AGI – La Corte di Cassazione-sezione lavoro ha annullato, confermando una precedente decisione dei giudici d’appello di Bologna, il licenziamento deciso da un’azienda nei confronti di un suo dipendente addetto alla vigilanza motivato dal “rifiuto reiterato di prestazione dell’attività di lavoro”.
Motivazioni del rifiuto
Nell’ordinanza viene spiegato che il lavoratore aveva delle ottime ragioni per non prestare quell’attività perché gli era stato fornito “un mezzo non utile per lo svolgimento del servizio stradale di controllo notturno assegnatogli, ossia un’autovettura nella quale, per la sua corporatura e alta statura non entrava fisicamente, e che era anche priva di sedile regolabile”.
Comportamento del dipendente
Il dipendente, si legge ancora nel provvedimento visionato dall’AGI, dopo avere rifiutato di eseguire la prestazione ha dimostrato di avere mantenuto un comportamento impeccabile “essendo rimasto a disposizione della società nei giorni contestati fino alla fine del turno, tenendo un comportamento consono e non censurabile”.
Natura ritorsiva del licenziamento
Secondo i giudici, il licenziamento, avvenuto nel 2019, aveva natura “ritorsiva”. Il vigilante prima del benservito aveva fatto delle richieste di rotazione dei turni che non erano state accolte e per i giudici la prestazione che gli era stata richiesta, vista la sua mole, non era “praticabile” proprio per punirlo delle sue istanze. In particolare, la richiesta di entrare in quell’auto troppo piccola per le sue dimensioni “era da ritenersi effettuata per porre in difficoltà il lavoratore”.