AGI – Il Tribunale dell’Ue ha annullato la decisione della Commissione che approva una misura di aiuto consistente in sovvenzioni erogate dall’Italia a compagnie aeree italiane nel contesto della pandemia di Covid-19. Secondo i giudici di Lussemburgo, che hanno accolto il ricorso di Ryanair, la Commissione non ha motivato la propria conclusione secondo cui la misura in questione non era contraria a disposizioni di diritto dell’Unione diverse da quelle relative agli aiuti di Stato.
Nell’ottobre 2020, l’Italia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto consistente in sovvenzioni erogate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana mediante un fondo di compensazione di 130 milioni euro. La misura mirava a ovviare ai danni subiti dalle compagnie aeree ammissibili a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di lockdown adottate nell’ambito della pandemia di Covid-19.
Bruxelles non avviò indagini
Conformemente a una delle condizioni di ammissibilità previste dagli aiuti contestati, per poter beneficiare dei sostegni, le compagnie aeree dovevano applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale.
Senza avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi della misura in questione, con la motivazione che la stessa era compatibile con il mercato interno.
Una scelta che ora il Tribunale dell’Ue ha annullato perché ritiene che “una decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale in relazione ad un aiuto notificato deve contenere le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto considerato con il mercato interno. Anche se una motivazione succinta e sufficiente su tale punto, essa deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di non essere in presenza di simili difficoltà”.