• 8 Settembre 2026 10:04

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Guida distratta, cinture e seggiolini: riscritte le nuove sanzioni

Set 8, 2026

Prima ancora di diventare legge, il nuovo Codice della Strada è già stato riscritto in uno dei suoi capitoli più sensibili, quello delle sanzioni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti trasmesso agli operatori e alle associazioni coinvolte nella consultazione una nuova tabella in cui scompare la multa generica per la guida distratta mentre vengono ridimensionate le sanzioni immaginate per il mancato uso delle cinture e dei seggiolini.

Ritocchi anche per i conducenti soggetti al divieto assoluto di bere, per chi deve utilizzare l’alcolock e per chi altera l’infotainment allo scopo di riprodurre video sullo schermo del veicolo. La violazione relativa alle cuffie sonore segue la direzione opposta, salendo dai 150 euro della prima versione a 250.

Sparisce la multa generica per la guida distratta

La prima bozza prevedeva una contravvenzione da 150 euro per la guida distratta intesa in senso ampio. La seconda tabella elimina completamente questa voce. La disposizione mirava a coprire quei comportamenti che distolgono l’attenzione senza rientrare in un divieto dettagliato. Mangiare al volante, cercare un oggetto caduto, voltarsi a lungo verso i passeggeri, truccarsi o manipolare comandi non contemplati sono esempi accomunati dalla perdita di concentrazione sulla strada.

Che cosa distingue una distrazione punibile da un gesto momentaneo compatibile con la guida? Quanto deve durare lo sguardo lontano dalla carreggiata? Quali prove servono quando manca una ripresa video? Una fattispecie troppo generica avrebbe lasciato un ampio margine di valutazione agli accertatori ed esposto i verbali a contestazioni sulla chiarezza della condotta e sulla qualità degli elementi raccolti.

Il principio generale dell’articolo 140 impone a ogni utente di comportarsi senza creare pericolo o intralcio, mentre l’articolo 141 obbliga il conducente a conservare il controllo del veicolo e a poter effettuare le manovre richieste dalla situazione. Quando la distrazione coincide con l’impiego di un dispositivo vietato, entra poi in gioco l’articolo 173. Se dal comportamento nasce un incidente con lesioni o vittime, possono aggiungersi conseguenze amministrative, civili e penali legate all’evento prodotto.

Smartphone e cuffie, soglia di 250 euro

La nuova tabella porta da 150 a 250 euro la sanzione prevista per l’uso delle cuffie. L’articolo 173 in vigore vieta durante la marcia l’impiego di smartphone, apparecchi radiotelefonici, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi quando comportano anche solo per un periodo limitato l’allontanamento delle mani dal volante. La stessa disposizione proibisce le cuffie sonore.

La somma minima è già pari a 250 euro, con un massimo di 1.000 euro e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Se la violazione si ripete nel corso di un biennio, la forbice sale da 350 a 1.400 euro e il periodo senza patente passa da uno a tre mesi.

Restano ammessi il viva voce e l’auricolare che non richiedano l’uso delle mani purché il conducente mantenga capacità uditive adeguate da entrambe le orecchie. Una cuffia che isola dai rumori esterni ricade invece nel divieto.

Infotainment alterato, la multa scende da 250 a 80 euro

La revisione compie il percorso inverso per l’alterazione dei sistemi di infotainment finalizzata alla riproduzione di video sul display del veicolo. Dai 250 euro ipotizzati ad agosto si passa a 80. La nuova fattispecie si riferisce soprattutto alla manomissione dei blocchi che impediscono di mostrare determinati contenuti durante la marcia. Non coincide con il semplice utilizzo del navigatore, della radio o delle funzioni di bordo consentite dalla configurazione originale.

Resta aperta la questione di proporzione. Un conducente che guarda un film sul display centrale può distogliere gli occhi dalla strada per periodi ben più lunghi rispetto a chi compie un gesto rapido su un comando.

Cinture e seggiolini scendono da 200 a 80 euro

La correzione più evidente riguarda l’uso dei dispositivi di ritenuta. La prima tabella aveva fissato a 200 euro la sanzione per chi non allaccia le cinture o trasporta un bambino senza il seggiolino prescritto; nella nuova versione la cifra precipita a 80. L’articolo 172 stabilisce oggi una sanzione compresa fra 83 e 332 euro. Il progetto di agosto avrebbe quindi più che raddoppiato il minimo mentre la tabella di settembre lo colloca tre euro sotto la somma già applicata.

Il Mit ha rinunciato all’inasprimento deciso nella prima stesura e ha scelto un importo quasi identico a quello esistente. Rimane discusso l’accostamento con altre contravvenzioni da 80 euro. Il mancato uso delle cinture e ancor più l’assenza del seggiolino espongono gli occupanti a conseguenze fisiche che non possono essere paragonate a quelle prodotte da un divieto di sosta.

L’obbligo riguarda il conducente e i passeggeri dei veicoli dotati di cintura. Per i bambini di statura inferiore a 1,50 metri serve un sistema di ritenuta omologato e adeguato alle caratteristiche del minore. Quando la violazione interessa un bambino, risponde il conducente oppure la persona incaricata della sorveglianza, se presente sul veicolo. La responsabilità non può essere trasferita al minore trasportato.

Eliminato il divieto di guida alla prima violazione

La nuova versione interviene anche sulla sanzione accessoria. La tabella di agosto prevedeva un divieto di guida di 15 giorni fin dalla prima violazione relativa a cinture e seggiolini. Il documento corretto cancella questa conseguenza immediata. La sospensione salirebbe a 30 giorni, ma scatterebbe soltanto alla seconda infrazione commessa nel corso di due anni. Il sistema tornerebbe così a basarsi sulla recidiva, riservando la perdita temporanea della patente a chi ripete il comportamento.

L’articolo 172 prevede già la sospensione da 15 giorni a due mesi quando il conducente commette almeno due violazioni in un biennio. Dal dicembre 2024 esiste poi la sospensione breve collegata al punteggio della patente. L’articolo 218-ter permette di ritirare il documento per sette giorni quando il conducente possiede meno di 20 ma almeno 10 punti, oppure per 15 giorni se il saldo è inferiore a 10. La misura può scattare fin dalla prima infrazione e raddoppia quando viene provocato un incidente.

Per applicarla serve l’identificazione del conducente nel momento della violazione.

Zero alcol, da 200 a 150 euro

Un altro ribasso interessa i conducenti ai quali la legge vieta qualsiasi consumo di alcol prima di mettersi al volante. La categoria comprende chi non ha ancora compiuto 21 anni, i neopatentati, gli autisti professionali adibiti al trasporto di persone o merci e i conducenti di alcuni veicoli pesanti. Per loro il limite non è 0,5 grammi per litro, ma zero. Un valore superiore a zero e non oltre 0,5 configura un illecito amministrativo specifico.

La prima tabella aveva portato la sanzione a 200 euro, la versione corretta indica 150 euro. Oggi l’articolo 186-bis prevede una somma da 168 a 672 euro, raddoppiata quando il conducente provoca un incidente. Se la seconda proposta diventasse legge senza correzioni, il minimo diminuirebbe di 18 euro rispetto alla disciplina vigente. Il ribasso sarebbe ben più contenuto dei 50 euro che separano le due bozze.

Dopo una condanna per guida con tasso superiore a 0,8 grammi per litro, sulla patente italiana vengono inseriti i codici 68 e 69. Il primo impone l’assenza completa di alcol; il secondo limita la guida ai veicoli dotati del dispositivo che blocca l’avviamento quando rileva un valore superiore a zero.

La durata minima delle prescrizioni è di due anni per la fascia compresa fra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di tre anni oltre 1,5. Se un conducente sottoposto a queste limitazioni viene trovato con un tasso compreso fra 0,5 e 0,8, la sanzione minima ordinaria di 543 euro viene aumentata di un terzo. Il risultato è 724 euro.

La prima tabella aveva arrotondato la futura risposta a 800 euro, quella aggiornata la riduce a 750. Rispetto al diritto vigente non ci sarebbe quindi uno sconto, ma un aumento di 26 euro. Diverso è il caso di chi guida un veicolo privo dell’alcolock obbligatorio oppure utilizza un apparecchio alterato, manomesso o non funzionante. Qui entrano in gioco disposizioni autonome, accompagnate anche dalla sospensione della patente.

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