• 5 Gennaio 2026 3:09

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Marmitta rumorosa, si rischia la multa?

Gen 4, 2026

Se ci si chiede se con una marmitta rumorosa si rischia la multa, la risposta è sì, ma sarebbe un errore ridurre tutto a una questione di decibel percepiti a orecchio. A contare è la conformità del veicolo ovvero se lo scarico è quello previsto in omologazione, se il silenziatore è integro e se non è stato alterato. La normativa in vigore punisce la circolazione con un mezzo che, per condizioni o modifiche, non rispetta più i requisiti tecnici con cui è stato autorizzato a stare su strada.

La prima norma che entra in gioco è l’articolo 155 del Codice della Strada sulla limitazione dei rumori: “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato”.

La marmitta può diventare il segnale di un silenziatore bucato, svuotato, manomesso o comunque non più efficiente e in quel caso la contestazione è possibile anche senza trasformare la strada in un laboratorio di acustica. Il punto è che il rumore spesso porta con sé un’altra contestazione, quella che fa male al portafoglio: la violazione legata alle modifiche.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza 2685 del 2020 della Corte di cassazione per qualificare un rumore come molesto è sufficiente la valutazione soggettiva delle forze dell’ordine intervenute sul posto, senza che sia necessario ricorrere a misurazioni tecniche o strumentali. In assenza di una verifica immediata poco importa che il rumore derivi da un evento fortuito oppure da una modifica apportata all’impianto di scarico: in entrambe le situazioni il conducente può andare incontro a sanzioni anche rilevanti.

Quando lo scarico è stato modificato

Circolare con una marmitta bucata e quindi rumorosa è dunque una situazione da non sottovalutare, perché comporta conseguenze che vanno ben oltre il semplice fastidio acustico. Continuare a utilizzare il veicolo in queste condizioni può aggravare il danno meccanico e rendere l’intervento di riparazione più complesso e costoso. L’aspetto più delicato riguarda il rispetto delle norme del Codice della Strada che vietano la produzione di rumori molesti sia quando dipendono dal modo di guidare sia quando sono causati dallo stato o dalle caratteristiche del veicolo stesso.

In presenza di una marmitta danneggiata, il conducente si espone quindi a controlli e a possibili sanzioni perché il rumore anomalo viene considerato incompatibile con una circolazione corretta e sicura.

Se la marmitta è rumorosa perché è stata sostituita con un componente non conforme oppure perché è stata modificata in modo da cambiare le caratteristiche originarie del veicolo occorre fare riferimento all’articolo 78 del Codice della Strada che disciplina le modifiche delle caratteristiche costruttive e l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione dopo la prescritta visita e prova.

Qui non si parla più della sanzione da rumore molesto ma di circolazione con un veicolo che non risulta collaudato a seguito della modifica e la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 78 è più alta: da 430 a 1.731 euro.

Di più: nella pratica collegata all’articolo 78 può essere applicata la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione finalizzato a far sottoporre il veicolo a visita e prova.

Quando è un dispositivo non conforme o mancante

C’è poi un’altra norma che viene richiamata quando si parla di scarichi: l’articolo 72 del Codice della Strada elenca i dispositivi di equipaggiamento obbligatori dei veicoli a motore e tra questi inserisce i dispositivi silenziatori e di scarico.

Se un dispositivo prescritto manca o non è conforme, la sanzione prevista è nell’ordine da 87 a 344 euro. Questo è il terreno in cui rientrano molte situazioni di mezzo: scarico non omologato, scarico privo di requisiti, componenti non corrispondenti a quelli consentiti, senza che sia sempre necessario dimostrare la modifica strutturale come nell’articolo 78.

Tornando al punto di partenza, l’articolo 155 prevede una sanzione amministrativa per chi viola le sue disposizioni all’interno della fascia da 42 a 173 euro. Se durante il controllo emerge che lo scarico non è semplicemente rumoroso ma è alterato, svuotato o non conforme, l’accertamento può spostarsi sull’articolo 72 o sull’articolo 78 e gli importi e le conseguenze diventano più impattanti.

Il mito della misurazione dei decibel

Se il problema è l’alterazione del silenziatore o la modifica delle caratteristiche costruttive, la base della violazione va cercata nella mancata conformità rispetto a omologazione e prescrizioni e non nella misurazione puntuale di quel giorno.

Anche se non misurano il rumore con un fonometro possono comunque essere contestate l’alterazione del silenziatore o la non conformità o modifica se gli elementi tecnici sono riscontrabili.

C’è un altro piano da non sottovalutare: lo scarico è un elemento che incide su sicurezza, rumore e inquinamento e infatti l’articolo 79 impone che il veicolo sia mantenuto in condizioni di massima efficienza in modo da contenere rumore e inquinamento entro certi limiti.

Quando in revisione vengono riscontrati difetti tali da compromettere la sicurezza o da determinare inquinamento acustico, la disciplina operativa prevede l’annotazione “revisione da ripetere” e la sospensione del veicolo dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole così da consentire la circolazione solo per recarsi in officina o al centro revisione.

Auto e moto, stesso principio ma controlli diversi

Sulla carta, auto e moto finiscono sotto lo stesso ombrello normativo, perché il concetto è identico: lo scarico deve restare conforme e il silenziatore non può essere alterato, però nella pratica la moto è spesso più esposta ai controlli mirati perché le modifiche allo scarico sono più diffuse e più visibili.

Il risultato è che sulle due ruote basta poco per attirare l’attenzione: un rumore secco, un rilascio che scoppietta in modo anomalo, o un timbro che tradisce la mancanza del dispositivo fonoassorbente e il fermo diventa più probabile.

Sulle auto la contestazione può arrivare con più facilità quando lo scarico rumoroso si accompagna a un contesto da elaborazione come assetto, gomme, estetica aggressiva o guida esibizionistica perché in quel caso le forze dell’ordine tendono a verificare l’insieme del veicolo e non solo l’uscita dei gas.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione non è necessario utilizzare strumenti o dispositivi specifici per la misurazione del rumore, perché spetta direttamente all’agente di polizia valutare se il livello sonoro prodotto superi o meno i limiti consentiti.

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