AGI – Il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento “diretto” alla Rai, da parte del Comune di Sanremo, dell’organizzazione del Festival della canzone italiana (anni 2024/2025). Ma i giudici hanno comunque consentito lo svolgimento dell’edizione del 2025, che avrà luogo come previsto. Per il Tar, “è evidente, infatti, che l’intervallo di tempo necessario per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, in conformità a quanto stabilito con la presente sentenza, nonché per l’organizzazione del Festival e degli eventi collaterali da parte del concessionario del Marchio individuato all’esito della procedura di evidenza pubblica, è del tutto incompatibile con lo svolgimento della manifestazione nel mese di febbraio 2025. Né, d’altra parte, alla luce dell’attuale stato di avanzamento dell’organizzazione è seriamente ipotizzabile il differimento ad altro mese del 2025 del Festival al solo fine di tutelare l’interesse di JE a partecipare (previa, eventualmente, aggregazione con altri soggetti, allo stato ignoti) a una procedura di gara (di cui potrebbe non risultare vincitrice)”. In futuro invece, il Comune di Sanremo dovra’ procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori del settore interessati. Il ricorso nasce dalla societa’ JE che aveva presentato ricorso contro Comune di Sanremo e Rai riguardo alla concessione dell’uso in esclusiva del Marchio “Festival della Canzone italiana”.
In particolare, “In data – ricostruisce la sentenza – 7 marzo 2023 la ricorrente, JE s.r.l. (“JE”), società di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale, ha trasmesso al Comune di Sanremo una manifestazione di interesse “ad acquisire la titolarita’ dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo (compreso il Red Carpet) e del relativo Marchio [] al fine di curare l’organizzazione e lo svolgimento del Festival di Sanremo e del relativo Red Carpet e le attività di promozione e diffusione allo stesso direttamente o indirettamente connesse” (“Manifestazione di interesse”) – si legge nella sentenza – ciò in vista della scadenza (in data 31 dicembre 2023) della convenzione stipulata dal Comune di Sanremo con RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (“RAI”) per l’organizzazione e la realizzazione della 72 e della 73 edizione del “Festival della Canzone Italiana” e sul presupposto che il Comune avrebbe dovuto avviare una procedura di evidenza pubblica, cui JE era interessata a partecipare, concernente la 74 edizione del Festival (che avrebbe avuto luogo nel 2024).
Alla Manifestazione di interesse il Comune non ha fornito riscontro. Pertanto, a seguito di un incontro tra rappresentanti dell’odierna ricorrente e del suddetto ente – incontro nel corso del quale il Comune avrebbe riferito che nessun affidamento era intervenuto in favore di RAI con riferimento alle future edizioni del Festival -, con ricorso depositato in data 18 ottobre 2023 e iscritto al R.G. n. 627/2023 JE ha impugnato il provvedimento, non conosciuto, con cui il Comune di Sanremo avrebbe affidato a RAI la concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” (“Marchio”), di cui è titolare il Comune medesimo (che lo ha registrato nel 2000), e lo svolgimento della 74 edizione del Festival, nonché di eventuali successive edizioni (oltre ai seguenti atti, parimenti non conosciuti, di cui la ricorrente ha chiesto disporsi l’acquisizione in via istruttoria: il provvedimento con cui il Comune ha eventualmente prorogato o rinnovato la convenzione o autorizzato la stipula di una nuova convenzione; la convenzione avente a oggetto la 74 edizione del Festival)”.