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Prima gli italiani? No: il Tribunale boccia la giunta leghista di Ferrara sui buoni spesa

Apr 30, 2020

FERRARA – Rappresenta “una condotta discriminatoria” la delibera del Comune di Ferrara che fissava come criteri per ottenere i buoni spesa, per le persone in difficoltà nell’emergenza Covid, il requisito del permesso di soggiorno per gli stranieri extra Ue e una priorità a favore dei cittadini italiani. Lo ha stabilito il tribunale ferrarese, accogliendo un ricorso presentato da Asgi (Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione) e dai sindacati e ordinando all’amministrazione di riformulare i criteri.

Per il sindaco leghista di Ferrara Alan Fabbri si tratta di decisione “assurda”, che rappresenta “un attacco vero e proprio all’Italia e alle categorie di persone che hanno sempre lavorato e pagato le tasse, e che mantengono già a proprie spese i richiedenti asilo da troppo tempo”. Nel suo commento alla sentenza, affidato alla propria pagina Facebook, il primo cittadino ferrarese annuncia che più tardi sarà in diretta per spiegare la pronuncia del giudice, “che mette a rischio i buoni spesa per tantissime famiglie e beffa le categorie produttive che hanno costruito il welfare del Paese”. Da parte sua, comunque, Fabbri assicura che “resisterò e andrò avanti su questa linea fino in fondo. Non tradirò – conclude- la fiducia dei miei cittadini: lo devo ai tanti italiani e stranieri che continuano a non poter mettere un pasto a tavola senza ricevere alcuna risposta dallo Stato”.

“L’assistenza e la solidarietà sociale devono, dunque, essere riconosciute non solo al cittadino, ma anche allo straniero”. E’ il principio che afferma il giudice del tribunale di Ferrara Mauro Martinelli, nell’ordinanza in cui definisce discriminatoria la delibera. “Nei limiti in cui poi si rifletta sul diritto alla alimentazione, quale bisogno primario di ogni essere umano, la disciplina normativa finisce per incidere”, prosegue il giudice su “quel ‘nucleo irriducibile’ di diritti fondamentali della persona che lo Stato deve riconoscere a tutti” indipendentemente dalle norme che regolano il soggiorno nello Stato.

Nell’ordinanza che accoglie il ricorso si legge infatti che quei criteri sono “discriminatori” in quanto “contengono, per gli stranieri extra Ue, il requisito del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, anziché i soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale”.

Inoltre, è stata ritenuta discriminatoria anche la parte della delibera, datata 1 aprile, che “prevede un ordine di priorità a favore dei cittadini italiani, quindi degli appartenenti all’Unione Europea e, infine, ai cittadini non appartenenti alla Ue”.

Da qui la decisione di “ordinare al Comune di riformulare i criteri” senza le clausole che erano state predisposte, “consentendo la presentazione di nuove domande, prefissando un termine idoneo e attribuendo ai nuovi richiedenti il medesimo importo attribuito ai primi richiedenti che si trovassero nella stessa condizione, applicando per gli uni e per gli altri i medesimi criteri”.

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