ServizioServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùIl terzo grado di giudizio
Il primo grado aveva escluso l’ipotesi del reato di associazione mafiosa, poi riconosciuto dalla Corte d’Appello. Ora la parola spetta al terzo grado, anche se già nel 2015 si era espressa a favore dell’accusa dei pm di Roma. Le difese annunciano battaglia
di Ivan Cimmarusti
16 ottobre 2019
2′ di lettura
Il processo Mafia Capitale (o Mondo di Mezzo) arriva alla Corte di Cassazione, davanti alla VI sezione penale, presieduta da Giorgio Fidelbo. Un processo che ruota attorno al 416bis, il reato di associazione mafiosa caduto in primo grado ma riconosciuto dalla Corte d’Appello. Al momento sono due le altre giornate di udienze calendarizzate con la possibilità di arrivare a una terza: giovedì 17, venerdì 18 ed eventualmente sabato 19. Una decisione del presidente di sezione che tiene conto sia del numero dei ricorrenti che della complessità delle imputazioni.
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Secondo l’impostazione accusatoria, riconosciuta dal secondo grado, Mondo di Mezzo è stata un’associazione di tipo mafioso che ha tenuto sotto scacco la Capitale d’Italia. La Corte d’Appello di Roma ha ribaltato la sentenza di primo grado, riconoscendo che l’ex estremista di destra Massimo Carminati, assieme all’imprenditore Salvatore Buzzi, aveva costituito e coordinato un’organizzazione secondo i criteri stabiliti dall’articolo 416 bis del codice penale. Un gruppo in grado di veicolare le scelte di politica amministrativa sia del Comune di Roma sia della Regione Lazio, come dimostrato.
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Non è la prima volta che la Cassazione analizza il caso giudiziario. «La forza intimidatrice» di un’associazione di tipo mafioso non deve essere esclusivamente fondata sulla «violenza» ma anche sulla «contiguità politica ed elettorale» che trova nel «metodo corruttivo» la sua peculiarità. Così nella primavera del 2015 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Antonio Agrò e relatore Gaetano De Amicis) confermava l’impianto accusatorio, anche se si trattava di una pronuncia emessa in sede cautelare.