Nel 2008, era stata protagonista di un incidente una Ferrari affidata da un proprietario, identificato come A.M., a un meccanico di nome B.G. per essere venduta. L’auto, dal valore considerevole, avrebbe dovuto essere portata da Roma a Frosinone, ma il tragitto si era concluso tragicamente con la distruzione totale della macchina. La causa? Il meccanico aveva perso il controllo della vettura durante il viaggio, così da portare il cliente a intraprendere una lunga battaglia legale durata sedici ann.
La vicenda giudiziaria si è articolata su più livelli, con un punto cruciale che ha segnato l’intero procedimento: al momento del sinistro, la Ferrari non aveva effettuato la revisione obbligatoria. La responsabilità dell’evento era stata, perciò, ripartita al 50% tra il conducente e il proprietario, motivo di dibattito su questioni cruciali in materia di sicurezza e di obblighi di manutenzione.
Responsabilità condivisa
Subito dopo l’episodio, A.M. citava in giudizio il meccanico B.G, e con lui la concessionaria presso la quale prestava servizio. Reclamava il risarcimento dei danni subiti, richiesta respinta dal Tribunale di Frosinone. Benché B.G. avesse circolato oltre i limiti di velocità autorizzati dal legislatore, venendo punito dalla Polizia Stradale, il giudice sosteneva avesse inciso la revisione periodica obbligatoria. Pertanto, il tribunale attribuiva la responsabilità del sinistro a conducente e proprietario, in misura paritaria.
Entrambi i soggetti coinvolti venivano definiti colpevole: da un lato, B.G. si era rivelato imprudente al volante, da quello opposto A.M. si sarebbe dovuto recare in un’officina autorizzata a eseguire la revisione. Questo perché il Codice della Strada impone a ogni mezzo circolante di essere sottoposto alla procedura, al fine di verificare che le condizioni siano sicure per il traffico. Consentendo la circolazione di un mezzo non revisionato, A.M. si era esposto volontariamente al rischio di un incidente e alle sue conseguenze.
Insoddisfatto del pronunciamento di primo grado, A.M. portava, quindi, il caso in Corte d’Appello, contestando l’attribuzione di corresponsabilità. Egli sosteneva che il sinistro fosse dipeso esclusivamente dalla condotta del meccanico, il quale, come professionista e meccanico esperto, avrebbe dovuto essere in grado di evitare un sinistro del genere. Il verdetto precedente veniva, però, confermato dalla Corte d’Appello, poiché “permettere la circolazione del veicolo, sebbene privo di periodica revisione, costituisce un antecedente causale del sinistro”.
La domanda respinta aveva indotto A.M. a interpellare la Cassazione, invano. Gli ermellini hanno, infatti, rigettato il ricorso, chiudendo definitivamente la vicenda. Ad avviso della Suprema Corte, l’acquirente della Ferrari aveva avuto un ruolo determinante nello schianto. La Cassazione sottolinea come l’art. 80 del C.d.S., inerente l’obbligo della revisione periodica, sia finalizzato alla sicurezza e alla verifica dello stato di manutenzione.
Nelle motivazioni della sentenza, la Cassazione ha puntualizzato che “un concorso di responsabilità del proprietario per aver permesso la circolazione del veicolo, pur nella consapevolezza che lo stesso, per l’assenza della prescritta revisione, non potesse essere posto in circolazione” era assolutamente legittimo.