Cambiano le direttive sulla targa prova. Con la circolare 12666 del 2 maggio, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fissa delle nuove disposizioni, valide dal 29 febbraio 2024. Senza la necessità di un rapporto diretto con i Costruttori, i commercianti di veicoli (nuovi e usati) hanno diritto a presentare domanda, così come le officine di autoriparazione.
Oltre a queste categorie, la disciplina la concede anche a chi si occupa di spostare veicoli nuovi non ancora immatricolati o di effettuare test su di essi. È, tuttavia, bene sottolineare come abbia natura personale e non sia adoperabile da chiunque, giacché vige la titolarità giuridica.
Validità un anno, con proroga di almeno sei mesi entro la data di scadenza
La targa prova vale un anno, con l’eventuale proroga entro sei mesi dalla scadenza. Possono adottarla veicoli non ancora immatricolati (nuovi o prototipi), registrati in Italia, su strade della nostra penisola (salvo eccezioni) e se la revisione è scaduta. Nel caso delle compagnie con più sedi, la soglia vale per ciascuna unità locale.
In presenza di danni, ne risponde l’assicurazione associata. Il numero massimo è di 100 ogni 5 addetti (dipendenti e collaboratori inclusi). Il titolo rimane, in qualsiasi circostanza, personale e non cedibile.
I veicoli nuovi di fabbrica che la possiedono hanno facoltà di trasportare un carico utile della fabbrica durante i test. I commissari e gli agenti di vendita hanno la possibilità di ricorrervi per veicoli usati, pure in permuta.
Tutte le autorizzazioni in scadenza a partire dal 29 febbraio 2024, vengono rinnovate, purché l’impresa non sia già titolare di un numero di permessi superiore al limite sancito. Quelle in sovrannumero saranno revocate man mano che scadono ed è consentita la restituzione volontaria. L’azienda ha l’onere di restituire le targhe revocate.
Le zone d’ombra lamentate dalle categorie di settore
In seguito alla decisione assunta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permangono due criticità. Allo stato attuale i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (tipo i porti) o i valichi di confini esclusivamente col foglio di via libera della Motorizzazione.
Le targhe prova sono valide esclusivamente entro i confini nazionali, a meno di accordi di reciprocità, attualmente in vigore con Austria, Germania, San Martino e Svizzera.
In tal caso, la circolazione è libera, ma rimane una casistica parecchio ristretta. In via preventiva, si raccomanda di verificare l’effettiva osservanza delle normative, in quanto potrebbero sussistere dei vincoli particolari.
Nelle battute conclusive, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che l’autorizzazione è utilizzabile solo con un veicolo alla volta. È riconosciuta solo a un legale rappresentante, un preposto, un dipendente o un collaboratore con delega, legato all’azienda da contratto di agenzia di durata pari o superiore a 12 mesi.
La delega deve essere necessariamente scritta per quanto riguarda le ultime due categorie. In essa va specificato chi è il soggetto avente diritto a mettersi al volante e il lasciapassare non è trasferibile. Ergo, soltanto la persona menzionata ha il titolo di circolare sul mezzo in questione. L’inottemperanza alle regole costituisce una condotta perseguibile ai fini di legge.