Gli operatori di telecomunicazioni, a prescindere che si tratti di servizi residenziali o mobili, potranno continuare a modificare unilateralmente i contratti di fornitura con la massima libertà.Il TAR del Lazio qualche settimana fa ha accolto il ricorso di Asstel, Fastweb, Vodafone, Wind, TIM e Assoprovider contro il regolamento che l’AGCOM aveva approvato nell’autunno 2015.
“Gli operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell’utente”, si legge nell’articolo 6 del Regolamento recantedisposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.
Ebbene, il TAR ha accolto il ricorso (sentenza n 12421/2016) che elimina questo precedente obbligo mentre ha riconosciuto comunque il diritto degli utenti di poter recedere senza esborsi aggiuntivi. Non è stato riconosciuto all’AGCOM il potere di decidere in questo ambito poiché è l’articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche che disciplina la contrattualistica.
“Dalla norma appena richiamata non si evince alcuna attribuzione all’Autorità del potere di limitare o condizionare la facoltà degli operatori di telefonia mobile di modificare il contenuto del contratto stipulato con i consumatori”, sottolineano lo Studio legale Sarzana e Associati che si è occupato del caso. Insomma, l’AGCOM non avrebbe l’autorità a limitare l’esercizio di queste variazioni.
Rigettata invece la richiesta degli operatori di avere mano libera sulla lunghezza dei contratti. Permane il limite dei 24 mesi per la prima attivazione e la possibilità di rinnovo di 12 mesi.