A oggi il conducente deve ancora avere con sé il certificato Rc auto, oltre alla patente e al libretto, anche se ha preso in prestito l’auto di un familiare per un solo tragitto. A cambiare, con la riforma all’esame del Parlamento, è il compito del conducente durante il controllo. Quando gli agenti possono accertare negli archivi che il documento esiste ed è valido, il nuovo testo esclude l’obbligo di averlo con sé e di esibirlo.
Cosa bisogna portare in auto oggi
L’articolo 180 del Codice della Strada richiede al conducente di avere con sé una patente valida per la categoria del veicolo, il documento di circolazione e il certificato dell’assicurazione obbligatoria. Il primo riguarda chi guida, gli altri due accompagnano l’auto. Se si cambia vettura bisogna quindi poter mostrare il libretto e il certificato Rc auto della vettura che si sta utilizzando.
Oggi la patente digitale è disponibile per tutti nell’app IO e vale per le verifiche dal vivo delle forze dell’ordine in Italia. Chi l’ha aggiunta al Portafoglio può visualizzarla anche senza connessione, con lo stato di validità aggiornato all’ultimo accesso online. Una fotografia della tessera o uno screenshot dell’app è privo del valore legale del documento digitale. A telefono spento, la patente salvata nell’app è indisponibile per l’esibizione.
Con il nome di libretto si indica ancora la carta di circolazione. Per i veicoli iscritti al Pra, nelle operazioni che richiedono il rilascio di un nuovo documento, la Motorizzazione civile emette il Documento unico di circolazione e di proprietà. Le carte di circolazione già rilasciate conservano validità fino alla prima operazione che comporta l’emissione del Documento unico, come un passaggio di proprietà. In via ordinaria bisogna avere a bordo l’originale del documento di circolazione. Per il certificato Rc auto è già possibile mostrare il documento digitale o una stampa di quel file.
Le multe per i documenti mancanti
Per un automobilista la violazione dell’obbligo di avere con sé i documenti comporta oggi una sanzione da 42 a 173 euro. Un secondo importo, da 430 a 1.731 euro, è previsto per chi, senza giustificato motivo, lascia scadere il termine di un invito dell’autorità a presentarsi. Già adesso l’articolo 180 esclude l’invito a esibire i documenti in ufficio se gli agenti possono verificarne esistenza e validità negli archivi accessibili, salvo indisponibilità tecnica al momento della contestazione. La consultazione della banca dati evita quindi il passaggio successivo in ufficio. L’obbligo di avere con sé i documenti al momento del controllo resta in vigore.
Come funzionerebbe la verifica in banca dati dal 2028
La riforma del Codice della Strada posta la verifica d’archivio al primo controllo. Se esistenza e validità del documento risultano da una banca dati pubblica o gestita da un’amministrazione statale e accessibile alla polizia stradale, il conducente è esonerato dal possesso e dall’esibizione. Per un’auto immatricolata in Italia, i riscontri riguarderebbero la patente nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il libretto nell’Archivio nazionale dei veicoli e la copertura nella banca dati assicurativa. I documenti che restano da mostrare potranno essere esibiti su carta o in formato digitale conforme ai requisiti del Codice dell’amministrazione digitale.
Se la pattuglia non riesce a collegarsi durante la contestazione di una violazione o il rilievo di un incidente, entra in gioco una disposizione separata. L’articolo 29 consente in quel caso di invitare l’interessato a esibire il documento in un secondo momento. Le nuove regole si applicherebbero dal primo gennaio 2028, purché siano trascorsi almeno 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Se a gennaio il termine non sarà maturato, lo schema indica il 1° aprile 2028, sempre a condizione che il regolamento sia emanato.
Chi si esercita per conseguire la patente B porta oggi il foglio rosa e un documento personale di riconoscimento. La Motorizzazione civile ha già previsto la verifica telematica del foglio rosa attraverso l’anagrafe dei conducenti. Con la riforma il candidato sarebbe esonerato dal portare ed esibire quel documento. Il documento di riconoscimento continua a figurare tra quelli richiesti dall’articolo 93 per chi si esercita.
Chi siede a fianco dell’allievo e svolge le funzioni di istruttore deve avere con sé la patente prescritta. Per un istruttore di autoscuola si aggiunge l’attestato di qualifica professionale. Dopodiché nelle esercitazioni per la patente B con un istruttore privato, l’articolo 96 prevede che il candidato esibisca, in caso di controllo, la certificazione dell’autoscuola relativa alle guide obbligatorie già svolte.
Guida accompagnata a 17 anni
Per esercitarsi al volante di un’auto prima dei 18 anni, chi ha compiuto 17 anni ed è titolare di una patente A1 o B1 deve oggi portare la propria patente e l’autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata dalla Motorizzazione civile. Il rilascio dell’autorizzazione viene annotato nell’anagrafe nazionale e può essere verificato dagli agenti. Il passeggero che svolge la funzione di accompagnatore deve portare la patente prescritta, di categoria B o superiore se è un accompagnatore privato, ed essere fra i soggetti designati. L’istruttore di autoscuola porta anche il documento che attesta la sua qualifica.
Targa estera e iscrizione al Reve
Un residente in Italia che guida qui un’auto immatricolata all’estero e intestata a un’altra persona deve di regola custodire a bordo un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario. Devono risultare il titolo della disponibilità del veicolo, come comodato, noleggio o leasing, e la sua durata. La soglia dei 30 giorni, anche non consecutivi nello stesso anno solare, riguarda la registrazione nel Registro dei veicoli immatricolati all’estero, il Reve. Il documento che giustifica l’uso dell’auto può quindi servire fin dal primo giorno. Tra le eccezioni previste dalla legge c’è la presenza a bordo del proprietario residente all’estero.
Una volta registrata la disponibilità del veicolo, la circolare applicativa del Ministero dell’Interno ammette per il controllo l’attestazione Reve insieme ai documenti di circolazione esteri in luogo del titolo che giustifica la disponibilità. Se manca al controllo, gli agenti possono verificare l’iscrizione nel sistema informativo del Pra. In caso di impossibilità tecnica possono invitare a esibire l’attestazione in seguito.
Lo schema mantiene l’obbligo di registrazione oltre la soglia dei 30 giorni e precisa che il documento di disponibilità deve essere redatto o tradotto in italiano. L’iscrizione al Reve è subordinata alla validità dell’immatricolazione estera e della copertura Rc auto.