La figura del parcheggiatore abusivo è diventata talmente abituale in molte città italiane da sembrare quasi parte del paesaggio urbano, ma dal punto di vista giuridico e di sicurezza non è qualcosa di neutro. Dietro il gesto di indicare un posto libero con la mano e poi tendere il palmo per chiedere monete si nasconde un’attività illecita definita dal legislatore. Si parla di parcheggiatore abusivo quando una persona offre o impone un servizio di custodia o segnalazione dei posti auto senza alcuna autorizzazione. Di fatto occupa un’area pubblica o aperta al pubblico e la trasforma in una sorta di territorio personale, magari gestito in modo sistematico e organizzato.
Dal punto di vista del Codice della Strada, il riferimento è l’articolo 7, comma 15-bis, che ha introdotto la disciplina sull’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Ecco allora che chi svolge questa attività senza titolo, anche se lo fa tramite altre persone o spingendo altri a farlo, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 700 euro che può arriva anche a superare i 3.000 euro.
A questa sanzione si accompagna la confisca delle somme percepite ovvero la possibilità per la polizia locale o per le forze dell’ordine di sequestrare il denaro che il soggetto ha raccolto con l’attività illecita. La confisca può riguardare i contanti trovati in cassettine, borselli o contenitori visibili, mentre non è possibile trasformare un semplice controllo amministrativo in una vera e propria perquisizione personale che richiederebbe altri presupposti di legge. In pratica, quello che il parcheggiatore abusivo tiene in mano o dentro un contenitore accanto a sé può essere sequestrato, ma non si può svuotare le sue tasche come se fosse un indagato per reato.
La situazione cambia quando entra in gioco una recidiva qualificata oppure l’impiego di minori. Lo stesso articolo 7, comma 15-bis. Se il parcheggiatore abusivo viene già sanzionato in via definitiva per questo illecito e continua a farlo, o se coinvolge persone minori nell’attività, non si resta nel terreno della sanzione amministrativa. In questi casi la condotta assume rilievo penale e si trasforma in una contravvenzione con la previsione dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro, oltre alla conferma della confisca delle somme raccolte. In pratica il parcheggiatore rischia vedersi applicare misure restrittive della libertà.
Quando la richiesta di soldi supera il limite
Finché il parcheggiatore abusivo si limita a chiedere denaro senza arrivare a minacciare in modo esplicito o implicito l’automobilista ci si muove all’interno dell’area coperta dal Codice della Strada e, nei casi più gravi, dalla contravvenzione prevista in caso di recidiva o uso di minori. Il fenomeno è comunque illecito e può essere contrastato con sanzioni, sequestri di somme di denaro e interventi amministrativi. In realtà chi presidia certi parcheggi può trasformare la richiesta in una pretesa accompagnata da intimidazioni.
Qui entra in gioco la giurisprudenza della Corte di Cassazione che negli anni ha delineato quando la condotta del parcheggiatore abusivo si trasforma in reato di estorsione. Il fulcro del ragionamento dei giudici è la presenza di una costrizione. Se il soggetto non si limita a sollecitare un obolo, ma pretende il denaro, facendo capire in modo più o meno esplicito che in caso di rifiuto l’auto potrebbe subire danni, rigature, rottura degli specchietti o gomme tagliate, allora non si è più di fronte a un semplice illecito di circolazione. Si passa nel territorio dell’articolo 629 del Codice penale che punisce chi costringe qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare o omettere qualcosa, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.
La Suprema Corte ha considerato rilevanti anche le forme più sottili di pressione, quelle situazioni in cui il parcheggiatore dice frasi del tipo “qui controllo io le macchine, vedi tu se vuoi che non succeda niente” oppure si posiziona in modo da bloccare la manovra o ancora si presenta insieme ad altri soggetti per creare una situazione di paura. In altre pronunce è stato ritenuto sufficiente anche un atteggiamento complessivo di dominio sull’area di sosta, con presenza continuativa e sistematica, come se fosse un feudo personale da indurre l’automobilista a pagare per evitare problemi.
Tra violenza privata e truffa
In alcuni casi si è discusso della possibilità di inquadrare certe condotte come violenza privata o truffa, per esempio quando il parcheggiatore convince l’automobilista che pagare sia obbligatorio o che esista un regolamento inesistente che lo autorizza a riscuotere il denaro. La qualificazione come estorsione viene preferita ogni volta che la richiesta di denaro è accompagnata da una forma di costrizione anche psicologica che sfrutta la paura dell’automobilista. Il salto non è di poco conto, perché il reato di estorsione comporta pene di reclusione più pesanti, anche pluriennali, e un trattamento più severo rispetto alle sanzioni amministrative o alle contravvenzioni.
Quando la sensazione è che il pagamento non sia frutto di una scelta libera, ma di una paura di subire un danno, significa che si è entrati in un territorio giuridico diverso, dove la tutela dell’automobilista passa dalle norme penali a protezione del patrimonio e della libertà personale.
Come reagire ai parcheggiatori abusivi
Mettiamoci dalla parte dell’automobilista, che è poi quella più esposta in queste situazioni. Dal punto di vista legale chi arriva in un parcheggio pubblico o in un’area aperta al pubblico non ha mai l’obbligo di pagare un parcheggiatore abusivo. Nessuna norma prevede un dovere di corrispondere denaro a chi non è ufficialmente incaricato della gestione della sosta. Quindi il primo concetto da fissare è che la richiesta di soldi è priva di fondamento giuridico. Chi guida è tenuto soltanto a rispettare le regole del Codice della Strada (divieti di sosta, pagamento del ticket dove previsto, orari, segnaletica verticale e orizzontale), non le tariffe arbitrarie decise da un soggetto non autorizzato.
Sul piano operativo, chi si trova davanti un parcheggiatore abusivo dovrebbe valutare due piani: quello dei diritti e quello della sicurezza personale. Sul primo fronte il cittadino è dalla parte della ragione se rifiuta di pagare. Sul secondo occorre fare una valutazione del contesto. Un conto è un parcheggio molto frequentato, in pieno giorno, in una zona centrale. Un altro è una strada isolata, buia, magari di notte, con uno o più persone dal comportamento aggressivo.
Se la richiesta è insistente ma non minacciosa e l’ambiente è relativamente sicuro, la reazione più corretta è rifiutare con fermezza senza toni provocatori, insulti o battute ironiche. In molti casi il parcheggiatore, capito che non c’è spazio per ottenere denaro, passa al veicolo successivo. Vale la pena ricordare che anche l’indifferenza può essere una forma di risposta: entrare in auto, chiudere le portiere, prepararsi a ripartire e non alimentare il confronto è più utile di una discussione.
La soglia cambia quando fanno la loro comparsa frasi minacciose o comunque allusive a possibili danneggiamenti. In questi casi è utile mantenere la calma, evitare di rispondere con altre minacce e se possibile allontanarsi dal luogo senza dare segni di panico. Una volta in sicurezza la cosa più sensata è contattare il 112 o il numero della polizia locale per segnalare quanto accaduto, indicando la zona, l’orario, la presenza di altri soggetti, eventuali descrizioni fisiche e il tipo di frasi pronunciate.
C’è chi paga lo stesso
C’è infine il caso di chi decide di pagare lo stesso per evitare possibili ritorsioni. In assenza di specifiche ordinanze comunali, quel pagamento non costituisce un reato. Sul piano della responsabilità civica, si tratta di una scelta che alimenta un meccanismo di micro-racket. Dal punto di vista personale il rischio è quello di essere percepiti come facili da sfruttare, con la conseguenza di trovarsi la volta successiva di fronte a un atteggiamento ancora più arrogante.