AGI – La presidenza belga del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per migliorare i requisiti di informazione dei consumatori per miele, marmellate di frutta, succhi di frutta e latte.
L’accordo riguarda quattro delle cosiddette “direttive colazione” e, una volta adottato formalmente, aggiornerà le norme relative alla composizione, all’etichettatura e alla denominazione di alcuni prodotti alimentari.
Le direttive aggiornate mirano a promuovere il passaggio a diete più sane, aiutare i consumatori a fare scelte coscienti e garantire la trasparenza riguardo all’origine dei prodotti.
Nel dettaglio, per quanto riguarda il miele, i Paesi di provenienza saranno indicati in etichetta in ordine decrescente, in base al peso; l’etichetta includerà anche la percentuale che ciascun paese rappresenta nella miscela, aumentando cosi’ la trasparenza per i consumatori; gli Stati membri possono decidere che l’obbligo di indicare la percentuale in etichetta si applichi solo alle quattro quote maggiori, purchè queste rappresentino più del 50% del peso della miscela; per garantire flessibilità, nel caso di confezioni inferiori a 30 grammi , i nomi dei paesi di origine possono essere sostituiti da un codice Iso di due lettere; una piattaforma di esperti supporterà la Commissione nello sviluppo di metodi per rilevare l’adulterazione del miele e nel rafforzamento dei controlli; ciò aiuterebbe a combattere le frodi sul miele.
In merito ai succhi di frutta, per riflettere la crescente domanda di prodotti a ridotto contenuto di zucchero, il testo concordato provvisoriamente prevede anche l’aggiunta di tre nuove categorie: “succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero”, “succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero da concentrato” e “succo di frutta concentrato a ridotto contenuto di zucchero”.
Inoltre, gli operatori potranno utilizzare l’etichetta “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturali”. Ciò garantirà che i consumatori siano meglio informati sui prodotti che consumano.
Infine, Consiglio e Parlamento hanno concordato di aumentare il contenuto minimo di frutta nelle confetture e nelle marmellate (100 g in più al kg per le confetture e 50 g in più al kg per le marmellate), garantendo al contempo una significativa distinzione tra le due categorie: 450 g come regola generale per la confettura; 500 g come regola generale per la marmellata.