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Telemarketing selvaggio: limiti e sviluppi legislativi

Nov 5, 2016

Il Registro Pubblico delle Opposizioni

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, è stata introdotta in Italia la possibilità, per il soggetto importunato da continue chiamate, di rimuovere il proprio numero di telefono dalla disponibilità degli operatori di telemarketing, inserendo il numero stesso presso il Registro Pubblico delle Opposizioni (di cui all’art. 3 del DPR). Tale servizio è patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico e consente di lasciare che l’utenza continui ad essere presente all’interno dei registri telefonici, ma non sia più disponibile per i call center.

Tutto ciò che l’utente, stanco delle continue telefonate, deve fare è iscriversi in tale Registro direttamente online. Ci si può iscrivere anche via telefono, posta, fax o e-mail. Così facendo, si esercita il proprio diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati personali per fini pubblicitari, sulla base di quanto previsto dal Codice della Privacy.

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Una volta espletato tale procedimento, il numero in questione non dovrebbe più essere contattato dagli operatori di telemarketing per proposte di vendita di alcun tipo.

Può tuttavia succedere che, nonostante l’iscrizione, si ricevano ancora telefonate: in questo caso, un rimedio potrebbe essere quello di presentare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali – ma spesso è sufficiente citare il Registro delle Opposizioni per convincere l’operatore a desistere.

Il Garante, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, potrebbe avviare un’istruttoria per accertare se vi sia stata una effettiva violazione della privacy del soggetto. È un tentativo che vale la pena considerare, posto che, in caso di accertata lesione della sfera privata, le sanzioni previste vanno dai 10.000,00 ai 120.000,00 euro.

Le lacune legislative

Le norme che regolano il telemarketing sono sempre più stringenti, gli utenti non sono comunque tutelati in modo completo.

Diversamente da alcuni paesi stranieri in cui esiste una vera e propria “do not call list”, il Registro italiano risulta essere uno strumento di tutela parziale per almeno un paio di ragioni. Innanzitutto, come spiega lo stesso Garante, “al Registro può iscriversi solamente l’intestatario di un’utenza pubblicata negli elenchi telefonici”: non risultano essere protetti, pertanto, gli utenti il cui numero di telefono non è presente all’interno dell’elenco telefonico, né i numeri di cellulare.

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Inoltre si pone un grosso dubbio interpretativo relativamente a quei numeri di telefono che sono sì iscritti al Registro, ma il cui trattamento era stato precedentemente consentito dal titolare attraverso la compilazione di appositi moduli.

In questo caso, una risposta la possiamo trovare sul sito dello stesso Garante, dove si spiega all’utente come comportarsi se si riceve una telefonata da parte di un operatore di telemarketing, nonostante l’avvenuta iscrizione del proprio numero nel Registro delle Opposizioni: egli dovrà, in ogni caso, verificare di non aver in nessun caso prestato consenso all’azienda che effettua la chiamata, affinché i propri dati personali venissero trattati per scopi di telemarketing.

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