Entra in vigore il 31 gennaio la legge sul testamento biologico. Si aprono quindi ufficialmente i canali per redigere le Disposizioni anticipate di trattamento. Attenzione per a scriverle in modo corretto. Sono infatti uno snodo-chiave della legge 219/2017: sono lo strumento con cui, in vista di una futura eventuale incapacit di autodeterminarsi, l’interessato pu:
– esprimere le proprie volont circa i trattamenti sanitari;
– nominare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico.
Si tratta di scelte delicate, che – in linea di principio – il medico deve rispettare. Occorre quindi massima attenzione per evitare che forme scorrette o “vuoti” nelle indicazioni portino al contenzioso.
Il disponente
Solo le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere possono redigere le Dat. Attenzione, quindi, alle situazioni “al limite” – come nel caso di disponenti anziani – che potrebbero aprire la strada alle contestazioni.
Inoltre, le Dat possono essere redatte solo dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte: aspetto che pu non essere facile provare e che bene documentare in forma scritta.
Le forme
Per la validit delle Dat la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del suo Comune di residenza o alle strutture sanitarie (ma solo nelle Regioni che abbiano adottato un regolamento ad hoc). Se le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilit di comunicare.
Con le stesse forme, le Dat possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento. Se, poi, la decisione di revocare le Dat maturi in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma ordinaria, l’effetto si pu ugualmente ottenere con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Il fiduciario
Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere e deve accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con un atto successivo, da allegare alle stesse Dat. L’incarico pu essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalit stabilite per la nomina e anche senza motivazione; il fiduciario pu rinunciare alla nomina scrivendo al disponente.
La legge non considera la possibilit che l’interessato indichi pi fiduciari, ma si tratta di una scelta che pu essere utile fare per tutelarsi se il primo nominato rifiuti o rinunci. Inoltre, il dichiarante potrebbe restare senza fiduciario anche per morte o incapacit del nominato. Nelle Dat pu quindi essere opportuno indicare pi persone, che sostituiscano, secondo l’ordine stabilito dal dichiarante, il fiduciario che non possa o non voglia svolgere l’incarico.
Il disponente pu anche non indicare un fiduciario. In questo caso, come anche se viene meno il fiduciario nominato, le Dat mantengono efficacia circa le volont del disponente; se occorre, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno.
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