Il trasporto di biciclette mediante portabici auto è una diffusa tra ciclisti e appassionati di sport all’aria aperta. Affinché questa soluzione sia non solo pratica ma anche sicura e conforme alla normativa in vigore occorre conoscere le regole e i requisiti da rispettare. Ogni tipologia di portabici presenta vantaggi e criticità, così come specifiche tecniche da prendere in considerazione per evitare problemi durante la marcia. La legislazione italiana ed europea stabilisce i criteri da seguire in termini di dimensioni, peso, visibilità della targa e delle luci posteriori, oltre che di segnalazione di eventuali sporgenze. Ignorare questi aspetti significa esporsi a multe, sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, al sequestro del veicolo o del carico.
Tipologie di portabici auto
Le soluzioni disponibili per il trasporto delle biciclette su un’auto si distinguono in tre categorie: portabici da tetto, portabici posteriore e portabici su gancio traino. Ognuna di queste tipologie presenta caratteristiche proprie con pro e contro da valutare in base al tipo di veicolo e alle esigenze di trasporto.
Portabici da tetto
I portabici da tetto sono tra i modelli più diffusi per la loro versatilità. Si installano sulle barre portatutto del veicolo e permettono di trasportare una o più biciclette senza compromettere l’accesso al bagagliaio. Questa soluzione è pensata per chi deve trasportare più bici e dispone di un’auto con una buona capacità di carico sul tetto. Questa opzione aumenta l’altezza complessiva del veicolo e può rendere difficoltoso l’accesso a parcheggi sotterranei, garage o caselli autostradali con limiti di altezza. Bisogna verificare che il peso totale non superi il limite consentito dal costruttore del veicolo, tenendo conto sia del portabici che delle biciclette trasportate.
Portabici posteriore a gancio traino
Un’opzione comoda sono i portabici a gancio traino con cui trasportare più biciclette senza incidere sull’aerodinamica dell’auto. Il carico e scarico delle bici è più agevole rispetto ai portabici da tetto. Per utilizzare questa tipologia di supporto il veicolo deve essere dotato di gancio traino omologato, installato e riportato sulla carta di circolazione. Se il portabici e le biciclette coprono anche solo in parte la targa o i gruppi ottici posteriori, il Codice della Strada impone l’installazione di una targa ripetitrice e di un sistema di illuminazione supplementare.
Portabici posteriore a portellone
I portabici posteriori a portellone sono una soluzione economica e facile da montare, in quanto fissati sul retro dell’auto tramite un sistema di cinghie e ganci regolabili. Questo tipo di portabici è adatto per chi non ha un gancio traino e cerca un’alternativa semplice e poco ingombrante. Presenta però alcune limitazioni: in molti casi le biciclette possono ostruire la visuale del conducente dallo specchietto retrovisore, oltre a limitare l’accesso al bagagliaio. Come per i modelli a gancio traino, bisogna verificare che né la targa né le luci posteriori vengano oscurate. In caso serve adottare le stesse misure previste per il portabici su gancio traino, installando una targa ripetitrice e un impianto di illuminazione aggiuntivo.
Regole per l’uso dei portabici auto
L’uso dei portabici auto è regolato dal Codice della Strada che stabilisce i criteri per garantire la sicurezza durante la circolazione. Uno dei requisiti riguarda la visibilità della targa e delle luci posteriori. Se il portabici o le biciclette trasportate oscurano anche parzialmente la targa o i fanali, è obbligatorio installare una targa ripetitrice che riporti la stessa numerazione della targa originale. Questo elemento deve essere omologato e rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Ed è necessario installare un sistema di illuminazione supplementare, in modo che le luci di posizione, stop e indicatori di direzione restino visibili.
Se il carico sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo, è obbligatorio segnalare la sporgenza con un cartello per carichi sporgenti, un pannello riflettente a strisce bianche e rosse di dimensioni 50×50 cm, conforme alla normativa italiana. Questo obbligo si applica ogni volta che il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, indipendentemente dal tipo di portabici utilizzato.
Se l’installazione del portabici comporta modifiche rilevanti al veicolo, come la necessità di accessori supplementari per la visibilità della targa e delle luci, è necessario aggiornare la carta di circolazione, sottoponendo il veicolo a visita e prova alla Motorizzazione Civile.
Dimensioni consentite per i portabici
Le dimensioni del portabici e delle biciclette trasportate devono rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la lunghezza, il carico può sporgere posteriormente fino a 1,20 metri rispetto alla lunghezza totale del veicolo, mentre la larghezza complessiva non deve superare quella del veicolo stesso, al netto degli specchietti retrovisori. Nel caso di portabici da tetto bisogna rispettare il limite di altezza massima di 4 metri, oltre il quale il veicolo non è più considerato conforme alla circolazione stradale.
Peso massimo consentito per i portabici
Un altro aspetto da considerare riguarda il peso massimo consentito. Ogni veicolo ha un carico massimo sul tetto, specificato nel libretto di circolazione, che non deve mai essere superato. Per i portabici su gancio traino occorre verificare la capacità massima del gancio traino, indicata dal produttore dell’auto. In generale, un portabici su gancio traino ha una portata che varia tra 50 e 75 kg, mentre un portabici da tetto deve rispettare i limiti di carico delle barre portatutto, che di solito non superano 75-100 kg complessivi.
Le sanzioni previste per chi non rispetta la normativa
Il Codice della Strada prevede sanzioni per chi trasporta biciclette senza rispettare le norme di sicurezza. Se il portabici oscura la targa o le luci posteriori, il conducente rischia una multa che può variare tra 87 e 344 euro, con l’obbligo di ripristinare immediatamente la visibilità degli elementi oscurati. Se il carico sporge oltre i limiti consentiti senza essere segnalato con il cartello per carichi sporgenti, la multa può arrivare a 335 euro, con la possibile decurtazione di punti dalla patente. In caso di incidente causato da un fissaggio non corretto, il proprietario del veicolo potrebbe essere ritenuto responsabile per omissione di sicurezza del carico, con conseguenze più gravi.
Quando l’assicurazione copre i danni alle biciclette trasportate
La maggior parte delle polizze Rc auto non include automaticamente la protezione per danni o furto delle biciclette trasportate. Per ottenere una copertura completa serve una polizza accessoria, che può coprire eventuali danni alle biciclette in caso di incidente o furto durante il trasporto. Alcune compagnie assicurative offrono anche polizze per biciclette, che proteggono il mezzo anche quando è fissato al portabici.