AGI – L’Inps fornisce le indicazioni utili per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà. L’istituto chiarisce che l’esonero in oggetto spetta a quei datori di lavoro privati che assumono – nel triennio 2024-2026 – donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata Reddito di libertà, previsto dal decreto-legge 34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020.
Nel dettaglio, sono coinvolte: le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi; le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi (ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi); le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.