La III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della casa farmaceutica Roche, annullando le raccomandazioni della Regione Veneto con le quali stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’utilizzo di alcuni farmaci oncologici, regolarmente autorizzati dall’Aifa – Agenzia italiana del farmaco, per la cura della carcinoma ovarico e di quello mammario, e rientranti tra i livelli essenziali di assistenza (c.d. Lea).
Le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza
Nella sentenza n. 4546 del 29 settembre 2017 Palazzo Spada ha ribadito il principio per cui le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. Questi livelli essenziali, infatti, devono restare uniformi sul territorio nazionale per la essenziale garanzia del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).
Le raccomandazioni sull’impiego di farmaci oncologici
In particolare, a seguito dell’istituzione nel 2013 della Commissione tecnica regionale farmaci (Ctrf) con il compito, tra gli altri, di esprimere pareri e raccomandazioni su singoli farmaci, il relativo gruppo di lavoro ha licenziato alcune raccomandazioni sull’impiego di alcuni farmaci oncologici classificando, rispettivamente, come moderatamente raccomandato l’utilizzo di Avastin e come moderatamente raccomandato o, in altre ipotesi, come non raccomandato l’utilizzo di Perjeta della Roche.
Il rischio di influenzare la scelta del medico nella prescrizione di un farmaco
I livelli essenziali di assistenza, spiega il Consiglio di Stato, devono rimane uniformi sul territorio non solo al fine di evitare ingiustificate disparit di trattamento terapeutico tra i pazienti residenti nelle diverse Regioni, ma anche per non influenzare, con differenti scelte di politica farmaceutica ispirate al mero contenimento della spesa sanitaria in ogni Regione, le scelte del medico nella prescrizione di un farmaco gi valutato idoneo alla cura di malattie gravi come il cancro, sul piano dell’appropriatezza terapeutica, da parte dell’Aifa, all’esito di una valutazione scientifica alla quale non si pu sovrapporre, o addirittura contrapporre, quella di ogni singola Regione.
Non vi dubbio, invece – prosegue la decisione – che la Regione Veneto nel perseguire il pur astrattamente condivisibile scopo di una limitazione della spesa sanitaria rispetto a farmaci oncologici il cui impatto, in termini di costi per l’ente/benefici per il paziente, appare elevato, abbia fissato, con le raccomandazioni in esame, obiettivi prescrittivi ben definiti, che non possono non incidere sul merito delle scelte dei medici prescrittori, che subiscono un forte, inevitabile, condizionamento dalle raccomandazioni, tese ad indirizzarli nella scelta del farmaco ritenuto pi appropriato, in termini di efficacia terapeutica, ma anche meno costoso, in termini di spesa sanitaria.
Sta all’Aifa valutare l’appropriatezza terapeutica dei farmaci
Con l’occasione i giudici di Palazzo Spada, in sintonia con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale sul riparto di competenze Stato/Regioni in questa materia, hanno infatti ricordato che compete solo all’Aifa la valutazione circa l’appropriatezza terapeutica dei farmaci, l’equivalenza tra i princip attivi impiegati per la cura di gravi patologie, e la rimborsabilit dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale.
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