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Parcheggio carico e scarico: le regole per la sosta

Apr 3, 2024

Soprattutto chi si occupa di logistica e di consegne può avere difficoltà a trovare parcheggio in alcune zone, in particolare quando gli spazi destinati al carico e scarico delle merci sono occupati. Ecco quindi che diventa interessante fare chiarezza sulle regole che disciplinano questa materia, anche in relazione alla possibilità da parte degli automobilisti di sostare nei parcheggi di carico e scarico nelle giornate festive, compresa la domenica.

Carico e scarico merci: di cosa si tratta?

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono alla base dell’attività della logistica e del trasporto. Riguardano il movimento di materiali da un punto all’altro con vari mezzi di trasporto come camion, treni o navi. Le fasi del carico e scarico comprendono la preparazione dei materiali, il loro carico sui mezzi di trasporto e lo scarico nell’area dedicata. Questa procedura è solitamente affidata a personale specializzato, come addetti al carico e scarico, che utilizzano attrezzature specifiche per garantire efficienza e sicurezza ovvero lo svolgimento dell’attività nel minor tempo possibile e creando meno disagi possibili agli attori alla strada.

Le regole in vigore sulla sosta in zona di carico e scarico

Tornando al nucleo centrale della discussione, non è affatto raro imbattersi in segnali stradali che riguardano la sosta, contraddistinti dal simbolo di una persona che maneggia un carrello. In questi casi, si fa riferimento a un’area di parcheggio dedicata all’attività di carico e scarico merci. Questo spazio riservato è decisivo per fornitori, corrieri e altri professionisti che lavorano nel settore poiché consente di eseguire le operazioni logistiche.

Il diritto di utilizzare queste aree è regolato dall’articolo 158 del Codice della Strada riguardante il divieto di fermata e sosta dei veicoli. Qui si legge che “la sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite“. Di conseguenza gli automobilisti sono chiamati a osservare con attenzione gli orari indicati sulla segnaletica verticale per determinare se la sosta è consentita o vietata in quel preciso momento. In assenza di orari specifici, lo spazio designato al carico e scarico merci è destinato esclusivamente a questa attività, operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Aree di carico e scarico: è lecito parcheggiare di domenica?

La questione del parcheggio nelle zone designate per il carico e lo scarico durante i giorni festivi è da sempre oggetto di confusione, soprattutto considerando la crescente difficoltà nel trovare spazi liberi di sosta nei centri urbani. Le aree destinate al carico e scarico delle merci attraggono l’attenzione, specialmente la domenica, quando sembrerebbe che non ci siano impedimenti a sostare temporaneamente in questi spazi.

Nei giorni festivi, ad eccezione dei grandi centri commerciali, la maggior parte degli esercizi è chiusa. Da qui l’idea che, non essendo previste attività di carico o scarico, lo spazio potrebbe essere utilizzato per il parcheggio dei veicoli privati. Eppure, come abbiamo spiegato, “nelle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose“, nonché “nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci” (così come stabilito dal Codice della Strada) è consentito parcheggiare solo al di fuori degli orari indicati dalla segnaletica verticale. E se il cartello relativo alla zona di carico e scarico non specifica gli orari, la sosta è sempre vietata.

Quali veicoli possono parcheggiare negli spazi per il carico e lo scarico

Una delle più recenti modifiche apportate al Codice della Strada riguarda l’utilizzo delle aree destinate al carico e scarico. In buona sostanza, l’accesso a questi spazi esclusivamente ai veicoli commerciali e a quelli registrati come autocarro.

Prima di questo cambiamento normativo, i conducenti dei veicoli di categoria M (quelli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli) potevano utilizzare queste aree per le operazioni di carico e scarico di merci. Con gli emendamenti agli articoli 7 e 158 del Codice della Strada, la possibilità è stata limitata ai veicoli omologati con la categoria N (quelli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote). Resta invariato il limite di tempo di sosta, che non può superare i 30 minuti, come previsto in precedenza.

Parcheggio in area di carico e scarico: le sanzioni

Secondo le normative in vigore, la violazione delle regole riguardanti la sosta nelle aree destinate al carico e scarico comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Variano da 41 a 168 euro, con una riduzione prevista nel caso in cui il veicolo coinvolto sia un motociclo o un veicolo a due ruote. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 2017, sono state introdotte due novità:

le aree riservate alla movimentazione delle merci sono destinate agli autocarri;
la contestazione immediata per gli accessi non autorizzati non è più obbligatoria.

Nelle zone di carico e scarico designate possono quindi essere installati nuovi dispositivi elettronici di controllo. Questi dispositivi sono in grado di rilevare violazioni al divieto di sosta e di emettere sanzioni direttamente, anche senza la presenza fisica di un operatore di polizia.

Cosa fare se l’auto viene rimossa

In caso di rimozione del veicolo, la prima cosa da fare è contattare l’ufficio locale della Polizia Municipale competente della zona di rimozione del veicolo. Bisogna fornire tutte le informazioni necessarie, tra cui la posizione, l’orario e i dettagli identificativi dell’auto, come la targa, al fine di agevolare l’individuazione del veicolo. A quel punto le autorità competenti determinano se il veicolo sia stato rimosso forzatamente e trasferito in un deposito comunale, oppure se sia stato rubato. Nel caso di furto bisogno presentare una denuncia formale. Se invece il veicolo è stato rimosso sono fornite istruzioni aggiuntive per il suo recupero.

Per rientrare in possesso del mezzo bisogna presentare un documento di identità insieme al libretto di circolazione e al certificato di assicurazione del veicolo, a meno che tali documenti non fossero già presenti all’interno del veicolo stesso. Nel caso in cui il veicolo venga ritirato da una persona diversa dal proprietario serve una delega firmata dall’intestatario. Di conseguenza la restituzione del veicolo richiede la presenza del proprietario o di una persona debitamente delegata al responsabile del deposito. Occorre quindi pagare le spese relative all’intervento di rimozione e custodia, secondo le tariffe stabilite annualmente dalle autorità competenti.

Restituito il veicolo, viene compilato un verbale di consegna firmato sia dal custode del deposito sia dal proprietario o dalla persona delegata. Il proprietario o il delegato deve confermare, previa verifica, che il veicolo non abbia subito danni evidenti o nascosti durante il periodo di custodia. Una copia del verbale e la ricevuta di pagamento delle spese sono quindi consegnate all’interessato.

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