• 17 Marzo 2026 8:45

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Rischio sospensione patente, sai che puoi evitarla? Come fare

Mar 17, 2026

La sospensione della patente è una sanzione accessoria disciplinata dall’articolo 218 del Codice della Strada, alla quale si è aggiunta anche la sospensione breve collegata al punteggio della patente, introdotta dal nuovo articolo 218-ter. Chiarendo subito che non c’è alcun trucco per farla franca, ci sono semmai condotte che prevengono la sospensione, strumenti che aiutano a non arrivare all’azzeramento dei punti, rimedi procedurali che possono evitare errori dell’amministrazione e percorsi che consentono di ridurre la durata della sanzione.

La norma impone al Prefetto di adottare l’ordinanza entro quindici giorni; cosa diversa è la materiale notifica del provvedimento che la giurisprudenza non considera nulla solo perché recapitata oltre il ventesimo giorno.

Quando scatta davvero la sospensione della patente

Nel sistema disciplinato dell’articolo 218 del Codice della Strada, la sospensione entra in gioco quando una violazione la prevede come sanzione accessoria. In quel caso l’agente o l’organo di polizia che accerta l’infrazione ritira la patente sul posto, ne fa menzione nel verbale e trasmette documento e verbale alla Prefettura entro cinque giorni.

Da lì parte la seconda fase: il Prefetto emana l’ordinanza di sospensione con la determinazione della durata entro i minimi e massimi fissati dalla singola norma sulla base della gravità del fatto, del danno causato e del pericolo della prosecuzione della guida. Il periodo decorre dal giorno del ritiro.

Le ipotesi più note restano quelle che un automobilista dovrebbe conoscere fin dalle prime lezioni della scuola guida. Il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma non oltre 60 km/h comporta una sospensione da uno a tre mesi; oltre i 60 km/h si sale a sei-dodici mesi. La guida in stato di ebbrezza porta fra tre e sei mesi se il tasso è superiore a 0,5 e non oltre 0,8 g/l, fra sei mesi e un anno se è superiore a 0,8 e non oltre 1,5 g/l, e fra uno e due anni oltre 1,5 g/l, con possibili aggravamenti.

La guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope comporta invece una sospensione da uno a due anni. L’omissione di assistenza alle persone ferite, la forma più grave dell’omissione di soccorso, espone il conducente del veicolo a una sospensione del documento di guida non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Esiste anche la sospensione breve

A questo impianto si è aggiunta una disciplina nuova dalla fine del 2024. L’articolo 218-ter del Codice della Strada prevede infatti una sospensione breve per determinate violazioni quando, al momento dell’accertamento, il punteggio residuo della patente è inferiore a venti punti.

In quel caso si applicano sette giorni di sospensione se il conducente ha almeno dieci punti ma meno di venti, oppure quindici giorni se i punti sono sotto dieci; la durata raddoppia se il conducente ha provocato un incidente, anche senza coinvolgere altri veicoli o persone.

La sospensione breve non richiede il provvedimento prefettizio: la patente viene ritirata dall’agente, resta presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore e restituita al termine del periodo. Le violazioni interessate sono senso vietato, contromano, mancata precedenza, passaggio con il rosso, sorpassi vietati o pericolosi, distanza di sicurezza, alcune violazioni nelle manovre, mancato uso del casco, mancato uso delle cinture, uso del cellulare o di dispositivi durante la guida, alcune infrazioni in autostrada.

Quando arriva la notifica e cosa conta

L’articolo 218 del Codice della Strada stabilisce che la patente ritirata vada inviata alla Prefettura entro cinque giorni. Nei quindici giorni successivi il Prefetto emana l’ordinanza di sospensione da notificare all’interessato. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che il termine di riferimento è l’adozione dell’ordinanza.

Se avviene entro quindici giorni, oppure entro trenta giorni quando l’interessato ha chiesto il permesso di guida per fasce orarie, il titolare può ottenere la restituzione della patente dalla Prefettura. Se però l’ordinanza è stata adottata nei tempi e la sua notificazione avviene dopo, l’automatismo della nullità non c’è.

Per la sospensione breve dell’articolo 218-ter il periodo decorre dal giorno del ritiro della patente e la gestione è rimessa all’organo accertatore, non al Prefetto, salvo il meccanismo previsto quando la stessa violazione comporti anche una successiva sospensione ordinaria.

Come si evita davvero la sospensione

Il primo modo per evitare la sospensione della patente è evitare le violazioni che la fanno scattare. Significa non banalizzare i comportamenti che il legislatore considera ad alta pericolosità, vale a dire l’eccesso di velocità grave, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto stupefacenti, il rosso semaforico, il cellulare in mano, la mancata precedenza e le manovre aggressive o imprudenti.

Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 218-ter del Codice della Strada, questo discorso ha una incisività maggiore per chi ha già perso punti: un’infrazione che prima si chiudeva con multa e decurtazione può ora trasformarsi, per i patentati sotto quota venti, in un ritiro immediato con sospensione breve.

Dopodiché occorre considerare la gestione del punteggio residuo. L’azzeramento dei punti non coincide in automatico con la sospensione ex articolo 218. L’articolo 126-bis del Codice della Strada prevede che in caso di perdita totale del punteggio il titolare debba sottoporsi all’esame di idoneità tecnica ovvero alla revisione della patente. Se non si presenta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall’ufficio della Motorizzazione civile.

L’articolo 126-bis prevede che, salvo i casi di perdita totale del punteggio, la frequenza ai corsi di aggiornamento permette di riacquistare sei o nove punti, in alcuni casi legati a titoli professionali. Un’altra misura prevista dalla legge è il permesso di guida in costanza di sospensione.

Entro quindici giorni dal ritiro e solo se dalla violazione non è derivato un incidente, l’articolo 218 del Codice della Strada consente al conducente di chiedere al Prefetto un permesso limitato ad alcune fasce orarie e comunque non oltre tre ore al giorno per documentate ragioni di lavoro oppure per situazioni riconducibili alle agevolazioni della legge 104. Se il permesso viene concesso, il periodo di sospensione si allunga di un numero di giorni proporzionale alle ore autorizzate.

La comunicazione dei dati del conducente

Se c’è poi un aspetto della normativa vigente da non prendere sottogamba è quello della comunicazione dei dati del conducente quando il verbale arriva a casa e l’automobilista non è stato fermato sul posto. La regola base è contenuta nell’articolo 126-bis del Codice della Strada: se il guidatore non è stato identificato, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e quelli della patente di chi guidava al momento dell’infrazione. Se non lo fa, senza giustificato e documentato motivo, scatta una seconda sanzione amministrativa, oggi da 291 a 1.166 euro.

Dopodiché la mancata comunicazione dei dati del conducente è una scelta che espone a un’altra sanzione. La Corte costituzionale, con la sentenza 165 del 2008, ha infatti precisato che va distinta la condotta di chi ignora la richiesta da quella di chi invia una dichiarazione negativa motivata. In questi casi la giustificazione deve essere valutata dal giudice.

Il tema si è mosso sul fronte giurisprudenziale anche negli scorsi mesi. Sulla base della sentenza della Cassazione 32988 del 17 dicembre 2025, l’obbligo di comunicare i dati del conducente non insorgerebbe nei termini ordinari quando è ancora pendente il procedimento di ricorso contro il verbale principale da cui dipende la decurtazione dei punti.

Il caso della guida in stato di ebbrezza

Quando si parla di sospensione della patente, il capitolo più spinoso resta la guida in stato di ebbrezza. Se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, scattano sanzioni che crescono in modo progressivo a seconda della fascia rilevata. Oltre 0,8 g/l si entra nel terreno penale; oltre 1,5 g/l, oltre alla sospensione da uno a due anni, il Prefetto può disporre in via cautelare la sospensione fino all’esito della visita medica e nei casi più gravi si arriva alla revoca. Per le condanne nelle fasce più alte sono entrati nel sistema anche i codici unionali relativi a niente alcol e alcolock sulla patente.

In questo contesto c’è la possibilità di dimezzamento della sospensione nei casi previsti dalla legge e non come automatismo immediato al momento del ritiro. L’articolo 186, comma 9-bis, prevede che fuori dai casi di incidente di cui al comma 2-bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Se lo svolgimento è positivo il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Nel tempo che trascorre tra ritiro, sospensione cautelare, udienze e definizione del procedimento può essere già trascorsa una parte del periodo. Per questo motivo la riduzione prevista dalla legge non sempre produce il vantaggio visibile. La norma c’è, ma la sua utilità è legata ai tempi del procedimento e alla tempestività con cui viene impostata la difesa.

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