Restano solo poche ore, ormai, per godere ancora della misure di superammortamento del 140% per i veicoli ad uso aziendale: infatti, la legge di bilancio 2017, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma ormai largamente conosciuta, se da un lato proroga di un anno l’agevolazione nella misura del 40% ed introduce anche l’iperammortamento per i beni ad alto contenuto tecnologico con maggiorazione del 150%, allo stesso tempo esclude espressamente dalla procedura agevolata gli autoveicoli aziendali ad uso strumentale ordinario.
Ne deriva quindi che per usufruire dell’agevolazione nel 2016 attualmente ammessa anche per i beni predetti, occorre che le consegne siano effettuate entro fine anno.
Riguardo ad autovetture e motocicli di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b e b-bis del Tuir viene esclusa la proroga del superammortamento anche se, come si sarà già constatato, per le imprese e professionisti lo svantaggio non è così rilevante dal momento che per detti beni la deducibilità a regime è assai limitata, al 20% ed entro il limite di 18.075,99 euro, ovvero all’80% (limite 25.822,84 euro) per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Per accedere al beneficio fiscale occorre fare riferimento al momento in cui l’acquisto si intende effettuato secondo le regole previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 , del Tuir. Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2016, vale la consegna o spedizione per i beni mobili, o la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà, se successiva, senza tenere conto delle clausole di riserva di proprietà.
Per i beni in leasing vale comunque la data in cui il bene entra nella disponibilità del locatario.