni. Ma per chi invece si arrabatta a fatica per rispettare gli obblighi fiscali, ogni ulteriore richiesta presenta un dispendio di energie e un costo, la cui entit rilevante a livello nazionale e che non si riesce mai a confrontare con i risultati effettivamente ottenuti. In altri termini, quanti accertamenti non si sarebbero fatti senza l’elenco tale o il talaltro?

Pensiamo al black list – fortunatamente eliminato gi dal 2016 – la cui inutilit era fondata sul fatto che per individuare un Paese a rischio per l’Iva non si guardava al decreto fatto per gli acquisti sospetti (articolo 110, comma 10 del Tuir) ma a quello per la disciplina Cfc e, ancor peggio, al decreto del 1999 sul trasferimento di residenza delle persone fisiche. Per non parlare dell’Intrastat acquisti (beni e servizi), non richiesto dalla direttiva Ue e finalmente soppresso dal prossimo anno.

Si pone quindi la questione di un “bilanciamento” tra l’eliminazione di adempimenti palesemente privi di utilit, e l’introduzione del nuovo spesometro trimestrale (semestrale solo per la partenza da gennaio 2017).

Anche per questo adempimento si riuscir a trovare la quadratura tra il costo (certo) per la comunit dei contribuenti e il risultato in termini di imposte accertate e riscosse? Altrettanto vale per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche. Non difficile rendersi conto che chi non fattura in tutto o in parte le proprie operazioni trasmetter dati perfettamente coincidenti con i propri versamenti, in quanto esclude il “nero” da tutte le rilevazioni.

La prima constatazione per quanto introdotto con la conversione in legge del decreto fiscale in materia di semplificazioni e adempimenti, riguarda la pressoch assoluta inesistenza di esoneri. Per lo spesometro si parla solo degli agricoltori esonerati delle zone montane. Esonero peraltro da chiarire perch le autofatture per le vendite di questi soggetti non sono emesse da loro, ma dai fornitori, che gi le annotano tra gli acquisti.

Silenzio sulle fatture senza Iva dei forfettari (ora una schiera numerosa), silenzio sulle “fatturine” da 10 euro per il pranzo di lavoro, emesse su carta con il timbro portatile del cliente che vuole documentare la spesa.

Nella storia dello spesometro, dalla nascita ai giorni nostri, abbiamo assistito a provvedimenti dell’agenzia delle Entrate emanati nell’anno successivo a quello di riferimento.

L’ultimo caso riguarda l’anno di competenza 2015: solo il 6 aprile 2016 l’amministrazione adotta un provvedimento in cui consente l’esonero dall’elenco per i dettaglianti e i pubblici esercizi relativamente alle operazioni di importo unitario inferiore a 3mila euro (cio sino a 2.999 euro) al netto dell’Iva. Lo stesso dicasi per le agenzie di viaggio (operazioni inferiori a 3.600 euro).

Poniamo a raffronto la data del provvedimento (6 aprile 2016) con quella in cui scadeva l’adempimento (10 aprile per i mensili, 20 aprile per i trimestrali).

pi che ovvio che in tre o tredici giorni (la notizia dei provvedimenti esce il giorno dopo) sarebbe stato assolutamente impossibile ripescare le fatture emesse di importo inferiore a 3mila euro, comprese le famose fatturine da 10 euro. Se esonero deve esistere (e non pu non esistere) deve essere conosciuto all’inizio dell’anno, in quanto la quasi totalit delle partite Iva non cos informatizzata da poter elaborare a posteriori i dati in pochi giorni.

La seconda constatazione consiste nel raffronto tra gli adempimenti introdotti per tutti i contribuenti e quelli soppressi, che riguardano solo una minima parte dei titolari di partita Iva, con acquisti black list o intraunionali: nel Vies iscritto meno di un decimo dei titolari di partita Iva.

La massa dei soggetti passivi per questo tributo andr dal proprio professionista a chiedere di eseguire gli adempimenti, ed una cosa certa: a fronte di quello che il contribuente considera un nuovo onere improprio, il provento per lo studio professionale difficilmente coprir i costi per soddisfare le richieste dei clienti

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