Come vanno trattate dal punto di vista fiscale queste spese? L’Agenzia delle Entrate ha comunque ribadito nella circolare n. 24/E/2020, che per espressa previsione normativa sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e asseverazioni.
Tuttavia, le parcelle dei professionisti devono essere redatte tenendo conto oltre che dei limiti previsti dal decreto Mise per ogni specifico intervento detraibile, anche dei valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Per concludere un utile riepilogo
Per gli interventi che hanno diritto al superbonus del 110% le attestazioni tecniche sono sempre necessarie, mentre il visto di conformità specifico occorre solo se si procede alla cessione del credito o si chiede lo “sconto in fattura”.
Invece, per gli altri interventi richiamati dall’articolo 121 del Dl Rilancio, diversi da quelli di cui al punto precedente, il visto di conformità specifico non è mai obbligatorio; mentre le attestazioni tecniche sono necessarie se e in quanto richieste dai singoli interventi ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, sulla base di quanto previsto dal Dm “Requisiti” dell’agosto scorso.
Per quanto riguarda i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità, si tratta – oltre ai responsabili Caf – di un’altra serie di figure tra cui: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Inoltre, ai fini del rilascio del visto, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono seguire le procedure previste dal Dm 164/1999 (istanza alla competente direzione delle Entrate, polizza assicurativa, eccetera).