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Truffe online: qual è il giudice competente?

Nov 26, 2016

Truffe online: qual è il giudice competente?

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Sono ormai diversi anni che la giurisprudenza si interroga su quale sia il giudice competente a livello territoriale nelle ipotesi di truffa telematica.

Un caso che si verifica se, per esempio, compriamo un oggetto che poi non ci viene mai consegnato. Ma può anche essere un bonifico bancario non autorizzato, o qualche altro tipo di transazione indebita.

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In casi del genere, non ci sono dubbi: siete stati truffati. Ora la domanda è: a chi rivolgersi? Qual è il giudice competente? A sanare questi dubbi ci ha pensato la Cassazione, con una recentissima sentenza dello scorso 14 novembre.

La truffa online

Il reato di truffa si può realizzare, com’è facile intuire, anche nel commercio online (ecommerce); anzi, tale fenomeno ha assunto un rilievo davvero considerevole. Nello specifico, si tratta di un’evoluzione della truffa contrattuale, ma con criticità ancora maggiori di quest’ultima. Fra le tante difficoltà, ad esempio, emerge la problematica relativa all’individuazione del luogo di consumazione del reato: è quello del luogo da cui il bonifico è partito? O quello del luogo in cui si è conseguito l’ingiusto profitto?

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Il problema principale riguardava l’enorme difficoltà nell’individuare il giudice competente: la regola generale lo individua in relazione al luogo nel quale il reato è stato consumato. In particolare ci si riferisce al luogo dove avviene la “disposizione patrimoniale pregiudizievole”, vale a dire dove effettivamente la vittima subisce il danno economico.

Seguendo tale impostazione, nell’ipotesi in cui la vittima avesse effettuato la ricarica di una carta prepagata (es: la Postepay), sarebbe risultato competente il giudice del luogo dell’ufficio postale presso cui fosse stata effettuata la ricarica.

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Stabilire la competenza in questo modo presentava, tuttavia, un inconveniente di non poco conto: si impediva infatti la concentrazione, presso uno stesso ufficio giudiziario, delle denunce presentate nei confronti di uno stesso venditore, magari operante con nomi diversi e/o su piattaforme diverse. Gli uffici investigativi, infatti, non avevano gli strumenti per conoscere, in tempo reale, l’esistenza di altre denunce nei confronti sì della stessa persona, ma presentate presso una qualsiasi altra Procura nazionale.

Anche individuare una serialità nella commissione delle truffe on-line era, in questo modo, estremamente difficile. La situazione è diventata meno confusa grazie all’interpretazione resa con la recentissima sentenza di cui si è parlato all’inizio di questo articolo.

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